Direttiva 2025-02-18 425. Direttiva (UE) 2025/425 del Consiglio, del 18 febbraio 2025, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativamente al certificato elettronico di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto - Pubblicata il 28 febbraio 2025
| Published date | 28 Aprile 2025 |
| Enactment Date | 18 Febbraio 2025 |
| Section | Unione Europea |
| Gazette Issue | 32 |
| Issuer | Regolamenti, Decisioni e Direttive |
— 2696 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
28-4-2025 2a Serie speciale - n. 32
DIRETTIVA (UE) 2025/425 DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2025
recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativamente al certificato elettronico di esenzione
dall'imposta sul valore aggiunto
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 51 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio (3) dispone che il certificato di esenzione
dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) e/o dalle accise di cui all'allegato II di tale regolamento di esecuzione funge da
conferma che una cessione di beni o una prestazione di servizi effettuata in uno Stato membro a destinazione di un
beneficiario in un altro Stato membro («beneficiario (organismo o persona)») può fruire dell'esenzione a norma
dell'articolo 151 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (4). Il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011
prevede un certificato di esenzione in forma cartacea, da firmarsi a mano. È necessario digitalizzare il processo di
generazione e di presentazione del certificato di esenzione e sostituire il documento cartaceo con un documento
elettronico al fine di minimizzare la burocrazia e gli oneri amministrativi nonché ridurre i costi a lungo termine. Il
contenuto dei dati del certificato elettronico dovrebbe basarsi sulla versione cartacea del certificato di esenzione
previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011.
(2) Alla luce del numero considerevole di progetti informatici ad elevata intensità di risorse in cui sono coinvolti gli Stati
membri, oltre a quello richiesto per passare al certif icato elettronico di esenzione, si dovrebbero offrire loro
flessibilità e un tempo sufficiente per portare a termine la transizione verso la nuova procedura elettronica. A tal fine
essi dovrebbero essere autorizzati a continuare a utilizzare il modulo cartaceo di cui all'allegato II del regolamento di
esecuzione (UE) n. 282/2011 per le operazioni effettuate durante il periodo transitorio. Negli scenari transfrontalieri
l'uso del certificato elettronico durante il periodo transitorio richiederebbe che entrambi gli Stati membri coinvolti in
un'operazione siano pronti a trattarlo.
(3) Gli Stati membri potrebbero aver effettuato investimenti significativi per predisporre o sviluppare sistemi elettronici
o certificati cartacei distinti per l'applicazione dell'esenzione ai beneficiari (organismi o persone) per le operazioni
nazionali. Al fine di garantire il necessario adeguamento delle soluzioni nazionali all'uso del certificato elettronico
comune e del sistema sviluppato per il suo trattamento, è opportuno consentire agli Stati membri di continuare
a utilizzare le proprie soluzioni nazionali fino al termine del periodo transitorio.
(4) L'uso di un certificato elettronico comune è essenziale nei casi di operazioni in cui l'esenzione è concessa in anticipo.
In alcuni casi specifici riguardanti operazioni in cui l'IVA deve essere addebitata nello Stato membro in cui il
beneficiario (organismo o persona) è stabilito, le esenzioni possono essere concesse anche mediante una procedura
di rimborso. Tale procedura può comportare o meno il rilascio di un certificato. Alla luce delle specificità connesse
all'uso o al mancato uso dei certificati nel quadro delle procedure di rimborso, l'ambito di applicazione dell'obbligo
di utilizzare il certificato elettronico non dovrebbe essere esteso automaticamente alle procedure di rimborso. Gli
Stati membri dovrebbero tuttavia essere autorizzati ad utilizzare il certificato elettronico comune nelle procedure di
rimborso.
(1) Parere del 14 novembre 2024 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere del 18 settembre 2024 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva
2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.
eu/eli/reg_impl/2011/282/oj).
(4) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347
dell'11.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj).
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