Dir. (UE) 2 ottobre 2013, n. 47

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11/2013 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
3. Il Ministero dell’interno - Dipartimento della pubbli-
ca sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro
elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile
1981, n. 121, elabora annualmente un’analisi criminologi-
ca della violenza di genere che costituisce un’autonoma
sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all’ar-
ticolo 113 della predetta legge n. 121 del 1981.
4. In ogni atto del procedimento per l’adozione del-
l’ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le
generalità del segnalante, salvo che la segnalazione risulti
manifestamente infondata. La segnalazione è utilizzabile
soltanto ai f‌ini dell’avvio del procedimento.
5. Le misure di cui al comma 1 dell’articolo 11 del de-
creto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modi-
f‌icazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, trovano altresì
applicazione nei casi in cui le forze dell’ordine, i presidi
sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima
notizia dei reati di cui agli articoli 581 e 582 del codice
penale nell’ambito della violenza domestica di cui al
comma 1 del presente articolo.
5 bis. Quando il questore procede all’ammonimento
ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge 23 febbraio 2009,
n. 11, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 23 aprile
2009, n. 38, come modif‌icato dal presente decreto, e del
presente articolo, informa senza indugio l’autore del fatto
circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consulto-
ri familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le
dipendenze, come individuati dal Piano di cui all’articolo
5, f‌inalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di
violenza domestica o di genere.
CAPO II
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA
PER LO SVILUPPO, DI TUTELA DELL’ORDINE
E DELLA SICUREZZA PUBBLICA
E PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO
DI FENOMENI DI PARTICOLARE ALLARME SOCIALE
7 bis. (Operazioni congiunte nell’ambito di accordi in-
ternazionali di polizia). 1. Agli appartenenti agli organi
di polizia degli Stati membri dell’Unione europea e degli
altri Stati esteri, distaccati dalle autorità competenti, che
partecipano nel territorio nazionale ad operazioni con-
giunte disposte sulla base e secondo le modalità indicate
da accordi internazionali di cooperazione di polizia sono
attribuite le funzioni di uff‌iciale o agente di pubblica sicu-
rezza e di uff‌iciale o agente di polizia giudiziaria secondo
quanto previsto dalla normativa nazionale e dai medesimi
accordi.
2. Fatte salve diverse disposizioni contenute nei tratta-
ti internazionali ratif‌icati dall’Italia, nei casi contemplati
dagli accordi di cui al comma 1, l’uso delle armi di servizio
e del relativo munizionamento, che siano stati preventi-
vamente autorizzati dallo Stato, è consentito unicamente
in caso di legittima difesa secondo quanto previsto dalla
normativa nazionale. Nei medesimi casi, ai veicoli utiliz-
zati nel territorio nazionale dal personale di cui al comma
1 si applicano le stesse norme nazionali in materia di cir-
colazione stradale previste per l’espletamento dei servizi
di polizia, comprese quelle concernenti le prerogative di
impiego di dispositivi sonori e luminosi e di passaggio ai
pedaggi.
3. Fatte salve diverse disposizioni contenute nei trattati
internazionali ratif‌icati dall’Italia, la responsabilità civile
e penale degli appartenenti agli organi di polizia degli Sta-
ti membri dell’Unione europea e degli altri Stati esteri che
operano nel territorio nazionale ai sensi del comma 2 è
regolata dagli accordi di cooperazione di cui al medesimo
comma e, in mancanza, dalla normativa nazionale.
IV
Dir. (UE) 2 ottobre 2013, n. 47. Modif‌ica della direttiva
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la patente di guida (Gazzetta Uff‌iciale U.E.
n. L 261 del 3 ottobre 2013)
1. All’allegato II, punto I, lettera B 5.2 della direttiva
2006/126/CE, relativo ai veicoli di categoria A, è aggiunto
il seguente paragrafo.
“Gli Stati membri possono autorizzare l’utilizzo di mo-
tocicli di categoria A con massa a vuoto inferiore a 180 kg,
e potenza nominale compresa tra 40 e 50 kW, f‌ino al 31
dicembre 2018”.
2. 1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislati-
ve, regolamentari e amministrative necessarie per confor-
marsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2013. Es-
si comunicano immediatamente alla Commissione il testo
di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni,
queste contengono un riferimento alla presente direttiva
o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubbli-
cazione uff‌iciale. Le modalità del riferimento sono decise
dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il te-
sto delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi
adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo gior-
no successivo alla pubblicazione nella Gazzetta uff‌iciale
dell’Unione europea.
4. Gli Stati membri sono destinatari della presente diret-
tiva.

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