ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 maggio 2010 - Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le province di Varese, Bergamo, Como e Lecco nei giorni dal 15 al 18 luglio 2009. (Ordinanza n. 3878). (10A06372)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 40;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nelle province di Varese, Bergamo, Como e Lecco a seguito degli eventi meteorologici dei giorni dal 15 al 18 luglio 2009;

Considerato che, nei giorni dal 15 al 18 luglio 2009 le province di Varese, Bergamo, Como e Lecco sono state colpite da eccezionali eventi meteorologici che hanno determinato interruzioni della viabilita' stradale e danneggiamenti alle infrastrutture;

Considerato che, i predetti eventi hanno causato nei territori delle suddette province l'innesco di fenomeni franosi, con conseguente inondazione di alcune porzioni di centri abitati;

Considerato, inoltre, che i fenomeni meteorologici in argomento hanno determinato una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumita' e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto, quindi, necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;

Acquisita l'intesa della regione Lombardia con nota del 4 maggio 2010;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

  1. Il Presidente della regione Lombardia e' nominato commissario delegato per gli eventi meteorologici in rassegna e provvede alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonche' a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi di cui sopra.

  2. Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, il predetto commissario delegato, previa individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, si avvale dell'opera di due o piu' soggetti attuatori, all'uopo nominati, cui affidare determinati settori di intervento, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni, nonche' della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

  3. Il commissario delegato in particolare provvede:

    1. alla puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;

    2. al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria della viabilita', degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa in sicurezza dei luoghi colpiti dagli eventi calamitosi, nonche' alla realizzazione di adeguati interventi, anche non infrastrutturali, di prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici in attuazione del piano generale delle acque;

    3. predispone, anche per piani stralcio e sulla base di risorse finanziarie gia' disponibili al tal fine, ovvero che si renderanno eventualmente disponibili anche a titolo di cofinanziamento presso le Amministrazioni interessate, il piano generale degli interventi indifferibili ed urgenti a salvaguardia della...

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