LEGGE 29 dicembre 2010, n. 24 - Proroga di interventi per l'esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione di lavoro a tempo determinato.

(Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 57 del 31 dicembre 2010) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Proroga di contratti 1. Al fine di non interrompere le attivita' connesse ai compiti straordinari in materia di protezione civile, ambientale e del territorio, delle acque e dei rifiuti e nelle more che la Regione completi i processi di stabilizzazione, da effettuarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le disposizioni di cui all'art. 17, commi 10, 11 e 12, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 9, comma 28 e, ove ricorrano i presupposti di legge, nell'art. 14, commi 24-bis e 24-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.

122 e successive modifiche ed integrazioni, l'amministrazione regionale e' autorizzata a continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2011, del personale titolare di contratti autorizzati ai sensi delle norme di seguito indicate:

  1. art. 4, comma 8, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16;

  2. art. 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2009, n.

    13, come prorogati dall'art. 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

  3. art. 1, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2009, n.

    13, come prorogati dall'art. 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

  4. art. 1, comma 7, lettere a), c), d) ed e) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, nei limiti imposti dalla proroga di cui all'art. 51, comma 8, della legge regionale 12 maggio 2010, n.

    11;

  5. art. 1, comma 7, lettera b) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13;

  6. art. 25 delle legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21; art. 41 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15; art. 2, comma 3, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4; art. 8, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16;

  7. art. 7, comma 13, della legge regionale 22 dicembre 2005, n.

    19 e successive modifiche ed integrazioni.

    2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 e' autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa complessiva di 32.137 migliaia di euro, di cui:

  8. 1.100 migliaia di euro per le finalita' del comma 1, lettera

    a);

  9. 16.012 migliaia di euro per le finalita' del comma 1, lettera

    b);

  10. 8.400 migliaia di euro per le finalita' del comma 1, lettera

    c);

  11. 3.500 migliaia di euro per le finalita' del comma 1, lettera

  12. e lettera e);

  13. 2.756 migliaia di euro per le finalita' del comma 1, lettera

    f);

  14. 369 migliaia di euro per le finalita' del comma 1, lettera g).

    3. Gli oneri discendenti dal comma 2, quantificati in complessivi 32.137 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2011, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2010-2012, mediante le riduzioni di spesa di cui all'allegata tabella 'A'.

    4. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). Le garanzie occupazionali di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4 ed all'art. 1 della legge regionale 28 giugno 2010, n. 14, sono confermate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 dicembre 2011. Per le finalita' del presente comma e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 24.852 migliaia di euro. I relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2010- 2012 U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

    Art. 2

    Proroga degli interventi in favore dell'Ente autonomo Fiera di Palermo e dell'Ente autonomo Fiera di Messina. Disposizioni transitorie relative al personale.

    1. Sono prorogati sino al 31 dicembre 2011 gli interventi di cui all'art. 125 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

    2. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 1.350 migliaia di euro. I relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2010-2012 U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

    Art. 3

    Prosecuzione dell'attivita' relativa ai soggetti di cui al comma 9, art. 51 della legge regionale n. 11/2010

    1. E' autorizzata, sino al 31 dicembre 2011, la prosecuzione dell'attivita' relativa ai soggetti utilizzati ai sensi e per gli effetti del comma 9 dell'art. 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

    2. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 2.400 migliaia di euro. I relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2010-2012 U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

    Art. 4

    Proroga contratti del personale CEFPAS, enti parco, camere di commercio e consorzi ASI 1. Nelle more della definizione delle procedure di stabilizzazione da effettuare secondo le disposizioni previste dall'art. 17, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.

    78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modifiche ed integrazioni, il Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS), gli enti parco, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, i consorzi per le aree di sviluppo industriale, nei limiti delle rispettive disponibilita' finanziarie e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 9, comma 28, e...

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