LEGGE 15 dicembre 1998, n. 441 - Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Principi ed obiettivi

  1. La presente legge, le cui disposizioni costituiscono norme fondamentali di riforma economicosociale della Repubblica, ha lo scopo, nel quadro delle normative comunitarie, di promuovere e di valorizzare l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, con particolare riferimento all'insediamento ed alla permanenza di giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni.

  2. Il primo insediamento di giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, costituisce obiettivo primario della politica agricola del Paese e conseguentemente dei programmi di sviluppo agricolo, agroindustriale e forestale adottati a livello nazionale e dalle istituzioni regionali.

    Art. 2.

    Primo insediamento dei giovani agricoltori

  3. In sede di attuazione da parte delle regioni delle disposizioni di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CE) n. 950/97, possono accedere prioritariamente agli aiuti per l'insediamento, purche' si impegnino per almeno cinque anni al mantenimento delle condizioni previste dalle norme comunitarie, nazionali e regionali e la domanda relativa agli aiuti venga presentata dai giovani agricoltori di cui all'articolo 1 della presente legge, che al momento della presentazione della domanda stessa non abbiano superato i quaranta anni di eta': a) i giovani agricoltori che, come imprenditori agricoli a titolo principale, subentrano nella proprieta', nell'affitto o in altro diritto reale di godimento al precedente titolare dell'azienda, o che intervengono quali contitolari e corresponsabili nella conduzione della stessa, sempreche' l'azienda richieda un volume minimo di lavoro uguale ad una unita' lavorativa uomo (ULU) ovvero a tante ULU quanti sono i nuovi titolari, e che tale volume sussista al momento dell'insediamento o sia raggiunto entro due anni dall'insediamento, ferma restando la restituzione nel caso di inadempienza. Il periodo di cui alla presente lettera e' prorogato di ulteriori due anni qualora l'inadempimento sia imputabile esclusivamente a cause gravi sopravvenute indipendentemente dalla volonta' del soggetto e debitamente certificate; b) i giovani agricoltori che succedono, come imprenditori agricoli a titolo principale, al precedente proprietario dell'azienda e che abbiano proceduto, nei confronti dei coeredi, al riscatto delle quote spettanti ai medesimi; c) le societa' semplici, in nome collettivo e cooperative, a condizione che almeno i due terzi dei soci, la cui eta' non deve comunque superare i quaranta anni, esercitino, rivestendo la relativa qualifica, l'attivita' agricola a titolo principale, ai sensi del citato regolamento (CE) n. 950/97, oppure a tempo parziale, come previsto dall'articolo 10 del suddetto regolamento. Per le societa' in accomandita semplice le qualifiche di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto possono essere possedute anche dal solo socio accomandatario; in caso di due o piu' soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui al primo periodo; d) i giovani che si insediano, con le modalita' di cui alle lettere a), b) e c), quali agricoltori a tempo parziale e che ricavino almeno il 50 per cento del loro reddito totale dalle attivita' agricole, forestali, turistiche, artigianali, dalla fabbricazione e vendita diretta di prodotti dell'azienda, o da attivita' di conservazione dello spazio naturale e di manutenzione ambientale quali lavori di arginature, sistemazione idraulicoforestale, difesa dalle avversita' atmosferiche e dagli incendi boschivi, ricostruzione di habitat per la fauna selvatica, svolte nella loro azienda, purche' il reddito direttamente proveniente dall'attivita' agricola nell'azienda non sia inferiore al 25 per cento del reddito totale dell'imprenditore, e il tempo di lavoro destinato alle attivita' esterne all'azienda non superi la meta' del tempo di lavoro totale dell'imprenditore; e) le societa' di capitali aventi per oggetto sociale la conduzione di aziende agricole ove i conferimenti dei giovani agricoltori costituiscano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della societa' siano costituiti in maggioranza da giovani agricoltori.

  4. Sono fatti salvi i maggiori benefici previsti per l'insediamento nelle zone montane.

  5. L'assunzione del maso chiuso di cui al decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano 28 dicembre 1978, n. 32, da parte di soggetti che non hanno ancora compiuto i quaranta anni equivale a tutti gli effetti al primo insediamento previsto dalla presente legge.

    Art. 3.

    Aiuti al primo insediamento determinazione del reddito e formazione

  6. Le regioni accordano prioritariamente gli aiuti di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CE) n. 950/97 ai giovani agricoltori che si insediano nelle zone di montagna o svantaggiate delimitate ai sensi degli articoli 21 e seguenti del medesimo regolamento, nonche' ai giovani agricoltori che succedono al titolare dell'azienda quando questi abbia aderito al regime di aiuti previsto dal programma di cui al regolamento (CE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992.

  7. Per poter accedere agli aiuti i giovani agricoltori devono avere frequentato almeno la scuola dell'obbligo ed aver partecipato o impegnarsi a partecipare nei ventiquattro mesi successivi alle iniziative formative di cui ai commi 4 e 5. Sono esentati da tale ultimo impegno i giovani che gia' siano in possesso di un diploma di laurea o di scuola media superiore ad indirizzo agrario o di un diploma assimilabile, ovvero del titolo conseguito presso istituti professionali di Stato per l'agricoltura o ad essi parificati, nonche' quelli che abbiano maturato una esperienza almeno triennale nella qualifica di coadiuvante o di collaboratore familiare.

  8. La determinazione della quota del reddito agricolo rispetto al reddito totale, per le finalita' di cui all'articolo 5 del citato regolamento (CE) n. 950/97, e' effettuata secondo il criterio del reddito lordo standard (RLS) di cui alla decisione 85/377/CEE della Commissione, del 7 giugno 1985, calcolato su stime standardizzate per ettari di superficie, nel caso delle produzioni vegetali, e per capi di bestiame, suddivisi per specie e categorie, nel caso delle produzioni animali, o desunta dalla contabilita' aziendale ove richiesto dall'imprenditore.

  9. Le regioni disciplinano le modalita' di adeguamento della formazione professionale alle esigenze di un'agricoltura moderna previste dagli articoli 26, 27 e 28 del citato regolamento (CE) n.

    950/97, in particolare per quanto concerne i giovani agricoltori.

  10. Allo scopo di realizzare percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo in agricoltura dei giovani laureati o diplomati, il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con le regioni e' autorizzato a stipulare accordi o convenzioni con istituti di istruzione, anche universitaria, con altri enti di formazione e con gli ordini e collegi degli agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani agricoltori. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa nel limite di un miliardo di lire annue a decorrere dal 1999.

    Art. 4.

    Ristrutturazione fondiaria

  11. La Cassa per la formazione della proprieta' contadina, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni, di seguito denominata "Cassa", destina, in ciascun esercizio finanziario, fino al 60 per cento delle proprie disponibilita' con priorita' al finanziamento delle operazioni di acquisto o ampliamento di aziende da parte di: a) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto iscritti nelle relative gestioni previdenziali; b) giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni che intendono esercitare attivita' agricola a titolo principale a condizione che acquisiscano entro ventiquattro mesi dall'operazione di acquisto o ampliamento la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto e la iscrizione nelle relative gestioni previdenziali entro i successivi dodici mesi; c) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, che siano subentrati per successione nella titolarita' di aziende a seguito della liquidazione agli altri aventi diritto delle relative quote, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

  12. Costituiscono motivo di preferenza nell'attuazione degli interventi di cui al comma 1: a) il raggiungimento o l'ampliamento di una unita' minima produttiva definita, previo assenso della regione interessata, secondo la localizzazione, l'indirizzo colturale, il fatturato aziendale e l'impiego di mano d'opera al fine di garantire l'efficienza aziendale; b) la presentazione di un piano di miglioramento aziendale secondo quanto disposto dal citato regolamento (CE) n. 950/97, a firma di un tecnico agricolo a cio' abilitato dalla legge; c) la presentazione di un progetto di produzione, commercializzazione e trasformazione.

  13. La Cassa puo' realizzare, altresi', programmi di ricomposizione fondiaria dei terreni resi disponibili, organizzando la cessione e l'ampliamento delle aziende agricole ai sensi degli articoli 6 e 7 del citato regolamento (CEE) n. 2079/92, a favore di giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto e di giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni che intendano esercitare attivita' agricola a titolo principale, a condizione che acquisiscano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto...

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