Dir. (UE) 25 ottobre 2012, n. 29

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leg
Arch. nuova proc. pen. 1/2013
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche def‌inite le moda-
lità e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comuni-
cano all’Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC
relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli
strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio
per il tramite delle proprie strutture informatiche al f‌ine di otti-
mizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.
6. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della f‌inanza
pubblica.».
VI
Dir. (UE) 25 ottobre 2012, n. 29. Istituzione delle norme mini-
me in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime
di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI
(Gazzetta Uff‌iciale U.E. n. L 315 del 14 novembre 2012).
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. (Obiettivi). 1. Scopo della presente direttiva è garantire che le
vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione
adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali. Gli Stati
membri assicurano che le vittime siano riconosciute e trattate in
maniera rispettosa, sensibile, personalizzata, professionale e non
discriminatoria, in tutti i contatti con servizi di assistenza alle vitti-
me o di giustizia riparativa o con un’autorità competente operante
nell’ambito di un procedimento penale. I diritti previsti dalla pre-
sente direttiva si applicano alle vittime in maniera non discrimina-
toria, anche in relazione al loro status in materia di soggiorno.
2. Gli Stati membri assicurano che nell’applicazione della
presente direttiva, se la vittima è un minore, sia innanzitutto
considerato l’interesse superiore del minore e si proceda a una
valutazione individuale. Si privilegia un approccio rispettoso
delle esigenze del minore, che ne tenga in considerazione età,
maturità, opinioni, necessità e preoccupazioni. Il minore e il
titolare della potestà genitoriale o altro eventuale rappresentan-
te legale sono informati in merito a eventuali misure o diritti
specif‌icamente vertenti sui minori.
2. (Def‌inizioni). 1. Ai f‌ini della presente direttiva si intende per:
a) «vittima»:
i) una persona f‌isica che ha subito un danno, anche f‌isico,
mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati
direttamente da un reato;
ii) un familiare di una persona la cui morte è stata causata
direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguen-
za della morte di tale persona;
b) «familiare»: il coniuge, la persona che convive con la vit-
tima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in
modo stabile e continuo, i parenti in linea diretta, i fratelli e le
sorelle, e le persone a carico della vittima;
c) «minore»: una persona di età inferiore agli anni diciotto;
d) «giustizia riparativa»: qualsiasi procedimento che permet-
te alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente,
se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni
risultanti dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale.
2. Gli Stati membri possono stabilire procedure:
a) per limitare il numero di familiari ammessi a benef‌iciare
dei diritti previsti dalla presente direttiva tenendo conto delle
circostanze specif‌iche di ciascun caso; e
b) in relazione al paragrafo 1, lettera a), punto ii), per deter-
minare quali familiari hanno la priorità in relazione all’esercizio
dei diritti previsti dalla presente direttiva.
CAPO II
INFORMAZIONI E SOSTEGNO
3. (Diritto di comprendere e di essere compresi). 1. Gli Stati
membri adottano le misure adeguate per assistere la vittima, f‌in
dal primo contatto e in ogni ulteriore necessaria interazione con
un’autorità competente nell’ambito di un procedimento penale,
incluso quando riceve informazioni da questa, a comprendere e
a essere compresa.
2. Gli Stati membri provvedono a che le comunicazioni
fornite alla vittima siano offerte oralmente o per iscritto in un
linguaggio semplice e accessibile. Tali comunicazioni tengono
conto delle personali caratteristiche della vittima, comprese
eventuali disabilità che possano pregiudicare la sua facoltà di
comprendere o di essere compreso.
3. Gli Stati membri consentono alla vittima di essere accom-
pagnata da una persona di sua scelta nel primo contatto con
un’autorità competente, laddove, in conseguenza degli effetti del
reato, la vittima necessiti di assistenza per comprendere o essere
compresa, a condizione che ciò non pregiudichi gli interessi della
vittima o l’andamento del procedimento.
4. (Diritto di ottenere informazioni f‌in dal primo contatto con
un’autorità competente). 1. Gli Stati membri provvedono a che al-
la vittima siano offerte f‌in dal primo contatto con un’autorità com-
petente, senza indebito ritardo, e aff‌inché possa accedere ai diritti
previsti dalla presente direttiva, le informazioni seguenti:
a) il tipo di assistenza che può ricevere e da chi, nonché, se
del caso, informazioni di base sull’accesso all’assistenza sanita-
ria, ad un’eventuale assistenza specialistica, anche psicologica,
e su una sistemazione alternativa;
b) le procedure per la presentazione di una denuncia relativa
ad un reato e il ruolo svolto dalla vittima in tali procedure;
c) come e a quali condizioni è possibile ottenere protezione,
comprese le misure di protezione;
d) come e a quali condizioni è possibile avere accesso all’as-
sistenza di un legale, al patrocinio a spese dello Stato e a qual-
siasi altra forma di assistenza;
e) come e a quali condizioni è possibile l’accesso a un risar-
cimento;
f) come e a quali condizioni ha diritto all’interpretazione e
alla traduzione;
g) qualora risieda in uno Stato membro diverso da quello in
cui è stato commesso il reato, quali sono le misure, le procedure
o i meccanismi speciali a cui può ricorrere per tutelare i propri
interessi nello Stato membro in cui ha luogo il primo contatto
con l’autorità competente;
h) qualora risieda in uno Stato membro diverso da quello in
cui è stato commesso il reato, quali sono le misure, le procedure
o i meccanismi speciali a cui può ricorrere per tutelare i propri
interessi nello Stato membro in cui ha luogo il primo contatto
con l’autorità competente;
i)a chi rivolgersi per comunicazioni sul proprio caso;
j) i servizi di giustizia riparativa disponibili;
k) come e a quali condizioni le spese sostenute in conseguen-
za della propria partecipazione al procedimento penale possono
essere rimborsate.
2. L’entità o il livello di dettaglio delle informazioni di cui al
paragrafo 1 possono variare in base alle specif‌iche esigenze e cir-
costanze personali della vittima, nonché al tipo o alla natura del
reato. Ulteriori informazioni dettagliate possono essere fornite
nelle fasi successive, in funzione delle esigenze della vittima e
della pertinenza di tali informazioni in ciascuna fase del proce-
dimento.

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