Azione diretta e procedure ordinarie nel nuovo codice delle assicurazioni

AutoreF. Zignani
CaricaDottore di ricerca in Diritto comm. comp. ed uniforme; consulente legale in diritto civile, societario ed assicurativo
Pagine997-1010

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@1. Azione diretta e procedura ordinaria

- In tema di procedure1 risarcitorie per r.c.a. tralatizia appare l'espressione secondo cui la natura e l'esercizio dell'azione diretta costituiscono manifesta rappresentazione della efficacia esterna del contratto di assicurazione. Certo è che alla stregua dell'impianto normativo previsto nel nuovo Codice delle Assicurazioni l'azione diretta assume ancor più la valenza di procedura base dell'intero sistema risarcitorio ovvero di istituto procedurale di riferimento per la liquidazione del danno tanto in relazione alla procedura ordinaria di cui al disposto dell'art. 148 quanto alla nuova procedura di risarcimento diretto di cui alla norma dell'art. 149 C.d.A. L'introdotta procedura di indennizzo diretto e le novità previste per il risarcimento del danno al terzo trasportato non sembrano apparentemente elidere la disciplina dell'azione che compete al danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile. Ed, invero, la riproposizione letterale della norma di cui al 2º comma dell'art. 18, legge n. 990/69 nell'attuale formulazione dell'art. 144 C.d.A. conferma senza soluzione di continuità il rapporto simbiotico esistente fra le due disposizioni. È bene precisare, tuttavia, che la ratio sottesa alla previsione normativa ripropositiva dell'azione diretta e la relativa estensione al risarcimento dei terzi trasportati nonché la collocazione prescelta dal legislatore - incipit del Capo IV, unitamente alla procedura ordinaria ed in posizione portiore rispetto a quella di indennizzo diretto - valgono a conferirle una natura indubbiamente più articolata di quella posseduta nella pregressa normativa.

L'art. 144, 1º comma, C.d.A. dispone che il danneggiato, nell'ipotesi di sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante per i quali vi sia obbligo di assicurazione ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione. Da una prima lettura della norma si manifesta evidente un importante elemento di novità costituito dal rafforzamento del vincolo di connessione o di collegamento esistente tra l'operatività della polizza e la responsabilità dell'assicurato: l'assicuratore non è tenuto ad erogare l'indennizzo se non si realizza l'evento dedotto nel contratto e non è a suo carico il pericolo di insolvenza del conducente dal quale poteva, in precedenza, pretendere il rimborso [FORTUNATO, La nuova disciplina dell'assicurazione automobilistica, Milano, 2007, 49]. Nella nuova disciplina viene ancor più marcatamente identificata la qualità di assicurato con quella di proprietario del veicolo la cui responsabilità costituisce una sorta di conditio sine qua non affinché il conducente possa pienamente beneficiare dalla copertura assicurativa (art. 1900, 2º comma, c.c.). Del resto la norma di cui al 1º comma dell'art. 144 C.d.A. costituisce eccezione al principio di relatività del contratto (art. 1372, 2º comma, c.c.) che, come è noto, può assumere rilievo in virtù di specifica previsione pure rispetto a terzi oltre che costituire diretta fonte di effetti per i contraenti. Ulteriore novità può individuarsi nella circostanza che il precedente art. 3, 3º comma, legge n. 990/69, consentiva l'esercizio dell'azione diretta pure nelle ipotesi di circolazione proibente domino vale a dire in assenza della peculiare forma di responsabilità indiretta ex art. 2054, 3º comma, c.c.; attualmente la procedura di risarcimento per i danni derivanti da simili fattispecie è gestita in seno al fondo di garanzia vittime della strada ex art. 283, 1º comma, lett. d), C.d.A. La sussistenza del suindicato rapporto simbiotico pure letterale, tra la disposizione di cui all'art. 144 C.d.A. e quella di cui all'art. 18, 1º comma, legge 990/69 consente di ritenere tuttora valide molte delle risultanze interpretative compiute dalla giurisprudenza e dalla dottrina nel vigore della pregressa normativa. La Corte di legittimità ha ritenuto, ad esempio, che nell'azione diretta proposta dal danneggiato nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile ai sensi dell'art. 18 legge 990/69 la domanda di integrale risarcimento del danno deve ritenersi comprensiva tanto della somma rappresentata dal massimale di polizza quanto delle altre somme che al massimale possono essere aggiunte per interessi moratori, rivalutazione monetaria e spese (Cass. 5/94; Cass. 5270/00). Ne segue che l'allegazione da parte del danneggiato della costituzione in mora dell'assicuratore ai sensi dell'art. 22 legge 990/69 accompagnata dalla domanda di condanna di questo al pagamento degli in-Page 998teressi moratori e di maggior danno da svalutazione monetaria sulla somma capitale a titolo di risarcimento ovvero anche solo la domanda di integrale risarcimento del danno deve essere interpretata, pur in assenza di formale richiesta in tal senso, quale domanda di condanna dell'assicuratore al risarcimento complessivo pure del danno da ritardo nonostante che l'ammontare complessivo possa superare il massimale di polizza [CASSANO, Codice delle Assicurazioni, Milano 2005, 37]. Opinando in senso contrario si attribuirebbe al danneggiato un intento abdicativo del diritto al risarcimento di una parte dei pregiudizi sofferti in realtà mai manifestato ma, soprattutto, in contrasto con la volontà di integrale risarcimento rappresentata nel contenuto della domanda risarcitoria.

L'art. 144 C.d.A. dispone, riprendendo l'impianto normativo della legge 990/69, che per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno; è fatta salvo il diritto di rivalsa dell'impresa versa l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. Sul punto il Consiglio di Stato aveva avuto occasione di precisare (Cons. Stato, Sez. consultiva atti normativi, parere n. 11603 del 14 febbraio 2005) che poiché secondo la giurisprudenza le obbligazioni del responsabile e dell'assicuratore nei confronti del danneggiato sono solidali (art. 1292 e ss. c.c.) nei limiti dell'entità dell'indennizzo dovuto dall'assicuratore e poiché è controverso quali siano le eccezioni derivanti dal contratto delle quali è sancita l'inopponibilità - la tesi restrittiva, che le identifica con le clausole limitative del rischio, contrasta con le finalità della legge e, in particolare, con l'esigenza di garantire al terzo un diritto completamente autonomo nei confronti dell'assicuratore - sembra opportuno specificare nel 2º comma dell'articolo in esame che l'inopponibilità al danneggiato riguarda tutte le eccezioni relative alla invalidità e all'inefficacia del contratto e che, per quanto riguarda in particolare l'eccezione relativa al mancato pagamento del premio, l'assicuratore non può opporre al terzo il mancato pagamento del premio relativo al periodo indicato nel certificato (la garanzia è sospesa soltanto a partire dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo la scadenza del periodo considerato).

Il nuovo Codice nella disposizione dell'art. 144 conserva il principio del litisconsorzio necessario tra compagnia assicuratrice e responsabile del danno [CASTRO, Il nuovo codice delle assicurazioni private, on-line su Il denaro.it] prescrivendo che nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato pure il responsabile del danno; inoltre, con riguardo al termine di prescrizione dell'azione diretta - che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa - il Codice lo identifica nello stesso termine cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile. Orbene, le norme in tema di indennizzo diretto escludono definitivamente la possibilità di poter aderire tanto alle tesi contrattualistiche pure [DE CUPIS, L'azione delle vittime: profili di diritto sostanziale, in L'assicurazione dei veicoli a motore, a cura di GENOVESE, 1977, 99; FERRARA, L'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli, in Riv. trim. civ. 1974, 759; FANELLI, L'assicurazione dei veicoli a motore, Padova 1977; LEGA, L'assicurazione obbligatoria della Rc da circolazione di veicoli a motore nel quadro della sicurezza sociale, in Riv. it. prev. soc., Quad. 48, 1971, 14] che attribuivano all'azione diretta un fondamento esclusivamente negoziale quanto ai contrapposti orientamenti che configuravano l'azione diretta quale espressione di un diritto risarcitorio proprio sovrapponibile a quello di cui al disposto dell'art. 2054 c.c. [DURANTE, Note sulla natura giuridica del rapporto assicurativo nascente dalla l. 990/69, in Dir. prat. Assicurazioni, 1971, II, 715; LA TORRE, Scritti di diritto assicurativo, Milano 1979, 611; FRANZONI, Il terzo danneggiato nell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, Padova 1986, 44; DE STROBEL, L'assicurazione di responsabilità civile, Milano 2004, 377] posto che la nuova disciplina estende l'azione diretta dall'alveo dei rapporti disegnati dalla legge 990/69 tra il terzo danneggiato e la compagnia del responsabile civile a contesti soggettivi completamente diversi [HAZAN, La nuova assicurazione rca nell'era del risarcimento diretto, Milano 2006, 20]. Ed, invero, il disposto dell'art. 141 C.d.A. prevede che il danno subito dal terzo danneggiato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge a prescindere dall'accertamento in ordine alla responsabilità dei conducenti coinvolti (1º comma); mentre l'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'art. 145 C.d.A. (4º comma). Del resto, nell'ambito della procedura di risarcimento diretto la norma di cui all'art. 149 C.d.A. statuisce...

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