LEGGE REGIONALE 10 agosto 2012, n. 44 - Norme per la diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale.

(Publicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 46 del 29 agostro 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione Abruzzo tutela e promuove il benessere degli animali in quanto esseri senzienti, sostiene la riduzione del loro utilizzo a fini sperimentali e ad altri fini didattici e scientifici, mediante la diffusione di metodologie sperimentali innovative che non facciano ricorso ad animali vivi.

Art. 2

Accordi con le Universita' e gli Istituti scientifici 1. Per l'attuazione delle finalita' di cui all'art. 1, la Regione promuove e realizza appositi accordi con le Universita' degli studi e gli Istituti scientifici e di ricerca aventi sede legale nel territorio regionale.

  1. Gli accordi di cui al comma 1 possono prevedere l'istituzione da parte delle Universita' e degli Istituti scientifici di comitati per la sperimentazione animale.

  2. Gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti dalla Giunta regionale tramite la Direzione competente in materia di tutela della salute.

    Art. 3

    Osservatorio regionale sulla Sperimentazione Animale 1. Al fine di promuovere il benessere e la tutela degli animali impiegati nella sperimentazione e svolgere funzione di proposta in merito a metodologie alternative all'uso di animali vivi, e' istituito presso la direzione regionale competente in materia di tutela della salute, l'Osservatorio regionale sulla sperimentazione animale (ORSA) per il trattamento della documentazione relativa ai protocolli di sperimentazione animale in ambito regionale.

  3. L'ORSA si compone di cinque membri, senza specifica retribuzione, esperti nelle discipline che hanno attinenza con la sperimentazione animale. I componenti dell'ORSA sono nominati dal Consiglio Regionale. Dei cinque componenti almeno uno deve essere scelto tra i nominativi indicati dalle associazioni di volontariato legalmente riconosciute, aventi finalita' di protezione degli animali e di sviluppo di metodi di ricerca che non facciano uso di animali.

  4. L'ORSA attiva e gestisce un sistema informativo regionale per la registrazione della documentazione trattata ai sensi degli articoli 7, comma 1, e 10, comma 1, del decretop legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 (Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici).

  5. I dati e le informazioni elaborati dall'ORSA sono raccolti annualmente in...

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