COMUNICATO - Modalita'' di dimostrazione dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. (11A10574)

In occasione dell'entrata in vigore del Regolamento di attuazione del Codice degli Appalti, e' stato predisposto il presente documento, nel quale vengono esaminati nel dettaglio ognuno dei requisiti richiesti, individuando per ciascuno di essi le corrette modalita' operative cui devono attenersi le imprese in sede di istanza di attestazione e le SOA in sede di verifica degli stessi. A) Requisiti di ordine generale

Per quanto concerne i requisiti di carattere generale, si rileva che l'art. 78 individua gli stessi rinviando ai contenuti dell'art. 38, comma 1, e 39 commi 1 e 2 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 163/2006, i quali riproducono nella sostanza i requisiti gia' individuati dall'art. 17 del D.P.R. 34/2000, salvo introdurre elementi aggiuntivi e/o di peculiarita' che saranno oggetto della presente trattazione.

Nell'analisi di tali disposizioni e' emersa, in primo luogo, la mancanza di un esplicito riferimento (contenuto viceversa nell'art. 17 del D.P.R. n. 34/2000) al requisito della cittadinanza; pertanto, l'individuazione dei soggetti che possono conseguire l'attestazione va ricercata tra le norme codicistiche che disciplinano la legittimazione degli operatori economici alla partecipazione alle gare.

Emerge in primo luogo la disposizione contenuta nell'art. 34, comma 1, lettera f-bis) del Codice, che estende la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici agli operatori economici, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonche' la disposizione di cui all'art. 47, che prevede espressamente "Agli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonche' a quelle stabilite nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocita', la qualificazione e' consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane".

Ne consegue, dunque, che alla luce del nuovo quadro normativo la residenza in Italia non costituisce requisito per l'ottenimento dell'attestato di qualificazione neanche per gli operatori economici stabiliti negli Stati rientranti nel disposto normativo sopracitato.

Per quanto concerne le modalita' operative inerenti la qualificazione delle imprese non nazionali, il citato art. 47 del Codice prevede che per gli operatori economici, stabiliti negli Stati ricompresi nel medesimo articolo, la qualificazione e' ammessa alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane, precisando al secondo comma che, al fine di rimuovere ogni effettivo ostacolo, la qualificazione non e' condizione necessaria per la partecipazione alla gara.

Nel medesimo articolo risulta ulteriormente specificato che in tali casi l'idoneita' a partecipare alla gara dovra' essere provata dall'operatore economico straniero con la presentazione di documentazione, conforme alle norme vigenti nei rispettivi paesi di origine, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione alle gare degli operatori economici italiani.

Da ultimo la norma, richiamando il disposto dell'art. 38 comma 5 del Codice, fa salva la possibilita' degli operatori economici stranieri di utilizzare, per la dimostrazione del possesso dei requisiti nel caso in cui alcun documento o certificato sia rilasciato dallo stato di appartenenza, una dichiarazione giurata o un suo equipollente, resa davanti agli organi competenti.

Nel dettaglio, l'art. 39 del Codice, richiamato dallo stesso art. 78 del Regolamento, oggetto della presente trattazione, nel disciplinare i requisiti di idoneita' professionale, stabilisce che i concorrenti alle gare e, in forza del rinvio contenuto nel Regolamento, anche le imprese da qualificare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti Ordini professionali.

Se invece si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, puo' essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalita' vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali specificati negli allegati al Codice.

In conclusione, per le imprese straniere che intendano conseguire in Italia l'attestato di qualificazione si ritiene applicabile il principio, ricavabile dalle suddette norme, secondo cui per la dimostrazione dei requisiti, le imprese sono tenute alla presentazione di documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti per la qualificazione, con l'eccezione contenuta nell'art. 38, comma 5 del Codice (per l'ipotesi di mancanza di idonee certificazioni o documentazione negli stati di appartenenza).

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Passando ora ad analizzare le disposizioni codicistiche richiamate dal Regolamento, si rileva che le stesse consentono alle imprese di attestare il possesso dei requisiti in fase di gara mediante dichiarazione sostitutiva conforme alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Tale norma, ai fini della presente trattazione, necessita di essere coordinata con le previsioni contenute nel Titolo III del Regolamento riguardanti il Sistema di qualificazione e requisiti per l'esecutore dei lavori e, in particolare, con le norma contenuta nell'art. 76, comma 2 riguardante l'obbligo, per le imprese che intendano ottenere l'attestazione, di produrre il Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. completo di nullaosta antimafia, nonche' con quanto previsto dall'art. 78, comma 2 che demanda all'Autorita' di stabilire la documentazione mediante la quale le imprese dimostrano l'esistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione. Pertanto, in attuazione di tali norme, al fine di garantire la correttezza del sistema di qualificazione e il corretto funzionamento del mercato, le imprese in sede di qualificazione saranno tenute per la dimostrazione dei requisiti alla presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti in capo alle medesime il possesso di ogni requisito di cui all'art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 ovvero alla presentazione di determinate documentazioni, come in seguito dettagliato, che dovranno essere oggetto di verifica da parte delle SOA ai sensi dell'art. 70 comma 1, lettera f). Tale norma prevede, infatti, che le SOA nella loro attivita' di qualificazione devono "Verificare la veridicita' e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni, di cui agli articoli 78 e 79, presentate dai soggetti cui rilasciare l'attestato, nonche' il permanere del possesso dei requisiti di cui all'articolo 78". Ne consegue che le SOA, in sede di istruttoria di qualificazione, sono tenute a verificare la veridicita' delle dichiarazioni e della documentazione.

A tale riguardo appare utile richiamare i chiarimenti forniti dall'Autorita' con la Determina n. 1 del 15 marzo 2011, in ordine all'applicazione delle sanzioni alle SOA previste dall'articolo 73 del Regolamento, nella quale si prevede tra le fattispecie sanzionabili correlate all'attivita' di attestazione quella descritta al punto 2.7.6. "... non avere verificato: 1) la veridicita' e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni, circa il possesso dei requisiti generali (art. 78 del Regolamento) e speciali (art. 79 del Regolamento), presentate dai soggetti cui rilasciare l'attestato (...),.

Altra fattispecie sanzionabile correlata all'attivita' di attestazione risulta richiamata al punto 2.13.1, riguarda "Inadempimento, derivante da rilascio dell'attestazione di qualificazione mediante certificati di lavori emessi dalle stazioni appaltanti, non presenti nel casellario informatico e non confermati dalle stazioni appaltanti a seguito della richiesta inviata dalla SOA secondo quanto previsto nella determinazione dell'Autorita' n. 6 del 27.07.2010 e del successivo comunicato alle SOA n. 62 del 20.09.2010".

Sulla base di dette indicazioni, gli Organismi di attestazione saranno oggetto di un procedimento sanzionatorio qualora venga accertata una carente o inefficace attivita' di verifica nonche' nell'ipotesi che le SOA rilascino l'attestazione di qualificazione sulla base di dichiarazioni e/o documentazione non confermate dal soggetto a cui ne e' stato richiesto il riscontro.

Le SOA, dopo aver attuato tutte le verifiche necessarie e non avendo ricevuto alcuni dei riscontri richiesti, dovranno effettuare le segnalazioni del caso all'Autorita' secondo le indicazioni fornite dai menzionati Comunicato 62/2010 e Determina 6/2010; in tali condizioni, gli stessi Organismi, dopo aver svolto una rigorosa verifica della documentazione esibita che escluda evidenti profili di anomalia e fornisca una effettiva garanzia sul possesso dei requisiti, potranno - anche in assenza di alcuni dei riscontri richiesti - procedere al rilascio degli attestati trascorso un periodo minimo di trenta giorni dalla data di ricezione da parte dei destinatari delle richieste di conferma.

Resta inteso che, qualora la documentazione sia prodotta in originale dalle imprese, le SOA possono limitare la verifica ad un riscontro formale dell'autenticita' della documentazione, e procedere in ulteriori verifiche presso i soggetti depositari e/o emittenti qualora vengano in rilievo anomalie e/o irregolarita'.

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Si prosegue ora nell'esame dettagliato dei singoli requisiti di carattere generale previsti dall'art. 38 del Codice e richiamati nel Regolamento, nonche' delle modalita' con le quali le...

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