L. 20 dicembre 2012, n. 237

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dott
Arch. nuova proc. pen. 2/2013
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
«2. All’Agenzia si applica l’articolo 1 del testo unico
delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvo-
catura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933,
n. 1611.».
CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO
8. (Ulteriori disposizioni di coordinamento e correzioni
159, e successive modif‌icazioni, sono apportate le seguen-
ti modif‌icazioni:
a) agli articoli, 84, comma 3, 92, comma 2, 93, comma
4, 94, commi 1 e 2, 95, commi 1 e 3, le parole «articolo,
91, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 91,
comma 6»;
b) all’articolo 101, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Salvo che la legge disponga diversamente, l’ente loca-
le, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 143
modif‌icazioni, può deliberare di avvalersi, per un periodo
determinato, comunque non superiore alla durata in ca-
rica della commissione straordinaria per la gestione del-
l’ente, della stazione unica appaltante per lo svolgimento
delle procedure di evidenza pubblica di competenza del
medesimo ente locale.»;
c) all’articolo 108, il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia
di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guar-
dia di f‌inanza, nonchè del Corpo di polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato. Il personale dei ruoli del
Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello
Stato opera nell’ambito delle articolazioni centrali della
D.I.A. per le esigenze di collegamento con le strutture di
appartenenza, anche in relazione a quanto previsto dal
comma 3, nonchè per l’attività di analisi sullo scambio
delle informazioni di interesse all’interno delle strutture
carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attivi-
tà organizzate per il traff‌ico illecito di rif‌iuti e agli altri
compiti di istituto. Con decreto del Ministro dell’interno,
di concerto con i Ministri della giustizia, delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell’economia e delle f‌i-
nanze sono def‌initi i contingenti di personale del Corpo
di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato
che opera nell’ambito della D.I.A., nonchè le modalità at-
tuative di individuazione, di assegnazione e di impiego del
medesimo personale.»;
d) all’articolo 116, comma 4, le parole: «1 septies del
decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con
modif‌icazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e» sono
soppresse.
9. (Disposizioni concernenti l’entrata in vigore del de-
creto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e conseguenti
n. 159, e successive modif‌icazioni, sono apportate le se-
guenti modif‌icazioni:
a) all’articolo 119, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in
vigore decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Uff‌iciale del primo decreto legislativo contenente
le disposizioni integrative e correttive adottate ai sensi de-
gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge 13 agosto
2010, n. 136.»;
b) all’articolo 120, il comma 2 è sostituito dal seguen-
te:
«2. A decorrere dalla data di cui all’articolo 119, comma
1, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) decreto legi-
slativo 8 agosto 1994, n. 490;
10. (Clausola di invarianza f‌inanziaria) . 1. Dall’attua-
zione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della f‌inanza pubblica.
2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti
previsti con le risorse umane, strumentali e f‌inanziarie
disponibili a legislazione vigente.
II
L. 20 dicembre 2012, n. 237. Norme per l’adeguamento
alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte pe-
nale internazionale. (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 6
dell’8 gennaio 2013) .
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. (Obbligo di cooperazione) . 1. Lo Stato italiano coo-
pera con la Corte penale internazionale conformemente
alle disposizioni dello statuto della medesima Corte, reso
esecutivo dalla legge 12 luglio 1999, n. 232, di seguito de-
nominato «statuto», e della presente legge, nel rispetto dei
principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.
2. (Attribuzioni del Ministro della giustizia) . 1. I rapporti
di cooperazione tra lo Stato italiano e la Corte penale in-
ternazionale sono curati in via esclusiva dal Ministro della
giustizia, al quale compete di ricevere le richieste prove-
nienti dalla Corte e di darvi seguito. Il Ministro della giu-
stizia, ove ritenga che ne ricorra la necessità, concorda
la propria azione con altri Ministri interessati, con altre
istituzioni o con altri organi dello Stato. Al Ministro della
giustizia compete altresì di presentare alla Corte, ove oc-
corra, atti e richieste.
2. Nel caso di concorso di più domande di cooperazione
provenienti dalla Corte penale internazionale e da uno o
più Stati esteri, il Ministro della giustizia ne stabilisce l’or-
dine di precedenza, in applicazione delle disposizioni con-
tenute negli articoli 90 e 93, paragrafo 9, dello statuto.
3. Il Ministro della giustizia, nel dare seguito alle richie-
ste di cooperazione, assicura che sia rispettato il carattere

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