Differimenti e sospensioni delle esecuzioni di rilascio intervenute dopo la legge dell'equo canone relativamente alle locazioni ad uso abitativo

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PRATICA
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5/2013 Arch. loc. e cond.
Differimenti e sospensioni delle esecuzioni di rilascio intervenute dopo la
legge dell’equo canone relativamente alle locazioni ad uso abitativo (*)
1979 D.L. n. 21 del 30.1.1979 conv. nella L. 93 del 31.3.1979
Sospensione esecuzione provvedimenti di rilascio sino all’1 gennaio 1980 (Provvedimenti divenuti esecutivi dall’1.7.1975
al 29.7.1978, non ancora eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto differente
graduazione in base alle date di esecutività dei provvedimenti)
D.L. n. 629 del 15.12.1979 conv. nella L. n. 25 del 15.2.1980
Sospensione esecuzione provvedimenti di rilascio sino al 30 giugno 1980 (Provvedimenti divenuti esecutivi dall’1.7.1975
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e non ancora eseguiti differente graduazione in base
alle date di esecutività dei provvedimenti)
1982 D.L. n. 9 del 23.1.1982 conv. nella L. n. 94 del 25.3.1982
Differimento termine di esecuzione del rilascio ad istanza del conduttore
1) Generalità dei comuni
A) Termine f‌issato immediatamente eseguibile: f‌issazione nuova data per 60 gg. dopo ed entro 180 gg. dall’entrata in
vigore del presente decreto.
B) Termine f‌issato non ancora scaduto: f‌issazione nuova data per 60 gg. dopo ed entro 180 gg. dalla data di
esecuzione.
C) Provvedimenti emessi entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto: f‌issazione nuova data per 60 gg. dopo
ed entro 180 gg. dalla data di esecuzione.
2) Comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti, comuni conf‌inanti coi predetti e comuni di cui alla
de libera CIPE del 29.7.1982 (pubblicata 14.9.1982 su G.U.)
A) Termine f‌issato immediatamente eseguibile: f‌issazione nuova data per 120 gg. dopo ed entro 360 gg. dall’entrata in
vigore del decreto.
B) Termine f‌issato immediatamene eseguibile alla data di pubblicazione delibera CIPE 29.7.1982 (14.9.1982): f‌issazione
nuova data per 120 gg. dopo ed entro 360 gg. dalla pubblicazione delibera CIPE.
C) Termine non ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto o della pubblicazione della delibera CIPE:
f‌issazione nuova data per 120 gg. dopo ed entro 180 gg. dalle date sopra indicate.
1983 D.L. n. 426 del 12.9.1983 conv. nella L. n. 673 del 10.11.1983
Differimento termine di esecuzione del rilascio ad istanza del conduttore
1) Generalità dei comuni Provvedimenti esecutivi emessi relativamente a contratti con scadenza non successiva al
30.6.1984: f‌issazione nuova data di rilascio per 60 gg. dopo ed entro 180 gg. dalla data di esecuzione.
2) Comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti, comuni conf‌inanti coi predetti e comuni di cui alla
de libera CIPE del 29.7.1982 (pubblicata 14.9.1982 su G.U.) Provvedimenti esecutivi emessi relativamente a
contratti con scadenza non successiva al 30.06.1984: f‌issazione nuova data di rilascio per 120 gg. dopo ed entro 360
gg. dalla data di esecuzione.
1985 D.L. n. 12 del 7.2.1985 conv. nella L. n. 118 del 5.4.1985
Sospensione esecuzione provvedimenti di rilascio sino al 30.06.1985. (Provvedimenti divenuti esecutivi dall’1.1.1983 alla
data di entrata in vigore del decreto e non ancora eseguiti differente graduazione in base alle date di esecutività dei
provvedimenti). Comuni individuati ai sensi degli artt. 2 e 13 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 conv. L. n. 94 del 2
marzo 1982 nonchè comuni di cui alle delibere CIPE del 22 febbraio 1980 e del 29 luglio 1982. [Dichiarazione
incostituzionalità sentenza Corte Cost. 23 aprile 1986, n. 108].
1986 D.L. n. 708 del 29.10.1986 conv. nella L. n. 899 del 23.12.1986
Sospensione esecuzione provvedimenti di rilascio sino al 31.3.1987. Comuni con popolazione superiore ai
300.000 abitanti, indicati nella delibera CIPE del 30.5.1985 nonchè comuni capoluogo di provincia.
1988 D.L. n. 26 dell’8.2.1988 conv. nella L. n. 108 dell’8.4.1988
Sospensione esecuzione provvedimenti di rilascio sino al 31.12.1988. Comuni di cui all’art. 1 comma 1 del D.L.
29.10.1986 conv. L. n. 899 del 23.12.1986.
1989 D.L. n. 551 del 30.12.1988 conv. nella L. n. 61 del 21.2.1989
Sospensione esecuzione provvedimenti di rilascio sino al 30.4.1989 Comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze,
Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e conf‌inanti con i predetti; altri comuni capoluogo
di provincia; comuni di cui alle delibere CIPE 30 maggio 1985 (pubblicata 19 giugno 1985 su G.U.) e 8 aprile
1987 (pubblicata 22 aprile 1987 su G.U.). (segue)

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