L"udienza di formazione del fascicolo dibattimentale: tutela del diritto di difesa o garantismo ultroneo?

AutoreFrancesco Zaccaria
Pagine453-456

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@1. Premessa

- La pronuncia in commento si pone in piena adesione all'orientamento di legittimità più recente, secondo il quale l'inosservanza del principio della formazione del fascicolo dibattimentale secondo le regole del contraddittorio non determina nullità1.

In particolare, è stato evidenziato che, pur sussistendo una duplice esigenza di speditezza processuale, rappresentata, da una parte, dall'anticipazione della trattazione delle questioni relative alla formazione del fascicolo dibattimentale e, dall'altra, dalla necessità di tenere il più possibile lontano dal materiale d'indagine il giudice del dibattimento, la previsione di cui all'art. 431 c.p.p. non è incompatibile con la normativa di cui all'art. 491 c.p.p. La formazione del fascicolo diventa, quindi, un atto cronologicamente fluido, trovando una definitiva cristallizzazione non nell'udienza di cui all'art. 431 c.p.p. dinanzi al Gup, bensì con la fine della discussione di cui all'art. 491 c.p.p. dinanzi al giudice del dibattimento.

@2. Le innovazioni introdotte dalla L. 479/99

- Per comprendere appieno le dinamiche giurisprudenziali sulla tematica affrontata, occorre premettere alcune considerazioni di carattere generale.

A seguito dell'introduzione del principio del «giusto processo», con la modifica dell'art. 111 Cost. ad opera della L. cost. n. 2 del 1999, è stata apportata una rivisitazione formale e sostanziale all'art. 431 c.p.p. attraverso l'art. 26 della L. 479/99. Il principio generale è il seguente: la formazione del fascicolo del dibattimento non è più mera attività di cancelleria con la supervisione del giudice, come stabiliva la normativa «ante Carotti», bensì attività propria del Gup, che deve procedere «nel contraddittorio delle parti» e, se occorre, ove una delle parti ne faccia richiesta, anche previa fissazione di un'udienza camerale ad hoc. Dunque, l'attività di selezione degli atti che potranno influire concretamente sulla decisione del giudice del dibattimento deve svolgersi, salvo eccezioni dovute alla inevitabile irripetibilità di alcuni di essi, davanti al giudice ed in contraddittorio tra le parti processuali: è quello che già alcuni autori, gli albori del codice Vassalli, definirono un «contraddittorio preventivo», facendo leva sull'inopportunità di affidare all'ufficio di cancelleria un compito così delicato2. L'attività di formazione del fascicolo trasmigra dalle mani del cancelliere a quelle del Gup, in contraddittorio tra le parti, e il momento formativo del fascicolo dibattimentale è collocato «immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio».

L'art. 431 comma 1, seconda parte, c.p.p. statuisce, altresì, che «se una delle parti ne fa richiesta, il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo».

Resta da capire se sia preferibile e opportuno rispettare alla lettera l'art. 431 comma 1 c.p.p., con una partecipazione «preventiva» alla formazione del fascicolo in sede di udienza preliminare, con la supervisione di un giudice che non parteciperà al dibattimento, ovvero aspettare le questioni preliminari ex art. 491 c.p.p. per poter sollevare ex post eccezioni relative al contenuto del fascicolo, dinanzi allo stesso giudice del dibattimento.

@3. L'evoluzione giurisprudenziale

- L'orientamento giurisprudenziale che si è formato immediatamente dopo l'entrata in vigore della L. 479/99 è, invero, diametralmente opposto rispetto a quello più recente, cui si uniforma la pronuncia in esame. In particolare, si registrano numerose pronunce3 le quali evidenziano la necessità di rispettare la lettera dell'art. 431 comma 1 c.p.p., stabilendo che l'inosservanza di tale norma costituisce nullità ai sensi dell'art.178 lett. c) c.p.p. per inosservanza di disposizioni concernenti l'assistenza dell'imputato (tale eccezione di nullità è tempestiva se rilevata in sede di questioni preliminari e gli atti devono essere restituiti al Gup)4.

Tale esegesi sottende implicitamente un vero e proprio obbligo per il giudice di procedere alla fissazione dell'udienza ogniqualvolta una delle parti ne faccia richiesta. Non sarebbe sufficiente, quindi, secondo questo orientamento, un mero richiamo all'art. 124 c.p.p., dal quale ricavare la possibilità di un accertamento per una eventuale responsabilità del giudice «inottemperante» e, nel contempo, ben potrebbe qualificarsi, da una parte, abnorme il rifiuto del Gup di fissare l'udienza per la formazione del fascicolo e, dall'altra, nullo il decreto che dispone il giudizio5. Si evince come la dichiarazione di nullità di tale decreto rientri nel generale potere di controllo previsto dagli artt. 178-180 c.p.p. e che la decisione di restituire gli atti al Gup sarebbe coerente con l'esigenza di provvedere ad un adempimento ingiustificatamente pretermesso.

Successivamente, la Suprema Corte ha mutato radicalmente rotta, ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 431 e 429 c.p.p., in relazione all'art. 179 c.p.p., per asserito contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono sanzioni processuali per il caso in cui, «formulata da una parte la richiesta di fissazione di una nuova udienza in applicazione dell'art. 431 comma 1, il giudice non dia seguito alla stessa e provveda invece immediatamente, in chiusura dell'udienza preliminare e nel contraddittorio tra le parti, alla formazione del fascicolo»6. Tale pronuncia puntualizza che «scopo della nuova udienza è infatti quello di favorire e anticipare il più approfondito controllo tra le parti sugli atti spendibili nel dibattimento, ma le parti stesse conservano inalterata la...

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