Elementi comuni e differenziali tra il delitto di favoreggiamento personale e quello di favoreggiamento reale

AutoreGiannelli Fernando - Maglio Maria Grazia
Pagine357-362
357
dott
Rivista penale 4/2012
DOTTRINA
ELEMENTI COMUNI E
DIFFERENZIALI TRA IL DELITTO
DI FAVOREGGIAMENTO
PERSONALE E QUELLO DI
FAVOREGGIAMENTO REALE
di Fernando Giannelli, Maria Grazia Maglio
Si ha il delitto di favoreggiamento personale - art. 378
c.p. - quando “chiunque, dopo che fu commesso un delitto
per il quale la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione,
e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a
eludere le investigazioni dell’Autorità, o a sottrarsi alle
ricerche di questa”.
Il secondo comma dell’articolo 378 c.p. prevede una
circostanza aggravante oggettiva (1) “quando il delitto
commesso è quello previsto dall’articolo 416 bis”.
Il terzo comma recita: “Se si tratta di delitti per i quali
la legge stabilisce una pena diversa ovvero di contravven-
zioni, la pena è della multa f‌ino ad euro 516”.
Riteniamo che, al terzo comma dell’articolo 378 c.p.,
sia contemplata una f‌igura autonoma di reato, e non già
una semplice circostanza attenuante, attesa la diversità
ontologica dei presupposti del delitto di cui all’articolo 378
c.p. (2).
Quarto comma: “Le disposizioni di questo articolo si ap-
plicano anche quando la persona aiutata non è imputabile
o risulta che non ha commesso il delitto” (3).
Si ha il delitto di favoreggiamento reale quando “chiun-
que, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti
dagli articoli 648, 648 bis e 648 ter, aiuta taluno ad assicu-
rare il prodotto o il prof‌itto o il prezzo di un reato”.
Il pronome “chiunque”, anche se non si tratta di funzione
decisiva per la distinzione tra reato proprio e reato comune
(4), permette di catalogare le due f‌igure criminose di cui
trattasi alla stregua di reati comuni, con la conseguente
possibilità di contestazione dell’aggravante di cui all’arti-
colo 61, n. 9, c.p. qualora a commetterli siano dei pubblici
uff‌iciali o degli incaricati di pubblico servizio (5).
Il delitto di cui all’articolo 378 c.p. non è necessaria-
mente istantaneo (6), al pari di quello previsto dall’artico-
lo 379 c.p. (si pensi all’occultamento della refurtiva per un
notevole lasso temporale).
Attesa la formulazione del primo comma dell’articolo
379 c.p., non è dubbio che, qualora il delitto di favoreggia-
mento reale abbia a presupposto una o più contravvenzio-
ni, non si ha un’attenuante, ma un autonomo delitto: se si
aiuti taluno - in entrambe le ipotesi di favoreggiamento - in
ordine a delitti ed a contravvenzioni, o - nel caso di favoreg-
giamento personale - anche in ordine a delitti puniti con
sanzioni superiori ed inferiori, permarrà integra l’unicità
del delitto, purché unica sia la persona aiutata (7).
S’ha - sotto il prof‌ilo storico-giuridico - da notare che
le f‌igure criminose di cui agli articoli 378 e 379 c.p., nel
codice Zanardelli, erano, entrambe, previste, dal primo
comma dell’articolo 225.
L’opportunità della distinta collocazione operata dal
codice vigente appare palese sol che si pensi all’applicabi-
lità dell’esimente di cui all’articolo 384, primo comma, c.p.
al solo favoreggiamento personale, e, di recente, all’appli-
cabilità della causa estintiva (8) della ritrattazione (art.
376 c.p.), ancora una volta, al solo delitto di cui all’articolo
378 c.p. (art. 1, comma 6, della L. 15 luglio 2009, n. 94).
L’articolo 379, secondo comma, c.p. dichiara applicabili
al delitto di favoreggiamento reale le disposizioni del pri-
mo e dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.
Noi, invero, riteniamo che, se giustamente si è rispetta-
ta l’esigenza di simmetria, non sia stata del tutto rispettata
la logica: non può atteggiarsi a presupposto del favoreggia-
mento reale il delitto di cui all’articolo 416 bis c.p., che non
è caratterizzato, di per sé, dal prodotto o dal prof‌itto, che
attiene ai reati - f‌ine del sodalizio, e si tenga presente che
la commissione di reati è solo eventuale nella struttura f‌i-
nalistica dell’associazione di tipo maf‌ioso; residua l’ipotesi
del “prezzo”, ma appare porsi fuori della realtà che si versi
un’utilità a taluno perché entri a far parte del suddetto
sodalizio, o perché vi si sia associato (9).
Solo quanto al delitto di favoreggiamento reale, già nel
corpo della norma, si pone l’esigenza di differenziazione
dai delitti di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro,
beni o utilità di provenienza illecita.
Si insegna da parte del Supremo Collegio (10) che il
favoreggiamento reale ha natura “altruistica”; che, cioè,
deve essere volto ad esclusivo vantaggio dell’autore del
reato presupposto, altrimenti - se ricorra, cioè, un f‌ine di
locupletazione propria od altrui - s’applicheranno le nor-
me concernenti, a seconda delle singole specie di fatto, i
delitti di cui agli articoli 648, 648 bis, o 648 ter, c.p..
Sia quanto al delitto di favoreggiamento personale sia
quanto a quello di favoreggiamento reale sono applicabili
la circostanza aggravante di cui all’articolo 7 della legge
12 luglio 1991, n. 203, e quella di cui all’articolo 7 della
legge 31 maggio 1965, n. 575; quanto al primo dei delitti,
l’aggravante ex art. 7, L. 203/91, può, quando il favoreggia-
mento riguardi l’associazione, e non il singolo associato,
anche se in posizione apicale, concorrere con quella di cui
al secondo comma dell’articolo 378 c.p. (11).
A’ sensi del comma quarto dell’articolo 1 della legge
15 marzo 1991, n. 82, “le disposizioni dell’art. 379 del cod.
pen. si applicano nei confronti di chi, al di fuori delle
ipotesi previste ai commi 1 e 2 dell’art. 7 e di concorso
nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione,
si adopera con qualsiasi mezzo al f‌ine di far conseguire
agli autori del delitto medesimo il prezzo della liberazione
della vittima”.

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