DECRETO RETTORALE 6 agosto 1998 - Istituzione del diploma universitario per fisioterapista

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti sul testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al governo per il riordinamento nella docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.

382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero universita' ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma di decreto del Presidente della Repubblica; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Visti i decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993, recanti il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge n. 421 del 23 ottobre 1992; Ritenuta la necessita' di definire l'ordinamento didattico dei corsi di diploma universitario di area sanitaria per le figure professionali approvate dal Ministero della Sanita'; Riconosciuta la necessita' di modificare la tabella II dell'ordinamento didattico universitario e di sopprimere le tabelle XXXIX, XXXIX-bis, XXXIX-ter, XLI, XLI-bis, XLI-ter, XLI-quater del medesimo, recanti gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario di area sanitaria concernenti le figure professionali suddette; Riconosciuta la necessita' di modificare la tabella I dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella XVIII-bis, la tabella XVIII-ter, recante gli ordinamenti didattici dei diplomi universitari dell'area sanitaria; Vista la delibera del consiglio di facolta' di medicina e chirurgia del 3 marzo 1998; Vista la delibera del senato accademico del 29 luglio 1998;

Decreta

di istituire il diploma universitario per fisioterapista.

Diploma universitario per fisioterapista Art. 1.

Finalita', organizzazione, requisiti di accesso

1.1. Universita' - facolta' di medicina e chirurgia puo' istituire il corso di diploma universitario di fisioterapista.

Il corso ha durata di tre anni e si conclude con esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma di "fisioterapista". Lo statuto dell'Universita' indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilita' formative.

1.2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari in grado, nell'ambito degli atti di propria competenza di svolgere in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motoricita', delle funzioni corticali superiori e di quelle viscorali conseguenti ad aventi patologici, a varia eziologia, congenita, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 74.

Art. 2.

Ordinamento didattico

2.1. Il corso di diploma prevede attivita' didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito della normativa comunitaria ed e' suddiviso in cicli convenzionali (semestri) le attivita' sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attivita' seminariali, esercitazioni, attivita' di tirocinio, attivita'...

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