DECRETO 22 maggio 1998, n. 212 - Regolamento recante i criteri e le modalita' per la dimostrazione del possesso dei requisiti per la conversione delle autorizzazioni al trasporto merci per conto di terzi in autorizzazioni all'impresa di autotrasporto

MINISTERO DEI TRASPORTI

E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 22 maggio 1998, n. 212.

Regolamento recante i criteri e le modalita' per la dimostrazione

del possesso dei requisiti per la conversione delle autorizzazioni al

trasporto merci per conto di terzi in autorizzazioni all'impresa di

autotrasporto.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni,

concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori

di cose per conto di terzi, la disciplina degli autotrasporti di cose

e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti

di merce su strada;

Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la

ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo

dell'intermodalita';

Visto il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, relativo al

riordino della disciplina concernente il rilascio delle

autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita' di autotrasporto di

cose per conto di terzi;

Sentito il parere del Comitato centrale per l'albo degli

autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 17,

commi 3 e 4;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi n. 81/98 del 4 maggio 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri

effettuata a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,

  1. 400, con nota numero 2434 del 20 maggio 1998;

    A d o t t a

    il seguente regolamento:

    Art. 1.

    Conversione delle autorizzazioni al trasporto di cose

    per conto di terzi

    1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2,

      comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, in ordine alla

      conversione delle autorizzazioni dei singoli veicoli, di cui sono

      titolari le imprese di autotrasporto per conto di terzi, in

      autorizzazione all'impresa per una massa complessiva corrispondente

      alla somma delle masse dei singoli veicoli autorizzati, le imprese

      presentano apposita domanda all'ufficio provinciale della

      motorizzazione civile.

    2. Per ottenere la conversione delle autorizzazioni le imprese

      devono dimostrare di disporre di addetti alla guida dei veicoli in

      qualita' di dipendenti, o di soci per le societa' di persone, le

      cooperative ed i consorzi, ovvero di collaboratori familiari per le

      imprese familiari in misura non inferiore al 70 per cento del numero

      dei veicoli in disponibilita' dell'impresa all'atto della domanda.

    3. La dimostrazione del rapporto che lega i conducenti all'impresa

      risulta:

  2. per il personale dipendente: da iscrizione nel libro matricola

    se dipendente direttamente dall'impresa; da altra idonea

    documentazione se trattasi di lavoro interinale o di personale

    distaccato, nei casi consentiti dalla legge;

  3. per i soci di societa' di persone: dall'atto costitutivo e dal

    certificato del registro delle imprese tenuto dalla camera di

    commercio, industria, agricoltura ed artigianato;

  4. per i soci di cooperative o consorzi: dall'iscrizione nel libro

    soci della cooperativa o del consorzio;

  5. per i collaboratori familiari: dall'iscrizione degli stessi agli

    enti previdenziali.

    Art. 2.

    Autorizzazione all'aumento della capacita' di trasporto

    1. Le imprese che intendono avvalersi della facolta' di aumentare

      la capacita' di trasporto fino al raddoppio, ai sensi dell'articolo

      2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 85/1998, presentano

      domanda entro il 31 dicembre 1998 contestualmente alla domanda di cui

      all'articolo 1, comma 1.

    2. In caso di mancata presentazione della domanda di aumento della

      capacita' di trasporto nel termine indicato nel comma 1, la domanda

      stessa e' presentata nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1999 ed il

      31 dicembre dello stesso anno, secondo un calendario stabilito dal

      Ministero dei trasporti e della navigazione su proposta del Comitato

      centrale dell'albo degli autotrasportatori.

    3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle

      imprese che intendono modificare la composizione del proprio parco

      veicolare nell'ambito della massa complessiva ottenibile ai sensi del

      comma 1, qualora la modifica non fosse precedentemente possibile in

      base ai singoli titoli autorizzativi in disponibilita' dell'impresa

      stessa.

    4. L'autorizzazione viene rilasciata per una massa complessiva

      calcolata con le modalita' indicate all'articolo 7.

      Art. 3.

      Imprese di autotrasporti in conto terzi cessionarie di rami di

      aziende relativi al trasporto di cose in conto proprio

    5. Le disposizioni dell'articolo 2 si applicano anche alle imprese

      di autotrasporto in conto terzi, cessionarie di rami di aziende

      relativi al trasporto di cose in conto proprio, che intendono

      avvalersi della facolta' di includere il relativo tonnellaggio

      nell'autorizzazione rilasciata all'impresa, ai sensi dell'articolo 2,

      comma 3, del citato decreto legislativo n. 85/1998.

      Art. 4.

      Domanda di conversione delle autorizzazioni

    6. La domanda di conversione delle autorizzazioni, redatta in

      duplice esemplare, secondo lo schema allegato, contiene le seguenti

      indicazioni:

  6. denominazione dell'impresa;

  7. localizzazione della sede unica, o della sede principale e delle

    sedi secondarie, con indicazione per ciascuna di esse degli estremi

    di iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di

    terzi;

  8. elenco dei veicoli comunque adibiti al trasporto di cose per

    conto di terzi;

  9. elenco delle autorizzazioni possedute e massa autorizzabile con

    ciascuna di queste;

  10. massa complessiva risultante dalla somma delle masse elencate

    alla lettera d);

  11. elenco dei veicoli muniti di licenza al trasporto di cose in

    conto proprio eventualmente in disponibilita' dell'impresa, con

    l'indicazione che gli stessi sono stati acquisiti dall'impresa a

    seguito di cessione del ramo trasporti dell'impresa cedente;

  12. estremi delle licenze al trasporto di cose in conto proprio di

    cui erano muniti i veicoli di cui alla lettera f), all'atto della

    cessione;

  13. numero dei dipendenti dell'impresa cessionaria addetti alla

    guida e di quelli del ramo d'azienda ceduto, all'atto della cessione;

  14. numero complessivo dei dipendenti dell'impresa addetti alla

    guida dopo l'acquisizione del ramo trasporti dell'impresa e all'atto

    di presentazione della domanda di conversione;

  15. somma delle masse dei veicoli muniti di licenza in conto

    proprio;

  16. elenco dei conducenti abilitati alla guida dei veicoli adibiti

    al trasporto di cose in conto terzi ed indicazione del tipo di

    rapporto che li lega all'impresa richiedente ai sensi dell'articolo

    1, con indicazione per ciascuno di questi della relativa posizione

    assicurativa Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli

    infortuni sul lavoro.

    1. La domanda contiene la dichiarazione sostitutiva di atto notorio

      del titolare dell'impresa che i dati contenuti nella domanda sono

      completi e corrispondenti al vero.

    2. Qualora l'impresa richiedente sia cessionaria del ramo trasporti

      di un'impresa munita di licenza al trasporto di cose in conto

      proprio, la domanda dovra' contenere l'impegno a non diminuire il

      numero dei dipendenti addetti alla guida risultante dalla somma di

      quelli alle dipendenze, all'atto della cessione, della impresa

      cessionaria e di quella ceduta sino al 31 dicembre 2000, fatta salva

      la vigente normativa che disciplina i casi di crisi aziendale.

      Art. 5.

      Documentazione da allegare alla domanda di conversione

    3. Alla domanda di conversione delle autorizzazioni e' allegata la

      seguente documentazione relativa alle persone addette alla guida:

  17. dichiarazione sostitutiva di atto notorio come da modello

    allegato (se trattasi di conducenti alle dirette dipendenze

    dell'impresa e inseriti nella struttura di questa; ovvero, nel caso

    di lavoro interinale o di personale distaccato, altro idoneo

    documento atto a dimostrare il legittimo utilizzo dello stesso);

  18. estratto del libro soci per i soci di cooperative, consorzi;

    iscrizione alla C.C.I.A.A. ed atto costitutivo per le societa' di

    persone, i cui soci siano addetti alla guida dei veicoli;

  19. certificato di iscrizione agli enti previdenziali, per i

    collaboratori familiari.

    Art. 6.

    Calcolo della capacita' di carico attribuibile all'impresa

    1. Il calcolo della capacita' di carico attribuibile all'impresa

    avviene secondo le seguenti regole:

  20. qualora l'impresa richiedente abbia nella propria disponibilita'

    esclusivamente veicoli sui quali insiste un'autorizzazione senza

    vincoli o limiti di esercizio, la massa complessiva attribuita

    all'impresa e' data dalla somma delle masse comunque utilizzabili con

    ciascuna autorizzazione, prescindendo da quella effettivamente

    posseduta dai veicoli in disponibilita' dell'impresa. Tali imprese

    hanno facolta' di ottenere le autorizzazioni speciali di cui alla

    lettera b) senza la possibilita' di convertirle nell'autorizzazione

    globale;

  21. qualora l'impresa disponga esclusivamente delle autorizzazioni

    speciali per autocarri isolati privi della facolta' di traino di

    portata non superiore alle 7 tonnellate e di massa complessiva non

    superiore alle 11,5 tonnellate previste dall'articolo 12, paragrafo

    2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16

    settembre 1977, n. 783, ovvero di autorizzazioni per veicoli per

    trasporto eccezionale, per veicoli attrezzati con carrozzeria

    speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico ed al

    trasporto di rifiuti solidi urbani, per veicoli permanentemente

    attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico ed il trasporto di

    liquami e liquidi di spurgo di pozzi neri, e di prodotti bituminosi

    alle alte temperature di cui all'articolo 2, punti 1, 2, 3, del

    decreto del Ministro dei trasporti 18 novembre 1982, n. 1244, nonche'

    di autorizzazioni per autobetoniere di cui all'articolo 1, comma 3,

    ultimo alinea, del decreto del Ministro dei trasporti 4 luglio 1985,

  22. 1913...

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