DECRETO 7 febbraio 2011 - Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338. (Decreto n. 27/2011). (11A05268)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 4, il quale prevede che «con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, sentiti il Ministro dei lavori pubblici e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli standard minimi qualitativi degli interventi per gli alloggi e le residenze universitarie di cui alla medesima legge, nonche' linee guida relative ai parametri tecnici ed economici per la loro realizzazione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di edilizia residenziale, a condizione che permanga la destinazione degli alloggi e delle residenze alle finalita' di cui alla presente legge. Resta ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di controlli da parte delle competenti autorita' regionali»;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2009, n. 2, di costituzione della Commissione, di cui all'art. 1, comma 5, della legge 14 novembre 2000, n. 338 «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari»;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso il 16 dicembre 2010;

Visto il parere della Conferenza dei rettori delle universita' italiane, espresso con la nota del 21 dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1

Oggetto del decreto

  1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 338, gli standard minimi dimensionali e qualitativi relativi ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari.

    Art. 2

    Standard minimi dimensionali e qualitativi

  2. Gli standard minimi dimensionali e qualitativi relativi agli interventi previsti dall'art. 1 del presente decreto sono riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante dello stesso. Essi hanno carattere prescrittivo ai fini della ammissione al cofinanziamento previsto dalla legge 14 novembre 2000, n. 338, con le modalita' e le condizioni di seguito specificate e quelle previste dal decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 3, della medesima legge.

  3. E' possibile la redazione di progetti che si discostino di valori pari a ±15% degli standard di superficie riportati in allegato A, esclusivamente ove cio' non contrasti con normative di carattere regionale, nel caso di edifici preesistenti. Tale deroga non e' ammessa in riduzione per le funzioni residenziali (AF1), per le nuove costruzioni e per gli acquisti.

    Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo.

    Roma, 7 febbraio 2011

    Il Ministro: Gelmini

    Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 56

Allegato A

STANDARD MINIMI QUALITATIVI

E LINEE GUIDA RELATIVE AI PARAMETRI

TECNICI ED ECONOMICI

  1. Finalita'.

La realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari deve garantire allo studente le necessarie condizioni di permanenza nella citta' sede di universita', tali da agevolare la frequenza degli studi e il conseguimento del titolo di studio, sia per quanto attiene alle funzioni residenziali e alle funzioni di supporto correlate, sia per quanto attiene alle funzioni di supporto alla didattica e alla ricerca e alle funzioni culturali e ricreative.

Il servizio abitativo deve favorire inoltre l'integrazione sociale e culturale degli studenti nella vita cittadina.

A questo scopo le presenti norme forniscono i criteri qualitativi di funzionalita' urbanistica ed edilizia e definiscono gli indici di dimensionamento delle residenze per studenti. 2. Definizioni.

Per una corretta interpretazione e applicazione del presente decreto si definiscono:

residenze per studenti o residenza studentesca, l'edificio o il complesso di edifici destinati alle funzioni di residenza per studenti universitari e relativi servizi, a prescindere dalla particolare tipologia in base alla quale possono essere realizzate, altrimenti definite con la locuzione «alloggi e residenze per studenti» nel decreto ministeriale di cui il presente documento costituisce parte integrante;

area funzionale, il raggruppamento di funzioni, con finalizzazione specifica, che si esplicano in una o piu' unita' ambientali destinate allo svolgimento di attivita' connesse alle funzioni date;

unita' ambientale, lo spazio definito in relazione a determinati modelli di com-portamento dell'utenza destinata ad accogliere un'attivita' o un raggruppamento di attivita' compatibili spazialmente e temporalmente. 3. Tipologie di alloggi e residenze per studenti.

Il modello organizzativo secondo cui strutturare gli alloggi e le residenze per studenti universitarie puo' essere liberamente definito dal soggetto proponente.

A titolo esemplificativo di seguito vengono indicate le tipologie piu' diffuse:

1) ad albergo: l'organizzazione spaziale e' generalmente impostata su corridoi sui quali si affacciano le camere singole (preferenziale) o doppie. Questo tipo e' realizzabile preferibilmente con bagno di pertinenza. Al fine di ridurre i costi della struttura sono ammesse soluzioni nelle quali un bagno di pertinenza sia condivisibile da due stanze. I servizi residenziali collettivi sono concentrati in zone definite e separate dalle camere dei residenti;

2) a minialloggi: prevede l'alloggiamento degli studenti in...

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