DETERMINAZIONE 3 giugno 2010 - Procedimento per il rilascio del nulla osta a nuova attestazione di qualificazione SOA su istanza dell''impresa cui sia stata dichiarata decaduta l''attestazione a seguito di accertamento di false dichiarazioni; indicazioni interpretative dell''articolo 17, comma 1, lett. m) del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 200...

Premessa

Con determinazione n. 6 del 15 novembre 2006 l'Autorita' ha fornito indicazioni in ordine al procedimento di controllo sulle attestazioni di qualificazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 14 e 16 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e dell'articolo 6, comma 7, lett. m) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (d'ora innanzi, il "Codice"). In particolare, con la citata determinazione e' stato chiarito che il procedimento di controllo sulle attestazioni mira a verificare che l'attestazione di qualificazione sia stata emessa nel pieno rispetto dei requisiti indicati nel predetto regolamento al fine di evitare l'immissione e la permanenza nel mercato di attestazioni fondate su false documentazioni. Inoltre e' stato affermato che nel procedimento de quo rileva il fatto oggettivo della mancanza di veridicita' dei documenti prodotti in sede di qualificazione e che tale circostanza, idonea ad incidere sul requisito di affidabilita' professionale, comporta la decadenza dell'attestazione (cosi' anche TAR Lazio, sez. III, 29 dicembre 2006, n. 16399). E' stato poi precisato che la restituzione dell'attestazione di qualificazione alla SOA emittente non arresta il relativo procedimento di controllo, che deve concludersi con un accertamento in ordine alla veridicita' della documentazione presentata dall'impresa. L'Autorita' ha tuttavia evidenziato che la ricerca in ordine alla non imputabilita' soggettiva dell'alterazione documentale o alla buona fede nelle dichiarazioni rese dall'impresa che ha conseguito l'attestazione acquista rilevanza ai fmi del rilascio di nuova attestazione. Cio' in quanto in caso di falso non imputabile, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 lett. m), del d.P.R. n. 34 del 2000, sussistera' il requisito di ordine generale di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione (cosi' anche Cons. Stato, sez. VI, 24 gennaio 2005, n. 129). Analogamente va considerata la situazione dell'impresa nel caso in cui la SOA, nell'ambito dell'istruttoria necessaria per la verifica dei requisiti di qualificazione ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. n. 34/2000, abbia riscontrato la falsita' dei documenti prodotti ed abbia percio' negato il rilascio dell'attestato. Con la presente determinazione l'Autorita' intende stabilire le regole del procedimento per il nulla osta al rilascio di nuova attestazione da parte delle SOA a seguito di istanza dell'impresa cui sia stata dichiarata decaduta l'attestazione per falsa dichiarazione o cui sia stata negata l'attestazione per gli stessi motivi.

  1. Durata del periodo di interdizione

    L'articolo 17 del d.P.R. n. 34/2000, recante i requisiti di ordine generale necessari ai fmi della qualificazione per l'affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, alla lett. m) stabilisce il divieto ad ottenere l'attestazione per le imprese che abbiano fornito dichiarazioni o documentazione non veritiere in sede di qualificazione, senza alcun limite temporale. L'Autorita' ha suggerito al riguardo un'indicazione in via interpretativa (cfr. determinazioni n. 16/23-2001, n. 6/2004, n. 1/2005), ritenendo che, in analogia con la fattispecie di cui all'articolo 75 del d.P.R. n.554/1999 (oggi articolo 38 del Codice), la sanzione interdittiva alla qualificazione operi per il periodo di un anno dall'inserimento nel casellario informatico della notizia della falsa dichiarazione. Cio' in quanto la preclusione sine die all'attestazione - il cui possesso e' condizione necessaria nel nostro ordinamento per la realizzazione di lavori pubblici - senza possibilita' per l'impresa di ottenere una nuova attestazione, risulterebbe contraria ai principi di ragionevolezza e proporzionalita', oltre a comportare un ingiustificato differente apprezzamento del medesimo fatto laddove si consideri che l'articolo 75, comma 1, lett. h) del d.P.R. n. 554/1999 ed ora l'articolo 38, comma 1, lett. h) del Codice, prevedono espressamente la durata annuale con riferimento alla sanzione interdittiva dalla partecipazione alle gare d'appalto in caso di falsa dichiarazione, resa dai concorrenti, sulle condizioni rilevanti per la partecipazione stessa. L'interpretazione proposta dall'Autorita' dell'articolo 17 del d.P.R. n. 34/2000, non contestata dal giudice amministrativo (cfr. TAR Lazio, sez. III, n. 6622/2006), trova ulteriore conforto anche nelle disposizioni in materia di qualificazione contenute nelle previsioni del regolamento di attuazione del Codice, ex articolo 5 del d.lgs. n.163/2006. In particolare, agli articoli 78 e 79 di tale disciplina e' previsto che, in caso di mancato rilascio o decadenza dell'attestazione per falsa documentazione, con riguardo sia ai requisiti di ordine generale sia ai requisiti di ordine speciale, l'effetto interdittivo al conseguimento di un nuovo attestato e' limitato ad un anno dall'iscrizione nel casellario dell'informazione relativa al falso, decorso il quale l'iscrizione perde efficacia. La citata previsione regolamentare costituisce attuazione dell'articolo 40 del Codice, concernente il sistema di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici, ove e' demandata al regolamento la defmizione dei requisiti di ordine generale in conformita' all'articolo 38 e costituisce pertanto attuazione anche dell'articolo 38, comma 1, lett. m-bis). La formulazione delle due norme sembrerebbe evidenziare una parziale difformita' che puo' tuttavia trovare una ratio tenendo conto delle diverse fattispecie a cui si riferiscono le due disposizioni: l'articolo 38 del Codice concerne la valutazione dei requisiti generali effettuata in sede di ogni singola gara per l'affidamento di tutti i contratti pubblici; l'articolo 17 del d.P.R. n. 34/2000 attiene alla valutazione degli stessi requisiti ai diversi, seppur concorrenti, fmi del rilascio dell'attestazione di qualificazione SOA la quale costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacita' tecnica e fmanziaria dell'impresa affidataria di lavori pubblici. Al fine pertanto di evitare il rischio di una irrazionalita' del quadro normativo, occorre fornire una lettura coordinata delle due norme: in tal senso la previsione dell'articolo 38 lett. m-bis) sarebbe volta a consentire di pubblicizzare a tutte le stazioni appaltanti la notizia della decadenza dell'attestazione e parallelamente ad estendere a tutti gli affidamenti di qualunque contratto ricadente nel Codice la preclusione alla partecipazione (cfr. parere n. 248/2008...

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