DECRETO 22 maggio 1998, n. 212 - Regolamento recante i criteri e le modalita' per la dimostrazione del possesso dei requisiti per la conversione delle autorizzazioni al trasporto merci per conto di terzi in autorizzazioni all'impresa di autotrasporto
MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 22 maggio 1998, n. 212.
Regolamento recante i criteri e le modalita' per la dimostrazione
del possesso dei requisiti per la conversione delle autorizzazioni al
trasporto merci per conto di terzi in autorizzazioni all'impresa di
autotrasporto.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni,
concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori
di cose per conto di terzi, la disciplina degli autotrasporti di cose
e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti
di merce su strada;
Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la
ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo
dell'intermodalita';
Visto il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, relativo al
riordino della disciplina concernente il rilascio delle
autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita' di autotrasporto di
cose per conto di terzi;
Sentito il parere del Comitato centrale per l'albo degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 17,
commi 3 e 4;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi n. 81/98 del 4 maggio 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
-
400, con nota numero 2434 del 20 maggio 1998;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Conversione delle autorizzazioni al trasporto di cose
per conto di terzi
-
Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, in ordine alla
conversione delle autorizzazioni dei singoli veicoli, di cui sono
titolari le imprese di autotrasporto per conto di terzi, in
autorizzazione all'impresa per una massa complessiva corrispondente
alla somma delle masse dei singoli veicoli autorizzati, le imprese
presentano apposita domanda all'ufficio provinciale della
motorizzazione civile.
-
Per ottenere la conversione delle autorizzazioni le imprese
devono dimostrare di disporre di addetti alla guida dei veicoli in
qualita' di dipendenti, o di soci per le societa' di persone, le
cooperative ed i consorzi, ovvero di collaboratori familiari per le
imprese familiari in misura non inferiore al 70 per cento del numero
dei veicoli in disponibilita' dell'impresa all'atto della domanda.
-
La dimostrazione del rapporto che lega i conducenti all'impresa
risulta:
-
-
per il personale dipendente: da iscrizione nel libro matricola
se dipendente direttamente dall'impresa; da altra idonea
documentazione se trattasi di lavoro interinale o di personale
distaccato, nei casi consentiti dalla legge;
-
per i soci di societa' di persone: dall'atto costitutivo e dal
certificato del registro delle imprese tenuto dalla camera di
commercio, industria, agricoltura ed artigianato;
-
per i soci di cooperative o consorzi: dall'iscrizione nel libro
soci della cooperativa o del consorzio;
-
per i collaboratori familiari: dall'iscrizione degli stessi agli
enti previdenziali.
Art. 2.
Autorizzazione all'aumento della capacita' di trasporto
-
Le imprese che intendono avvalersi della facolta' di aumentare
la capacita' di trasporto fino al raddoppio, ai sensi dell'articolo
2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 85/1998, presentano
domanda entro il 31 dicembre 1998 contestualmente alla domanda di cui
all'articolo 1, comma 1.
-
In caso di mancata presentazione della domanda di aumento della
capacita' di trasporto nel termine indicato nel comma 1, la domanda
stessa e' presentata nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1999 ed il
31 dicembre dello stesso anno, secondo un calendario stabilito dal
Ministero dei trasporti e della navigazione su proposta del Comitato
centrale dell'albo degli autotrasportatori.
-
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle
imprese che intendono modificare la composizione del proprio parco
veicolare nell'ambito della massa complessiva ottenibile ai sensi del
comma 1, qualora la modifica non fosse precedentemente possibile in
base ai singoli titoli autorizzativi in disponibilita' dell'impresa
stessa.
-
L'autorizzazione viene rilasciata per una massa complessiva
calcolata con le modalita' indicate all'articolo 7.
Art. 3.
Imprese di autotrasporti in conto terzi cessionarie di rami di
aziende relativi al trasporto di cose in conto proprio
-
Le disposizioni dell'articolo 2 si applicano anche alle imprese
di autotrasporto in conto terzi, cessionarie di rami di aziende
relativi al trasporto di cose in conto proprio, che intendono
avvalersi della facolta' di includere il relativo tonnellaggio
nell'autorizzazione rilasciata all'impresa, ai sensi dell'articolo 2,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 85/1998.
Art. 4.
Domanda di conversione delle autorizzazioni
-
La domanda di conversione delle autorizzazioni, redatta in
duplice esemplare, secondo lo schema allegato, contiene le seguenti
indicazioni:
-
-
denominazione dell'impresa;
-
localizzazione della sede unica, o della sede principale e delle
sedi secondarie, con indicazione per ciascuna di esse degli estremi
di iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi;
-
elenco dei veicoli comunque adibiti al trasporto di cose per
conto di terzi;
-
elenco delle autorizzazioni possedute e massa autorizzabile con
ciascuna di queste;
-
massa complessiva risultante dalla somma delle masse elencate
alla lettera d);
-
elenco dei veicoli muniti di licenza al trasporto di cose in
conto proprio eventualmente in disponibilita' dell'impresa, con
l'indicazione che gli stessi sono stati acquisiti dall'impresa a
seguito di cessione del ramo trasporti dell'impresa cedente;
-
estremi delle licenze al trasporto di cose in conto proprio di
cui erano muniti i veicoli di cui alla lettera f), all'atto della
cessione;
-
numero dei dipendenti dell'impresa cessionaria addetti alla
guida e di quelli del ramo d'azienda ceduto, all'atto della cessione;
-
numero complessivo dei dipendenti dell'impresa addetti alla
guida dopo l'acquisizione del ramo trasporti dell'impresa e all'atto
di presentazione della domanda di conversione;
-
somma delle masse dei veicoli muniti di licenza in conto
proprio;
-
elenco dei conducenti abilitati alla guida dei veicoli adibiti
al trasporto di cose in conto terzi ed indicazione del tipo di
rapporto che li lega all'impresa richiedente ai sensi dell'articolo
1, con indicazione per ciascuno di questi della relativa posizione
assicurativa Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro.
-
La domanda contiene la dichiarazione sostitutiva di atto notorio
del titolare dell'impresa che i dati contenuti nella domanda sono
completi e corrispondenti al vero.
-
Qualora l'impresa richiedente sia cessionaria del ramo trasporti
di un'impresa munita di licenza al trasporto di cose in conto
proprio, la domanda dovra' contenere l'impegno a non diminuire il
numero dei dipendenti addetti alla guida risultante dalla somma di
quelli alle dipendenze, all'atto della cessione, della impresa
cessionaria e di quella ceduta sino al 31 dicembre 2000, fatta salva
la vigente normativa che disciplina i casi di crisi aziendale.
Art. 5.
Documentazione da allegare alla domanda di conversione
-
Alla domanda di conversione delle autorizzazioni e' allegata la
seguente documentazione relativa alle persone addette alla guida:
-
-
dichiarazione sostitutiva di atto notorio come da modello
allegato (se trattasi di conducenti alle dirette dipendenze
dell'impresa e inseriti nella struttura di questa; ovvero, nel caso
di lavoro interinale o di personale distaccato, altro idoneo
documento atto a dimostrare il legittimo utilizzo dello stesso);
-
estratto del libro soci per i soci di cooperative, consorzi;
iscrizione alla C.C.I.A.A. ed atto costitutivo per le societa' di
persone, i cui soci siano addetti alla guida dei veicoli;
-
certificato di iscrizione agli enti previdenziali, per i
collaboratori familiari.
Art. 6.
Calcolo della capacita' di carico attribuibile all'impresa
-
Il calcolo della capacita' di carico attribuibile all'impresa
avviene secondo le seguenti regole:
-
-
qualora l'impresa richiedente abbia nella propria disponibilita'
esclusivamente veicoli sui quali insiste un'autorizzazione senza
vincoli o limiti di esercizio, la massa complessiva attribuita
all'impresa e' data dalla somma delle masse comunque utilizzabili con
ciascuna autorizzazione, prescindendo da quella effettivamente
posseduta dai veicoli in disponibilita' dell'impresa. Tali imprese
hanno facolta' di ottenere le autorizzazioni speciali di cui alla
lettera b) senza la possibilita' di convertirle nell'autorizzazione
globale;
-
qualora l'impresa disponga esclusivamente delle autorizzazioni
speciali per autocarri isolati privi della facolta' di traino di
portata non superiore alle 7 tonnellate e di massa complessiva non
superiore alle 11,5 tonnellate previste dall'articolo 12, paragrafo
2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16
settembre 1977, n. 783, ovvero di autorizzazioni per veicoli per
trasporto eccezionale, per veicoli attrezzati con carrozzeria
speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico ed al
trasporto di rifiuti solidi urbani, per veicoli permanentemente
attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico ed il trasporto di
liquami e liquidi di spurgo di pozzi neri, e di prodotti bituminosi
alle alte temperature di cui all'articolo 2, punti 1, 2, 3, del
decreto del Ministro dei trasporti 18 novembre 1982, n. 1244, nonche'
di autorizzazioni per autobetoniere di cui all'articolo 1, comma 3,
ultimo alinea, del decreto del Ministro dei trasporti 4 luglio 1985,
-
1913...
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