DECRETO 16 gennaio 2002 - Modalita' della diffusione di materiale informativo e didattico e del controllo delle informazioni corrette ed adeguate sull'alimentazione dei lattanti e dei bambini, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500
IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare; Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, concernente l'attuazione delle direttive 91/321/CEE della Commissione del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e 92/52/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi; Visto in particolare l'art. 8, comma 3, del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, in cui si prevede che il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fissi con proprio decreto le modalita' della diffusione di materiale informativo e didattico e del controllo delle informazioni corrette e adeguate sull'alimentazione dei lattanti e dei bambini, destinate alle famiglie e a tutti gli operatori interessati; Visto il decreto ministeriale 1 giugno 1998, n. 518 recante norme di attuazione della direttiva 96/4/CE che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento; Decreta:
Art. 1.
Requisiti generali 1. Il materiale informativo e didattico concernente l'alimentazione dei lattanti e dei bambini, destinato alle famiglie e agli operatori interessati, successivamente indicato come "materiale", e' costituito da opuscoli, pubblicazioni, sussidi audiovisivi e simili.
-
Il materiale predisposto sulla base di dati scientifici documentati e documentabili, deve recare l'indicazione della denominazione sociale e sede legale dell'impresa, ente o organismo che lo diffonde.
Art. 2.
Materiale destinato alle famiglie e agli operatori del settore 1. Il contenuto del materiale, esplicitato attraverso dati, affermazioni o illustrazioni, deve essere scientificamente corretto, aggiornato e documentabile.
-
Il contenuto del materiale destinato alle famiglie deve essere di facile comprensione.
-
Il contenuto del materiale destinato esclusivamente agli operatori del settore deve essere sufficientemente completo e verificabile e contenere le indicazioni di cui all'art. 1, comma 2.
Art. 3.
Modalita' di diffusione e controllo 1. All'atto della diffusione del materiale, l'impresa, l'ente o organismo responsabile trasmette una copia del medesimo al Ministero della salute, fornendo...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA