Il difetto di autorizzazione, rappresentanza, assistenza

AutoreGiovanni Deluca
Pagine179-188
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Il difetto di autorizzazione, rappresentanza, assistenza
GIOVANNI DELUCA
SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Il difetto di rappresentanza e di autorizzazione: osservazioni di carattere
generale. - 3. I vizi suscettibili di sanatoria. - 4. L’efficacia della sanatoria. - 5. La sanatoria in
fase d’impugnazione.
1. Premessa
Il giudice del lavoro, così come il giudice istruttore nel giudizio ordinario
di cognizione innanzi al tribunale, è tenuto a compiere – preferibilmente
all’inizio della prima udienza – alcune verifiche preliminari, riguardanti la re-
golare instaurazione del contraddittorio, al fine di eliminare eventuali irregolari-
tà o vizi che potrebbero nuocere alla funzionamento del giudizio.
Più precisamente, il giudice del lavoro, deve: a) indicare alle parti «le irre-
golarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un
termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti» (art. 421 c.p.c.); b)
«verificare d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti», se del caso, in-
vitandole «a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che ricono-
sce difettosi» (art. 182, 1° comma, c.p.c.); c) «assegnare alle parti un termine
perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentan-
za o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il
rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa», qualora do-
vesse «rilevare un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione
ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore» (art. 182, 2°
comma, c.p.c.).
Ora, mentre gli artt. 182, 1° comma, e 421 c.p.c. non sono stati oggetto di
modifiche, l’art. 46, l. 19 giugno 2009, n. 69, ha integralmente riscritto il se-
condo comma dell’art. 182 c.p.c., peraltro innovandolo profondamente. Scopo
delle pagine che seguono sarà quello di cercare di capire come sono mutati, in
parte qua, i doveri-poteri (anche) del giudice del lavoro.
Prima, però, di entrare in medias res, occorre precisare che nessun dubbio
può esservi sull’applicabilità dell’art. 182 c.p.c. al rito del lavoro, atteso che la
normativa speciale di cui all’art. 421 c.p.c. nulla dispone in particolare sia in
ordine alla regolarità della costituzione delle parti sia in ordine ai possibili vizi
attinenti alla rappresentanza, all’assistenza, all’autorizzazione e alla procura
alle liti1.
1 In tal senso, v., per tutti, G. TARZIA, Manuale del processo del lavoro, 5a ed., Milano, 2008,
142, il quale ha cura di precisare che il termine che il giudice deve concedere, dev’essere «breve (…),
in ossequio alla direttiva della concentrazione»; nonché, da ultimo, D. DALFINO, Le novità per il pro-
cesso civile del 2009 e il rito del lavoro, in Argomenti dir. lav., 2010, 417 ss.

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