Il punto sul delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

AutoreFrancesco Bartolini
Pagine601-607
601
Rivista penale 6/2013
Dottrina
IL PUNTO SUL DELITTO DI
DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA
MEDIANTE USO DI FATTURE
O ALTRI DOCUMENTI PER
OPERAZIONI INESISTENTI
di Francesco Bartolini
SOMMARIO
1. Premessa. 2. Il delitto di cui all’art. 2 del D.L.vo n. 74 del
2000 nelle sue linee generali. 3. Il soggetto attivo del reato.
4. La condotta illecita. 5. L’elemento soggettivo del reato. 6.
Alcune particolarità nel trattamento sanzionatorio. 7. La
conf‌isca e il sequestro preventivo, anche per equivalente.
1. Premessa
Il tempo ormai trascorso dall’entrata in vigore del D.L.vo
10 marzo 2000, n. 74, Nuova disciplina dei reati in materia
di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, consente di
fare il punto sulle acquisizioni che dottrina e giurispru-
denza hanno raggiunto nell’interpretare e applicare la più
signif‌icativa delle norme da tale provvedimento dettate,
quella di cui all’art. 2, in tema di dichiarazione fraudolenta
mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti. Vale la pena di ricordare che la f‌igura di illecito
penale descritta da questa disposizione è da considerare la
più rilevante tra le altre contestualmente disciplinate, in
quanto la dichiarazione del soggetto contribuente rappre-
senta il momento cruciale del suo rapporto con il Fisco: da
lui si pretende la collaborazione massima con l’ente impo-
sitore, nell’adempimento di uno tra i più signif‌icativi obbli-
ghi del cittadino per la compartecipazione alla vita sociale.
Il contribuente adempie, proprio con la dichiarazione, a un
vero e proprio obbligo giuridico (1). E l’adempimento deve
conformarsi alle regole di ogni adempimento giuridica-
mente utile, deve, cioè, essere completo nella prestazione
e rispondere a buona fede. In un sistema improntato alla
autotassazione, la dichiarazione infedele tradisce in radice
il rapporto di f‌iducia e di lealtà che deve esistere tra il sog-
getto tenuto all’adempimento e l’ente creditore.
2. Il delitto di cui all’art. 2 del D.L.vo n. 74 del 2000
nelle sue linee generali
L’art. 2 del D.L.vo n. 74 del 2000 punisce con la re-
clusione e con la multa chi indica in una dichiarazione
annuale obbligatoria dei redditi o dell’IVA elementi passivi
f‌ittizi, al f‌ine di evadere l’imposta; e a tale scopo si avvale
di fatture o di altri documenti, riferiti a operazioni inesi-
stenti e che di queste operazioni dovrebbero valere come
prova. Si tratta della fattispecie classica del far apparire
costi che diminuiscono il guadagno f‌inale da assoggettare
all’imposta, sì da ottenere lo scopo di pagare una imposta
minore di quella dovuta. Questo scopo, per far qualif‌icare
come delitto la relativa condotta, deve essere realizzato
mediante un artif‌icio di natura sostanzialmente contabile,
vale a dire, con il formulare una dichiarazione infedele
predisponendo mezzi di prova costruiti in modo tale da
supportarla per quanto concerne i costi suppostamente
sostenuti, mezzi di prova costituiti da menzognere fatture
o altri documenti ugualmente utilizzabili a servire da ri-
scontro (2). La f‌igura di reato che così viene delineata è,
per certi aspetti, riproduttiva della struttura del delitto di
truffa (3), nel quale si richiede, analogamente, che si ten-
da un inganno, con ingiusto danno altrui, facendo ricorso
a mezzi artif‌iciosi di falsa apparenza della realtà. A diffe-
renza da questa, non occorre, però, nel reato tributario,
che sia effettivamente raggiunto l’intento del procacciarsi
un prof‌itto mediante la falsa rappresentazione (dei mag-
giori costi). L’illecito, infatti, ha natura di reato di pericolo
(4). Già la relazione ministeriale al D.L.vo n. 74 del 2000
avvertiva: “La fattispecie della dichiarazione fraudolenta
si connota come quella ontologicamente più grave: essa
ricorre, infatti, quando la dichiarazione non soltanto non
è veridica ma altresì risulta “insidiosa”, in quanto sup-
portata da un “impianto” contabile o, più genericamente,
documentale, atto a sviare od ostacolare la successiva
attività di accertamento dell’amministrazione f‌inanziaria
o comunque ad avvalorare artif‌iciosamente l’inveritiera
prospettazione di dati in essa racchiusa”. E sul punto le
sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza
n. 1235 del 2010 (citata in nota), affermavano che nella
valutazione del legislatore la condotta punita, oltre che
essere connotata di per se di particolare disvalore, è anche
oggettivamente idonea a raggiungere lo scopo perseguito
di sottrazione all’imposta: e questa idoneità è già suff‌icien-
te a giustif‌icare la repressione penale, indipendentemente
dall’evento di danno, che resta pertanto indifferente per
l’integrazione della fattispecie illecita.
3. Il soggetto attivo del reato
Soggetto attivo del reato è il titolare dell’obbligo di pre-
sentazione della dichiarazione dei redditi o ai f‌ini dell’IVA.

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