Dir. (UE) 17 maggio 2013, n. 28
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Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2013
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
stessa, all’ufficio della motorizzazione competente per territorio
in ragione del luogo dove la stessa ha sede;
c) a ciascuna commissione medica locale. Tale codice iden-
tifica la commissione medica locale ed è richiesto, per il tramite
del presidente pro tempore della stessa, all’ufficio della motoriz-
zazione competente per territorio in ragione del luogo dove la
stessa ha sede.».
c) al comma 2, le parole: “Il Codice” sono sostituite dalle se-
guenti: “Il codice” e dopo le parole: “di appartenenza dello stesso”
sono aggiunte infine le seguenti: “ovvero, nel caso del medico
responsabile dei servizi del distretto sanitario di base, timbro e
firma dello stesso o di persona da lui delegata”;
d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2 bis. Il codice di cui al comma 1 bis, lettere a) e b) è riportato
in calce alle certificazioni rilasciate rispettivamente dall’ufficio del-
l’azienda sanitaria locale, cui sono attribuite le funzioni in materia
medico-legale, e dalle strutture di cui all’art. 201, comma 1, del de-
creto legislativo n. 66 del 2010, unitamente al timbro ed alla firma
del medico che, di servizio presso il predetto ufficio o la predetta
struttura, procede alla certificazione. Il codice di cui al comma 1
bis, lettera c), è riportato in calce alle certificazioni rilasciate dalla
commissione medica di cui al medesimo comma, unitamente al
timbro ed alla firma del presidente pro tempore della stessa.».
e)al comma 3, nel primo periodo, le parole “di cui al comma
1” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 1 ed 1 bis”; e
sono aggiunte infine le seguenti parole: “, nonchè il venir meno
della qualità di legale rappresentante pro tempore degli uffici di
cui al comma 1 bis, lettere a) e b). Analogamente procedono gli
enti territoriali competenti con riferimento a quanto previsto per
le commissioni mediche locali dal comma 1 bis, lettera c).”; nel
secondo periodo dopo le parole: “ attività istituzionale dei propri
medici,” sono inserite le seguenti: «anche nella qualità di cui al
comma 1 bis, lettere a), b) e c)».
2. (Modifiche agli articoli 2 e 3 del decreto direttoriale 31 gen-
naio 2011). 1. All’art. 2 del decreto direttoriale 31 gennaio 2011,
recante «Modalità di trasmissione della certificazione medica
per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida», sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «della patente di guida, nonchè
di quello necessario al rinnovo di validità della stessa» sono so-
stituite dalle seguenti: «dei titoli abilitativi alla guida, nonchè di
quello necessario al rinnovo di validità degli stessi»;
b) al comma 2 le parole: «Il Codice» sono sostituite dalle
seguenti: «Il codice».
2. All’art. 3, comma 1, del decreto direttoriale 31 gennaio
2011, recante «Modalità di trasmissione della certificazione
medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida»,
le parole: «della patente di guida, nonchè di quello necessario al
rinnovo di validità della stessa» sono sostituite dalle seguenti:
«dei titoli abilitativi alla guida, nonchè di quello necessario al
rinnovo di validità degli stessi».
3. (Modifiche all’art. 4 del decreto direttoriale 31 gennaio 2011).
L’art. 4 del decreto direttoriale 31 gennaio 2011, recante «Moda-
lità di trasmissione della certificazione medica per il conseguito,
e il rinnovo della patente di guida» è sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Trasmissione del modulo mc953 attestante il pos-
sesso dei requisiti fisici e psichici necessari al rinnovo di validità
dei titoli abilitativi alla guida). - 1. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui all’art. 21, comma 2, della legge 29 luglio
2010, n. 120, i medici e le strutture di cui agli articoli 1, commi
1, 1 bis, lettere a), b) e c), 2 e 3, ai fini della trasmissione del
modulo mc953 attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici
necessari al rinnovo di validità dei titoli abilitativi alla guida,
procedono entro cinque giorni dalla data della certificazione al-
l’inoltro della stessa all’ufficio centrale operativo del Centro Ela-
borazione Dati della Direzione generale per la Motorizzazione. Si
applicano le disposizioni dell’art. 126, comma 8, quarto e quinto
periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato
dal decreto legislativo n. 59 del 2011 e successive modificazioni
ed integrazioni.»
4. (Modifiche all’art. 6 del decreto direttoriale 31 gennaio 2011).
All’art. 6 del decreto direttoriale 31 gennaio 2011, recante «Modali-
tà di trasmissione della certificazione medica per il conseguimen-
to e il rinnovo della patente di guida» il comma 3 è soppresso.
5. (Tempistica per la richiesta del codice di identificazione da
parte delle strutture). La richiesta di rilascio del codice di iden-
tificazione di cui all’art. 1, comma 1 bis, lettere a) b) e c), del
decreto 31 gennaio 2011, come da ultimo modificato dall’art. 1, è
presentata agli uffici della motorizzazione civile competenti se-
condo quanto ivi previsto, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
A decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, i medici
di cui all’art. 1, comma 1, del decreto 31 gennaio 2011, non pos-
sono rilasciare i certificati di idoneità psicofisica, necessari al
conseguimento ovvero al rinnovo di validità dei titoli abilitativi
alla guida, in assenza del codice di identificazione di cui allo
stesso articolo e comma.
A decorrere dallo stesso termine di cui al comma 2, gli uffici
delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti cui
sono attribuite funzioni in materia medico legale, le strutture di
cui all’art. 201, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010,
e le commissioni mediche locali, di cui all’art. 1, comma 1 bis,
rispettivamente lettere a), b) e c), non possono rilasciare i cer-
tificati di idoneità psicofisica, necessari al conseguimento ovvero
al rinnovo di validità dei titoli abilitativi alla guida, in assenza del
codice di identificazione, di cui allo stesso articolo e comma.
6. (Disposizioni finali). Le amministrazioni competenti provve-
deranno allo svolgimento delle attività di cui al presente decreto
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie dispo-
nibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
V
Dir. (UE) 17 maggio 2013, n. 28. Modifica dell’allegato II della
direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa ai veicoli fuori uso (Gazzetta Ufficiale U.E. n. L 135 del
22 maggio 2013).
1. L’allegato II della direttiva 2000/53/CE è sostituito dal testo
dell’allegato della presente direttiva.
2. 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva al più tardi entro tre mesi dalla sua pubblicazio-
ne nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. Essi comunicano
immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corre-
date dal suddetto riferimento all’atto della pubblicazione ufficia-
le. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo
delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella
materia disciplinata dalla presente direttiva.
3. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno suc-
cessivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
4. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
(Si omette l’allegato)
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