Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato Check Fruit Srl, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Pesca e Nettarina di Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005 e 29 novembre 2005, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato Check Fruit Srl, con decreto del 28 gennaio 1999, e' stata prorogata fino al 15 aprile 2006;

Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta Pesca e Nettarina di Romagna, allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo numero 61364;

Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta Pesca e Nettarina di Romagna;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo Check Fruit Srl, con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto 28...

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