ACCORDO 25 luglio 2012 - Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su «Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)». Accordo, ai sensi dell''articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Repertorio Atti n. 140 del 25 luglio 2012). (12A09058)

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE

AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 25 luglio 2012;

Visti gli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;

Visto in particolare l'art. 3, comma 1, della legge n. 170 del 2010, il quale attribuisce alle regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale, la facolta' di prevedere che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditati;

Ritenuto che la locuzione «specialisti o strutture accreditate» utilizzata dalla disposizione citata per l'individuazione dei soggetti che potranno affiancare il Servizio sanitario nazionale nell'attivita' diagnostica, debba essere interpretata come riferita a soggetti specificamente riconosciuti dalle regioni per il rilascio della certificazione di DSA;

Ritenuto necessario fornire criteri qualitativi utili all'individuazione di specialisti e strutture che offrano garanzie nello svolgimento dell'attivita' diagnostica, ai fini del riconoscimento da parte delle regioni;

Ritenuto necessario, altresi', fornire criteri per lo svolgimento dell'attivita' diagnostica che contemperino le esigenze del Servizio sanitario nazionale e quelle delle istituzioni scolastiche in ordine alla tempestivita' della certificazione di DSA ed agli elementi conoscitivi che devono esservi riportati per consentire agli insegnanti di svolgere adeguatamente i compiti loro assegnati dalla legge n. 170 del 2010 ed agli alunni/studenti con DSA di fruire dei benefici e delle tutele che la stessa legge garantisce loro;

Visto l'art. 7, comma 3, della citata legge n. 170/2010 il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, istituito presso il Ministero stesso un comitato tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui DSA;

Preso atto del risultato dell'attivita' svolta dal comitato tecnico-scientifico sui DSA istituito dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con decreto del 14 dicembre attuazione dell'art. 7, comma 3, della legge 8 ottobre 2010, n. 170;

Visto il documento della Consensus Conference sui disturbi specifici di apprendimento svoltasi presso l'Istituto superiore di sanita' il 6 e 7 dicembre 2010 nell'ambito...

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