DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 novembre 2011, n. 264 - Regolamento concernente criteri e modalita' per il concorso dell'Amministrazione regionale agli oneri che le Amministrazioni locali con popolazione inferiore a diecimila abitanti sostengono per la partecipazione dei propri amministratori ai lavori del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 10, comma 22, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

(Puibblicato nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 46 del 16 novembre 2011) IL PRESIDENTE Visto l'articolo 10, comma 22 della legge regionale 21 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011 - 2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), il quale prevede che l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concorrere agli oneri che le amministrazioni locali con popolazione inferiore a 10.000 abitanti sostengono per la partecipazione dei propri amministratori ai lavori del Consiglio delle autonomie locali;

Visto l'articolo 10, comma 23 della succitata legge che prevede che gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 22 fanno carico all'unita' di bilancio 9.1.1.3420 e al capitolo 1683 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011 2013 e del bilancio per l'anno 2011;

Visto l'articolo 12, comma 3, della legge regionale 22 del 29 dicembre 2010 'Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)', il quale disciplina il rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori per gli spostamenti effettuati in relazione all'espletamento del loro mandato;

Visto l'articolo 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali', che disciplina gli oneri per permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1193 del 24 giugno 2011, integrata dalla deliberazione della Giunta regionale n.

1753 del 29 settembre 2011, nella quale viene precisato che:

- agli amministratori degli enti locali che partecipano ai lavori del Consiglio delle autonomie locali spetta il rimborso delle spese sostenute, in quanto da considerarsi rientranti fra quelle connesse all'espletamento del mandato degli amministratori stessi, di cui all'articolo 3 comma 14 bis, della legge regionale 13/2002 come aggiunto dall'articolo 12, comma 3 della legge regionale n. 22/2010;

- spetta agli enti locali fissare criteri generali per il rimborso delle spese di viaggio sostenuti dagli amministratori in ragione del loro mandato definendo le tipologie di mezzi utilizzabili ed i limiti massimi del rimborso, tenuto conto della durata e della distanza della missione;

Visto il parere favorevole del espresso dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio...

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