Diffamazione aggravata e facebook: la cassazione si adegua alla (sua) svolta interpretativa

AutoreFilomena Pisconti
Pagine75-77
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giur
Rivista penale 2/2018
LEGITTIMITÀ
massimata sul punto), tuttavia, proprio queste peculiari
dinamiche di diffusione del messaggio screditante, in una
con la loro f‌inalizzazione alla socializzazione, sono tali da
suggerire l’inclusione della pubblicazione del messaggio
diffamatorio sulla bacheca "facebook" nella tipologia di
"qualsiasi altro mezzo di pubblicità", che, ai f‌ini della ti-
pizzazione della circostanza aggravante di cui all’art. 595
comma 3 c.p., il codif‌icatore ha giustapposto a quella del
"mezzo della stampa" (sez. I, n. 24431 del 28 aprile 2015 -
dep. 8 giugno 2015, Conf‌litto di competenza, Rv. 26400701).
3. L’interpretazione proposta dal Collegio si pone, peral-
tro, in linea di continuità con la soluzione cui sono perve-
nute le Sezioni Unite di questa Corte, che, nella sentenza
n. 31022 del 29 gennaio 2015 - dep. 17 luglio 2015, Fazzo e
altro, Rv. 26409001, dopo avere affermato la legittimità di
una interpretazione evolutiva e costituzionalmente orien-
tata del termine "stampa" - così da estendere alle testate
giornalistica telematiche le guarentigie di rango costituzio-
nale e di livello ordinario assicurate a quelle tradizionali in
formato cartaceo - hanno ritenuto necessario chiarire che
l’esito di tale operazione ermeneutica non può riguardare
tutti in blocco i nuovi mezzi, informatici e telematici, di
manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, new-
sgroup, mailing list, pagine Facebook), ma deve rimanere
circoscritto a quei soli casi che, per i prof‌ili, strutturale e
f‌inalistico, che li connotano, sono riconducibili nel concet-
to di "stampa" inteso in senso più ampio. Il più autorevole
Consesso ha, quindi, spiegato che: "Deve tenersi ben distin-
ta l’area dell’informazione di tipo professionale, veicolata
per il tramite di una testata giornalistica on line, dal vasto
ed eterogeneo ambito della diffusione di notizie ed infor-
mazioni da parte di singoli soggetti in modo spontaneo", ed
ha concluso, quindi, con il precisare che: "Anche il social-
network più diffuso, denominato Facebook, non è inqua-
drabile nel concetto di "stampa"", essendo: "un servizio di
rete sociale, basato su una piattaforma software scritta in
vari linguaggi di programmazione, che offre servizi di mes-
saggistica privata ed instaura una trama di relazioni tra più
persone all’interno dello stesso sistema".
Da qui la correttezza della qualif‌icazione giuridica del
fatto compiuta dal giudice nel provvedimento impugnato,
che ha ineccepibilmente ritenuto essere il delitto di diffa-
mazione contestato all’imputato aggravato dalla sola cir-
costanza prevista dall’art. 595 c.p., commi 2 e 3, - offesa ar-
recata mediante l’attribuzione di un fatto determinato con
un qualunque mezzo di pubblicità - e non anche da quella
prevista dalla L. n. 47 del 1948, art. 13 - attribuzione di
un fatto determinato con il mezzo della stampa. (Omissis)
DIFFAMAZIONE AGGRAVATA
E FACEBOOK: LA CASSAZIONE
SI ADEGUA ALLA (SUA)
SVOLTA INTERPRETATIVA
di Filomena Pisconti
La sentenza in commento si inscrive nel trend giuri-
sprudenziale inaugurato con la decisione delle Sezioni
Unite n. 31022 del 17 luglio del 2015, che aveva esteso
la normativa di favore contenuta nel disposto precettivo
dell’art. 21 comma III° (1) Cost. all’ipotesi del giornale
periodico telematico.
Il supremo organo di nomof‌ilachia era stato in quell’oc-
casione investito della risoluzione di due quesiti, il primo
dei quali riguardava la possibilità di disporre il sequestro
preventivo di un sito web, mentre il secondo quella di au-
torizzare la predetta misura sulla pagina on-line di una
testata giornalistica telematica, registrata, al di fuori dei
casi espressamente indicati dalla legge.
In merito al primo dei due, le Sezioni Unite avevano
affermato che, in presenza dei presupposti del fumus com-
missi delicti e del periculum in mora, nonché nel rispetto
del principio di proporzionalità, risultava ammissibile la
misura ablatoria di un sito web o di una singola pagina
telematica, f‌inanche imponendo al fornitore dei relativi
servizi informatici di attivarsi per rendere inaccessibili i
predetti sistemi.
Il novum interpretativo, inserito nella soluzione al se-
condo quesito, che ha permesso l’estensione del divieto di
sequestro preventivo al giornale telematico, presuppone-
va la distinzione (2) tra l’attività di informazione svolta
in modo professionale attraverso una testata giornalistica,
quale che sia il supporto, dalla moltitudine di canali in-
formatici e telematici di diffusione di idee e notizie non
rientranti nel primo ambito.
Il prodotto stampato o telematico, quale veicolo di in-
formazioni di interesse generale, si distingue, dunque, dai
canali di diffusione, libera e spontanea, di notizie e opinio-
ni, costituiti dai social networks, newsletters, newsgroups,
mailing lists, forums e blogs, che, benché espressione
del diritto di manifestare liberamente il proprio pensie-
ro ai sensi del disposto dell’art. 21 comma I° Cost., non
appartengono all’area della informazione professionale,
quest’ultima comprensiva “dei giornali telematici che af-
follano l’ambiente virtuale e che sono disponibili, in alcuni
casi, nella sola versione on-line, e in altri, si aff‌iancano
alle edizioni diffuse su supporto cartaceo”.
In altri termini, qualora il giornale telematico costitu-
isce mera riproduzione informatica del corrispettivo for-
mato cartaceo, essendo strutturato come vero e proprio
giornale tradizionale, con una propria organizzazione re-
dazionale e un direttore responsabile (spesso coincidenti
con quelli della pubblicazione cartacea), esso non potrà

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