Vitivinicolo - Dichiarazioni 2003/2004. Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole agro industriali e nazionali Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale del Corpo forestale dello Stato Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressioni frodi Al Dipartimento per la qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi D.G. per la qualita' Agli assessorati regionali agricoltura Agli assessorati prov. autonome Trento e Bolzano All'Istituto regionale della vite e del vino Al Comando carabinieri T.N.C.A.

All'Agenzia delle dogane All'Anci Alle organizzazioni professionali agricole: Coldiretti - Confagricoltura - C.I.A. - Copagri - E.N.P.T.A. - Eurocoltivatori - A.L.P.A. - Fe.Na.P.I.

- Coopagrival - F.Agr.I. - ANPA Ai C.A.A. riconosciuti

  1. Quadro normativo.

    Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento

    regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99 del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; regolamento (CE) della Commissione n. 1623/2000 del 25 luglio 2000 e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato; regolamento (CE) della Commissione n. 1282/2001 del 28 giugno 2001 che applica il regolamento (CE) n. 1493/99 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti ed il controllo del mercato nel settore vitivinicolo; legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea (legge comunitaria per il 1990); decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, con il quale e' stata istituita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); successivamente modificato con il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188; decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2000, n. 221, e successive modifiche, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 22 aprile 2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), g), i), e e) della legge 7 marzo 2003, n. 38; decreto Ministero delle politiche agricole e forestali 25 maggio 2004, n. 1205, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2004, recante disposizioni relative alle dichiarazioni di giacenza dei vini e di prodotti vinicoli.

  2. Settori di intervento.

    La presente circolare contiene le istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza di vini e/o mosti per la campagna 2003/2004.

    L'intervento in oggetto interessa il settore Vitivinicolo, art. 18 del regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 e regolamento CE n. 1282/2001 della Commissione del 28 giugno 2001.

    Si ricorda che, in applicazione dell'art. 6 del regolamento CE n.

    1282/2001 e dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 1205/2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2004, i detentori di vini e/o mosti, diversi dai consumatori privati e dai rivenditori al minuto, dichiarano ogni anno i quantitativi espressi in ettolitri, detenuti alla mezzanotte del 31 luglio.

    I quantitativi di vini e/o mosti viaggianti alla mezzanotte del 31 luglio sono, altresi', dichiarati dal destinatario.

  3. Definizioni.

    All'interno della circolare sono utilizzate le seguenti definizioni

    produttore: persona fisica o giuridica ovvero associazione di dette persone che abbia prodotto vino da uve fresche, da mosto di uve, da mosto di uve parzialmente fermentato o da vino nuovo ancora in fermentazione, da essa ottenuti o acquistati, nonche' qualsiasi persona fisica o giuridica ovvero associazione di ente persone soggetta agli obblighi di cui all'art. 27 del regolamento n. 1493/99; commerciante: persona fisica o giuridica che professionalmente commercializza (acquista e vende) prodotti, imbottigliati e/o sfusi; rivenditore al minuto: persona fisica o giuridica ovvero associazione di tali persone che esercitano professionalmente un'attivita' commerciale avente ad oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi, determinati da ciascun Stato membro, tenendo conto delle caratteristiche particolari del commercio e della distribuzione, esclusi coloro che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio ed eventualmente impianti per il condizionamento dei vini in grosse quantita' o che esercitano la vendita ambulante di vini trasportati sfusi.

    Ulteriori definizioni

    CAA: Centri autorizzati di assistenza agricola; S.I.G.C. (Sistema integrato di gestione e controllo): II regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992, sostituito dal regolamento CE n. 2419/01, ha istituito un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari.

  4. Termini e modalita' di presentazione delle dichiarazioni.

    4.1. Soggetti interessati.

    Sono obbligati a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone che detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati alla data del 31 luglio.

    Sono, invece, esonerati dall'obbligo della presentazione

    i consumatori privati; i rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un'attivita' commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, a 60 litri; i rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.

    4.2. Termine di presentazione.

    Le dichiarazioni di giacenza possono essere presentate all'AGEA dal 1 agosto e, comunque, entro e non oltre il 10 settembre di ciascun anno.

    Le dichiarazioni presentate successivamente al 10 settembre saranno sottoposte sia a sanzione amministrativa su ritardata presentazione che alle sanzioni dettate dall'art. 12 del regolamento CE n.

    1282/2001. In particolare

    entro cinque giorni lavorativi si applica una riduzione del 15% degli importi da versare per la campagna in corso relativamente ai benefici delle misure previste agli articoli 24, 29, 30, 34 e 35 del regolamento CE n. 1493/99; dal sesto giorno al decimo giorno lavorativi compresi si applica, invece, una riduzione del 30%; dall'undicesimo giorno lavorativo la dichiarazione si considera non presentata ai fini della richiesta di aiuti. Le aziende sono escluse, salvo i casi di forza maggiore considerati dallo Stato membro, dal beneficio delle misure previste agli articoli 24, 29, 30, 34 e 35 del regolamento CE n. 1493/99 per la campagna di cui trattasi ed anche per la successiva.

    In ogni caso, le dichiarazioni confluiranno ad AGEA tramite acquisizione telematica oppure a mezzo raccomandata, in particolare

    4.3. Modalita' di presentazione.

    4.3.1. Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).

    Per la compilazione e la presentazione della dichiarazioni di giacenza, i soggetti che hanno gia' dato mandato ad un CAA devono avvalersi dello stesso. Mentre i soggetti non aderenti ad un CAA che hanno intenzione anch'essi di avvalersi di un Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) dovranno preventivamente conferire mandato.

    In applicazione, infatti, dell'art. 15 del decreto ministeriale 27 marzo 2001, il CAA e' tenuto ad acquisire dall'utente, mandato scritto ad operare nel suo interesse, da cui deve risultare l'impegno, da parte dell'utente stesso, di

    fornire al CAA dati completi e veritieri; collaborare con il CAA ai fini del regolare svolgimento delle attivita' affidate; consentire l'attivita' di controllo del CAA nei casi di cui all'art. 2, comma 2 del suddetto decreto.

    I CAA sono, quindi, delegati a supportare il dichiarante nella compilazione della dichiarazione di...

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