DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 27 settembre 2012, n. 2095 - Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg. (Regolamento concernente le modalita' di raccolta, di acquisizione e di cessione di materiale forestale di moltiplicazione, i parametri dimensionali e le caratteristiche tecniche delle infrastrutture forestali, la composizione, le funzioni e i criteri di funzionamento della cabina di regia della filiera foresta - legno, le modalita' di funzionamento della commissione provinciale forestale e di gestione e di utilizzazione del fondo forestale provinciale nonche' la disciplina attuativa della viabilita' forestale (articoli 31, 32, 62, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 40/I-II del 2 ottobre 2012) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;

Visto l'art. 61 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura);

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2006 del 21 settembre 2012 recante ad oggetto 'Approvazione del regolamento recante: Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg. (Regolamento concernente le modalita' di raccolta, di acquisizione e di cessione di materiale forestale di moltiplicazione, i parametri dimensionali e le caratteristiche tecniche delle infrastrutture forestali, la composizione, le funzioni e i criteri di funzionamento della cabina di regia della filiera foresta - legno, le modalita' di funzionamento della commissione provinciale forestale e di gestione e di utilizzazione del fondo forestale provinciale nonche' la disciplina attuativa della viabilita' forestale (articoli 31, 32, 62, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11).).',

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modificazioni del titolo del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg.

  1. Nel titolo del decreto del Presidente della Provincia n.

    51-158/Leg. del 2008 dopo le parole: 'materiale forestale di moltiplicazione,' sono inserite le seguenti: 'l'elenco provinciale delle imprese forestali,' e le parole: 'articoli 31, 32, 62' sono sostituite dalle seguenti: 'articoli 31, 32, 61, 62'.

    Art. 2

    Modificazioni dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg.

  2. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 51-158/Leg. del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. le parole: 'In attuazione degli articoli 31, 32, 62, 65, 93, 94, 95 e 100' sono sostituite dalle seguenti: 'In attuazione degli articoli 31, 32, 61, 62, 65, 93, 94, 95 e 100';

    2. dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 'a.1) l'elenco provinciale delle imprese forestali;'.

  3. Dopo il comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 51-158/Leg. del 2008 e' inserito il seguente: '2-bis. Ai fini del Titolo I.1:

    1. per servizi in ambito forestale, si intendono i servizi del settore selvicolturale della filiera foresta - legno funzionali all'espletamento delle attivita' selvicolturali, delle utilizzazioni forestali, delle opere in ambito forestale nonche' la scortecciatura e la cippatura in bosco. Rientrano inoltre tra i servizi in ambito forestale il trattamento della vegetazione nell'alveo dei corsi d'acqua e il taglio delle piante in bosco che condizionano l'esercizio di altri servizi, ai sensi delle disposizioni forestali provinciali attuatine dell'art. 98 della legge provinciale, purche' non a fini commerciali;

    2. per utilizzazioni forestali a fini commerciali si intendono le attivita' consistenti nel taglio delle piante in bosco in quantita' superiore alle soglie previste dalle disposizioni forestali stabilite ai sensi dell'art. 98 della legge provinciale, nonche' l'allestimento con sistemi moto-manuali o meccanizzati, l'esbosco con trattore e verricello o con gru a cavo o con altri sistemi.'.

    Art. 3

    Inserimento del Titolo I.1 e dell'art. 6.1 nel decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg 1. Dopo l'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia n.

    51-158/Leg. del 2008 e' inserito il seguente titolo:

    'Titolo I.1 (Elenco provinciale delle imprese forestali)'. - 2.

    Dopo l'art. 6, nel titolo 1.1 del decreto del Presidente della Provincia n. 51-158/Leg. del 2008, e' inserito il seguente:

    'Art. 6.1 (Criteri e procedure per la tenuta dell'elenco provinciale delle imprese forestali). - 1. Ai sensi dell'art. 61 della legge provinciale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento (CCIAA) provvede alla tenuta dell'elenco provinciale delle imprese forestali con le modalita' stabilite con l'accordo di programma previsto dall'art. 19 della legge provinciale 20 dicembre 2005, n. 20. L'elenco e' organizzato in piu' sezioni a seconda dell'attivita' svolta, della sede legale, della presenza o meno di personale dotato di patentino d'idoneita' per la conduzione e l'esecuzione delle utilizzazioni...

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