DECRETO 1 dicembre 2011 - Titoli di Risparmio per l''Economia Meridionale. (12A01164)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'art. 8, comma 4 del decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito, dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011 che prevede che, al fine di favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio lungo-termine delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno e sostenere progetti etici nel Mezzogiorno, possano essere emessi «Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale» (di seguito «Titoli»);

Visto l'art. 2, comma 7, lettera c) del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 che prevede che ai Titoli non si applichi l'aliquota fiscale prevista al precedente comma 6 del citato decreto-legge;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche (Testo unico bancario - TUB), e in particolare l'art. 12 che disciplina l'emissione di obbligazioni e altri titoli di raccolta delle banche;

Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»);

Decreta:

Art. 1

Processo di emissione

  1. I soggetti interessati all'emissione dei Titoli sono banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia.

  2. I Titoli emessi ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 non sono strumenti finanziari subordinati, ne' irredimibili o rimborsabili previa autorizzazione di Banca d'Italia di cui all'art. 12, comma 7 del decreto legislativo n. 385/1993, ne' altri strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza.

  3. Tra i 30 giorni ed i 20 giorni precedenti l'emissione o l'inizio del periodo di offerta, l'emittente comunica alla Consob - in via informatica - l'intenzione di emettere i Titoli indicandone l'ammontare massimo, la data di emissione ovvero il periodo di offerta che comunque non puo' essere superiore a 60 giorni e le caratteristiche. La comunicazione e' accompagnata da adeguata documentazione che mostri il rispetto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 8, comma 4, lettera e) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70. Il livello di patrimonio di vigilanza rilevante e' quello di base (Tier 1) risultante dal piu' recente bilancio di esercizio pubblicato ovvero dalla piu' recente situazione semestrale, se pubblicata. Le banche straniere che intendono emettere i...

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