Dir. (UE) 22 maggio 2012, n. 13

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Arch. nuova proc. pen. 5/2012
Legislazione
e documentazione
I
Dir. (UE) 22 maggio 2012, n. 13. Diritto all’informazio-
ne nei procedimenti penali (Gazzetta Uff‌iciale U.E. n. L
142 del 1 giugno 2012).
1. (Oggetto). La presente direttiva stabilisce norme re-
lative al diritto all’informazione, delle persone indagate
o imputate, sui diritti di cui godono nel procedimento
penale e dell’accusa elevata a loro carico. Essa stabili-
sce altresì norme relative al diritto all’informazione delle
persone soggette al mandato di arresto europeo sui loro
diritti.
2. (Ambito di applicazione). 1. La presente direttiva si
applica nei confronti delle persone che siano messe a co-
noscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro,
di essere indagate o imputate per un reato, f‌ino alla con-
clusione del procedimento, vale a dire f‌ino alla decisione
def‌initiva che stabilisce se l’indagato o l’imputato abbia
commesso il reato inclusi, se del caso, l’irrogazione della
pena e l’esaurimento delle procedure d’impugnazione.
2. Laddove il diritto di uno Stato membro preveda l’ir-
rogazione di una sanzione relativamente a reati minori
da parte di un’autorità diversa da una giurisdizione com-
petente in materia penale e laddove l’irrogazione di tale
sanzione possa essere oggetto di impugnazione dinanzi
a tale giurisdizione, la presente direttiva si applica solo
ai procedimenti di impugnazione dinanzi a tale giuri-
sdizione.
3. (Diritto all’informazione sui diritti). 1. Gli Stati mem-
bri assicurano che alle persone indagate o imputate sia-
no tempestivamente fornite le informazioni concernenti
almeno i seguenti diritti processuali, ai sensi del diritto
nazionale, onde consentire l’esercizio effettivo di tali di-
ritti:
a) il diritto a un avvocato;
b) le condizioni per benef‌iciare del gratuito patroci-
nio;
c) il diritto di essere informato dell’accusa, a norma
dell’articolo 6;
d) il diritto all’interpretazione e alla traduzione;
e) il diritto al silenzio.
2. Gli Stati membri assicurano che le informazioni
fornite a norma del paragrafo 1 siano fornite oralmente
o per iscritto, in un linguaggio semplice e accessibile,
tenendo conto delle eventuali necessità delle persone
indagate o imputate in condizioni di vulnerabilità.
4. (Comunicazione dei diritti al momento dell’arresto).
1. Gli Stati membri garantiscono che le persone indaga-
te o imputate che siano arrestate o detenute, ricevano
prontamente una comunicazione dei diritti per iscritto.
A queste persone è data la possibilità di leggere la comu-
nicazione e hanno la facoltà di conservarla per tutto il
periodo in cui esse sono private della libertà.
2. Oltre alle informazioni di cui all’articolo 3, la comu-
nicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo con-
tiene informazioni sui seguenti diritti che si applicano ai
sensi del diritto nazionale:
a) il diritto di accesso alla documentazione relativa
all’indagine;
b) il diritto di informare le autorità consolari e un’al-
tra persona;
c) il diritto di accesso all’assistenza medica d’urgenza;
e
d) il numero massimo di ore o giorni in cui l’indagato
o l’imputato può essere privato della libertà prima di es-
sere condotto dinanzi a un’autorità giudiziaria.
3. La comunicazione dei diritti contiene anche infor-
mazioni su qualsiasi possibilità prevista dal diritto nazio-
nale di contestare la legittimità dell’arresto, ottenere un
riesame della detenzione o presentare una domanda di
libertà provvisoria.
4. La comunicazione dei diritti è redatta in linguaggio
semplice e accessibile. L’allegato I contiene un modello
indicativo della comunicazione.
5. Gli Stati membri provvedono aff‌inché l’indagato o
l’imputato riceva la comunicazione redatta in una lingua
a lui comprensibile. Qualora la comunicazione non sia di-
sponibile nella lingua appropriata, l’indagato o l’imputato
è informato dei suoi diritti oralmente in una lingua a lui
comprensibile. Senza indugio gli verrà quindi fornita la
comunicazione dei diritti in una lingua a lui compren-
sibile.
5. (Comunicazione dei diritti nel procedimento di ese-
cuzione del mandato d’arresto europeo). 1. Gli Stati
membri assicurano che a chiunque sia arrestato, ai f‌ini
dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, venga
fornita tempestivamente un’idonea comunicazione con-
tenente informazioni sui suoi diritti, ai sensi del diritto
che attua la decisione quadro 2002/584/GAI nello Stato
membro di esecuzione.

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