ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 settembre 2009 - Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3805). (09A10678)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Vista la nota n. 14519/121 del 7 agosto 2009 del Capo di Gabinetto del Ministero dell'interno;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

  1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3782 del 17 giugno 2009 e' soppressa.

  2. All'art. 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 dopo le parole: «delle spese» sono inserite le seguenti: «comprensive dell'IVA».

  3. All'art. 1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 le parole: «,al netto» sono sostituite dalle seguenti parole: «comunque comprensive».

    Art. 2.

  4. Allo scopo di accelerare l'avvio delle operazioni di riparazione o ricostruzione delle unita' immobiliari ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, l'amministratore di condominio puo' richiedere il contributo dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 o ai sensi dell'art. 1, comma 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, richiedendo il finanziamento agevolato rispettivamente con le modalita' di cui all'art. 3, commi 1 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, o di cui all'art. 3, commi 1 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009.

    Art. 3.

  5. In...

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