DECRETO 19 aprile 2011 - Disposizioni, caratteristiche, diciture, nonche'' modalita'' per la fabbricazione, l''uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata. (11A05769)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la «tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2010;

Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 19 del citato decreto legislativo che prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e le Regioni e province autonome, siano stabilite le disposizioni per l'uso del contrassegno di Stato;

Visti, inoltre, i commi 3 e 4 dell'art. 19 del citato decreto legislativo;

Visto il decreto del Ministero della politiche agricole alimentari e forestali del 2 novembre 2010;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008 concernente la modificazione al decreto 7 luglio 1993 recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003, n. 322, recante disposizioni sui contrassegni di Stato e sull'esclusione dai vincoli di deposito e di circolazione per i prodotti alcolici;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2003 e successive modifiche ed integrazioni relativo alle istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e di controllo sulla produzione delle carte valori approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 4 agosto 2003, e successive modificazioni;

Visti i decreti del Ministero della politiche agricole alimentari e forestali del 8 febbraio 2006 e del 7 novembre 2007, concernenti le disposizioni sulle caratteristiche e la gestione delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini DOCG e delle fascette identificative per i vini DOC;

Visti i decreti del Ministero della politiche agricole alimentari e forestali con i quali sono state riconosciute le denominazioni di origine controllata e garantita e le denominazioni di origine controllate dei vini italiani ed approvati i relativi disciplinari di produzione;

Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Sentito altresi' l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A e le Associazioni di categoria e le Organizzazioni professionali operanti nel settore vitivinicolo;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 23 marzo 2011;

Decreta:

Art. 1

Definizioni e termini

  1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

    1. «Ministero», il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

    2. «MEF», il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio X;

    3. «IPZS», l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

    4. «ICQRF», Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero - Direzione generale della vigilanza per la qualita' e la tutela dei consumatori - Ufficio VICO I;

    5. «Struttura di controllo», le Autorita' pubbliche designate e gli Organismi di controllo autorizzati dall'ICQRF alla verifica del disciplinare dei vini DOCG e/o DOC, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

    6. «decreto», il presente decreto;

    7. «decreto legislativo», il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

    8. «D.O.», denominazione di origine;

    9. «D.O.C.G.», denominazione di origine controllata e garantita;

    10. «D.O.C.», denominazione di origine controllata;

    11. «D.O.P.», denominazione di origine protetta;

    12. «fascetta», contrassegno di Stato previsto per i vini D.O.C.G. e D.O.C..

    Art. 2

    Ambito di applicazione

  2. Il confezionamento, dei vini a D.O.C.G. destinati all'immissione al consumo comporta l'obbligo dell'uso della «fascetta», avente le caratteristiche indicate all'articolo 3.

  3. La fascetta di cui al comma 1 e' utilizzata anche per il confezionamento dei vini D.O.C.. Per tali vini, in alternativa, e' consentito l'utilizzo del lotto, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta alla struttura...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT