Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica

Modifiche ed integrazioni alle

leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonchè norme in materia di

formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni

in materia di edilizia scolastica (Testo approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il 3 giugno 1998.

Bozze non revisionate)

Art. 1.

(Modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59) 1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127,

sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.

2. All'articolo 1, comma 3, la lettera h) è sostituita dalla seguente

"h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche".

3. All'articolo 1, comma 3, dopo la lettera r) è aggiunta la seguente

"r-bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale".

4. All'articolo 1, comma 4, lettera b), dopo la parola: "statale" sono aggiunte

le seguenti: "ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi

di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;".

5. All'articolo 1, comma 6, le parole: "nel rispetto delle esigenze della salute,

della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente" sono sostituite dalle

seguenti: "nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la

sua personalità, delle esigenze della salute, della sanità e sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente".

6. All'articolo 2, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente

"2-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, con

delibera consiliare a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti per la disciplina delle materie di propria competenza di cui al comma 2 del presente articolo

nonchè quelli per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto. Restano

salve le competenze che in materia regolamentare competono nel settore delle attività produttive allo Stato e agli enti pubblici territoriali".

7. All'articolo 4, dopo il comma 4, è inserito il seguente

"4-bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 4 sono trasmessi alla

Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di

assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia espresso, il Governo ha facoltà di adottare i decreti legislativi".

8. All'articolo 4, comma 5, dopo le parole: "di cui al comma 3, lettera a),"

sono inserite le seguenti: "e del principio di efficienza e di economicità di cui

alla lettera c) del medesimo comma".

9. All'articolo 6, comma 1, le parole: "quaranta giorni" sono sostituite dalle

seguenti: "quarantacinque giorni".

10. All'articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma

"3-bis. Il Governo è delegato ad emanare, sentito il parere delle competenti

Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i princìpi e i criteri

direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n.

449".

11. All'articolo 10, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche nel caso in

cui si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate dalla Commissione di cui all'articolo 5 oltre il termine stabilito dall'articolo 6, comma 1".

12. All'articolo 11, comma 1, alinea, le parole: "31 luglio 1998" sono

sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 1999".

13. All'articolo 11, comma 1, lettera b), le parole: "nonchè gli enti privati,

controllati" sono sostituite dalle seguenti: "le istituzioni di diritto privato

e le società per azioni, controllate".

14. All'articolo 11, comma 4, alinea, le parole: "31 marzo 1998" sono sostituite

dalle seguenti: "31 ottobre 1998".

15. All'articolo 11, comma 4, lettera h), dopo la parola: "procedure" è

inserita la seguente: "facoltative".

16. All'articolo 11, dopo il comma 4 è inserito il seguente

"4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle

Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i

decreti legislativi possono essere comunque emanati".

17. All'articolo 20, comma 5, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti

"g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle

finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che

risultino in contrasto con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario; g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i

cittadini, costi più elevati dei benefìci conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli

interessati; g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli

atti amministrativi ai princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio; g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di

carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale".

18. All'articolo 20, comma 7, terzo periodo, le parole: "Entro un anno" sono

sostituite dalle seguenti: "Entro due anni".

19. I riferimenti a provvedimenti normativi contenuti nell'allegato 1 previsto

dall'articolo 20, comma 8, come integrato dal comma 20 del presente articolo, sono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione. Conseguentemente nei provvedimenti

normativi citati nel predetto allegato sono soppresse le parole: "e successive modificazioni".

20. All'allegato 1 previsto dall'articolo 20, comma 8, dopo il numero 112 sono aggiunti i

seguenti

"112-bis. Procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori

legge 29 aprile 1949, n. 264; legge 28 febbraio 1987, n. 56; legge 23 luglio 1991, n. 223; decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

novembre 1996, n. 608; legge 24 giugno 1997, n. 196.

112-ter. Adempimenti obbligatori delle imprese in materia di lavoro dipendente

regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473; decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19

dicembre 1984, n. 863; legge 10 aprile 1991, n. 125.

112-quater. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni all'esportazione e

all'importazione

regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994; regolamento (CE) n. 737/94 della Commissione, del 30 marzo 1994; decreto del Ministro per il commercio con l'estero 30 ottobre 1990, pubblicato nel

supplemento ordinario n. 68 alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 1990.

112-quinquies. Procedimento di rilascio del certificato di agibilità

testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,

articolo 221; legge 5 novembre 1971, n. 1086; legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 52; legge 9 gennaio 1989, n. 13.

112-sexies. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 61 e 62; regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

112-septies. Procedimento per la composizione del contenzioso in materia di premi per

l'assicurazione infortuni

decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

112-octies. Procedimenti relativi all'elencazione e alla dichiarazione delle cose

trasportate in conto proprio

legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 39; decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783.

112-nonies. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni in materia di temporanee

importazioni ed esportazioni

testo unico delle disposizioni...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT