Dir. (UE) 22 maggio 2012, n. 13

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Rivista penale 9/2012
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
successivo a quello di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
II
Dir. (UE) 22 maggio 2012, n. 13. Diritto all’informazio-
ne nei procedimenti penali (Gazzetta Uff‌iciale U.E. n. L
142 del 1 giugno 2012).
1. (Oggetto). La presente direttiva stabilisce norme re-
lative al diritto all’informazione, delle persone indagate
o imputate, sui diritti di cui godono nel procedimento
penale e dell’accusa elevata a loro carico. Essa stabili-
sce altresì norme relative al diritto all’informazione del-
le persone soggette al mandato di arresto europeo sui
loro diritti.
2. (Ambito di applicazione). 1. La presente direttiva si
applica nei confronti delle persone che siano messe a
conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato mem-
bro, di essere indagate o imputate per un reato, f‌ino alla
conclusione del procedimento, vale a dire f‌ino alla deci-
sione def‌initiva che stabilisce se l’indagato o l’imputato
abbia commesso il reato inclusi, se del caso, l’irrogazio-
ne della pena e l’esaurimento delle procedure d’impu-
gnazione.
2. Laddove il diritto di uno Stato membro preveda l’ir-
rogazione di una sanzione relativamente a reati minori
da parte di un’autorità diversa da una giurisdizione com-
petente in materia penale e laddove l’irrogazione di tale
sanzione possa essere oggetto di impugnazione dinanzi
a tale giurisdizione, la presente direttiva si applica solo
ai procedimenti di impugnazione dinanzi a tale giuri-
sdizione.
3. (Diritto all’informazione sui diritti). 1. Gli Stati
membri assicurano che alle persone indagate o imputate
siano tempestivamente fornite le informazioni concer-
nenti almeno i seguenti diritti processuali, ai sensi del
diritto nazionale, onde consentire l’esercizio effettivo di
tali diritti:
a) il diritto a un avvocato;
b) le condizioni per benef‌iciare del gratuito patroci-
nio;
c) il diritto di essere informato dell’accusa, a norma
dell’articolo 6;
d) il diritto all’interpretazione e alla traduzione;
e) il diritto al silenzio.
2. Gli Stati membri assicurano che le informazioni
fornite a norma del paragrafo 1 siano fornite oralmente
o per iscritto, in un linguaggio semplice e accessibile,
tenendo conto delle eventuali necessità delle persone
indagate o imputate in condizioni di vulnerabilità.
4. (Comunicazione dei diritti al momento dell’arresto).
1. Gli Stati membri garantiscono che le persone indaga-
te o imputate che siano arrestate o detenute, ricevano
prontamente una comunicazione dei diritti per iscritto.
A queste persone è data la possibilità di leggere la comu-
nicazione e hanno la facoltà di conservarla per tutto il
periodo in cui esse sono private della libertà.
2. Oltre alle informazioni di cui all’articolo 3, la co-
municazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo
contiene informazioni sui seguenti diritti che si applica-
no ai sensi del diritto nazionale:
a) il diritto di accesso alla documentazione relativa
all’indagine;
b) il diritto di informare le autorità consolari e un’al-
tra persona;
c) il diritto di accesso all’assistenza medica d’urgen-
za; e
d) il numero massimo di ore o giorni in cui l’indagato
o l’imputato può essere privato della libertà prima di
essere condotto dinanzi a un’autorità giudiziaria.
3. La comunicazione dei diritti contiene anche infor-
mazioni su qualsiasi possibilità prevista dal diritto na-
zionale di contestare la legittimità dell’arresto, ottenere
un riesame della detenzione o presentare una domanda
di libertà provvisoria.
4. La comunicazione dei diritti è redatta in linguaggio
semplice e accessibile. L’allegato I contiene un modello
indicativo della comunicazione.
5. Gli Stati membri provvedono aff‌inché l’indagato
o l’imputato riceva la comunicazione redatta in una
lingua a lui comprensibile. Qualora la comunicazione
non sia disponibile nella lingua appropriata, l’indagato
o l’imputato è informato dei suoi diritti oralmente in
una lingua a lui comprensibile. Senza indugio gli verrà
quindi fornita la comunicazione dei diritti in una lingua
a lui comprensibile.
5. (Comunicazione dei diritti nel procedimento di ese-
cuzione del mandato d’arresto europeo). 1. Gli Stati
membri assicurano che a chiunque sia arrestato, ai f‌ini
dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, venga
fornita tempestivamente un’idonea comunicazione con-
tenente informazioni sui suoi diritti, ai sensi del diritto
che attua la decisione quadro 2002/584/GAI nello Stato
membro di esecuzione.
2. La comunicazione è redatta in linguaggio semplice
e accessibile. L’allegato II contiene un modello indicati-
vo di tale comunicazione.
6. (Diritto all’informazione sull’accusa). 1. Gli Stati
membri assicurano che alle persone indagate o imputa-
te siano fornite informazioni sul reato che le stesse sono
sospettate o accusate di aver commesso. Tali informa-
zioni sono fornite tempestivamente e con tutti i dettagli
necessari, al f‌ine di garantire l’equità del procedimento
e l’esercizio effettivo dei diritti della difesa.
2. Gli Stati membri assicurano che le persone inda-
gate o imputate, che siano arrestate o detenute, siano
informate dei motivi del loro arresto o della loro deten-

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