DECRETO 28 marzo 2003 - Criteri e modalita' della decisione sulla domanda di dilazione e rateizzazione del pagamento delle spese processuali, delle spese di mantenimento e delle sanzioni pecuniarie processuali e comunicazioni al concessionario

IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile

Visto l'art. 233 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante testo unico delle discipline legislative e regolamenti in materia di spese di giustizia, il quale prevede che, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, vengono individuati i criteri, anche in riferimento alle condizioni del debitore, e sono stabilite le modalita' della decisione sulla domanda di dilazione e rateizzazione e delle relative comunicazioni al concessionario; Visti gli articoli 214, 218 e 232 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002;

Decreta:

Art. 1.

  1. Puo' essere ammesso al beneficio della dilazione e rateizzazione del pagamento delle spese processuali, delle spese di mantenimento o delle sanzioni pecuniarie processuali il debitore in disagiate condizioni economiche ovvero temporaneamente impossibilitato a pagare il debito in un'unica soluzione.

    Art. 2.

  2. Il soggetto che si trova nelle condizioni indicate nell'art. 1 puo' chiedere, in via alternativa

    1. la dilazione del pagamento del debito; b) la rateizzazione del pagamento del debito; c) la dilazione e successiva rateizzazione del pagamento del debito.

    Art. 3.

  3. La domanda, sottoscritta dall'interessato, deve essere presentata all'ufficio incaricato della gestione delle attivita' connesse alla riscossione, prima dell'inizio della procedura esecutiva, personalmente ovvero a mezzo di persona incaricata dal debitore mediante apposita delega scritta.

  4. La sottoscrizione deve essere autenticata con le modalita' di cui all'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

  5. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'inammissibilita' della domanda.

  6. Il funzionario addetto all'ufficio competente appone l'indicazione del giorno e della persona che presenta la domanda e sottoscrive per ricevuta .

  7. La domanda puo' essere trasmessa anche a mezzo di raccomandata.

    Il funzionario addetto all'ufficio allega agli atti la busta contenente la domanda e appone sulla stessa l'indicazione del giorno della ricezione e la propria sottoscrizione. La domanda si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata.

  8. La domanda deve contenere

    1. le generalita' del debitore; b) l'indicazione della partita di credito cui si riferisce e dell'eventuale data di notifica della cartella di pagamento; c) l'indicazione dell'importo del credito per il quale si chiede la dilazione ovvero la rateizzazione del pagamento, ai sensi dell'art. 2; d) l'esposizione delle cause che impediscono di soddisfare immediatamente il debito ed il termine piu' breve entro il quale il debitore ritiene di poter provvedere al pagamento; e) una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera o) del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, nella quale sia specificata l'attuale situazione reddituale ed economica del debitore, con l'indicazione degli eventuali familiari a carico, i beni immobili o i beni mobili registrati posseduti, dei redditi personali, di eventuali ulteriori obbligazioni pecuniarie, verso l'erario o verso terzi.

    2. una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della...

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