LEGGE REGIONALE 11 novembre 2011, n. 24 - Norme per la prevenzione, la diagnosi e la cura del diabete mellito dell'eta' adulta e pediatrica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 85 del 15 novembre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione del Veneto, nell'esercizio della propria competenza in materia di tutela della salute, di cui all'art. 117, comma terzo della Costituzione e in attuazione della legge 16 marzo 1987, n. 115 'Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito', e successive modificazioni, definisce un sistema regionale di prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito dell'eta' adulta e dell'eta' pediatrica.

  1. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge realizza una rete di servizi, 'ospedale territorio', per il trattamento complessivo del diabete mellito, definita come 'Rete regionale assistenziale diabetologia', di cui all'art. 4, che coinvolge i compiti dei medici di medicina generale, di seguito definiti 'MMG', i compiti dei pediatri di libera scelta, di seguito definiti 'PLS', i compiti degli specialisti ambulatoriali interni, di seguito definiti 'SAI', i compiti delle farmacie territoriali, di seguito definite 'FT', i compiti dei centri di assistenza diabetologica per l'adulto, di seguito definiti 'CAD', i compiti delle strutture specialistiche pediatriche di diabetologia, di seguito definite 'SSPD', ed i compiti del Centro regionale di riferimento per la diabetologia pediatrica, di seguito definito 'CRR', ed individua le strategie, gli strumenti e gli obiettivi di prevenzione, diagnosi e cura della patologia, attraverso l'attivita' svolta dalla rete di servizi.

    Art. 2

    Obiettivi 1. Il sistema regionale di prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito dell'eta' adulta e dell'eta' pediatrica, persegue i seguenti obiettivi:

    1. l'incremento delle conoscenze sul diabete mellito e i fattori di rischio della malattia e delle sue complicanze;

    2. la prevenzione primaria e secondaria del diabete mellito, attraverso interventi che riguardino particolarmente i soggetti esposti al rischio maggiore di contrarre la malattia, sin dall'eta' pediatrica;

    3. la diagnosi precoce e la cura ottimale della malattia diabetica, al fine di prevenirne le complicanze acute e croniche;

    4. la cura tempestiva ed efficace delle complicanze acute, presso i soggetti operanti nella rete di servizi di cui alla presente legge;

    5. la cura per il rallentamento, la stabilizzazione e, ove possibile, la regressione delle complicanze croniche della malattia diabetica;

    6. il perseguimento di un buon livello di qualita' e durata della vita dei soggetti affetti da malattia diabetica;

    7. l'erogazione ai soggetti affetti da malattia diabetica di prestazioni conformi agli standard raccomandati dalle linee guida nazionali ed internazionali sulla terapia del diabete, uniformemente osservate nel territorio regionale ed ai livelli essenziali di assistenza;

    8. l'ottimizzazione della terapia della malattia diabetica, nelle condizioni di ricovero presso ogni struttura sanitaria;

    9. l'adeguata assistenza ai soggetti diabetici ospiti delle residenze sanitarie assistenziali (RSA) di cui all'art. 4 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28, 'Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio e norme attuative delle residenze sanitarie assistenziali' e successive modificazioni, o che ricevano l'assistenza domiciliare (SAD) o assistenza domiciliare integrata (ADI), o si trovino in stato di detenzione presso le case circondariali;

    10. l'integrazione dei soggetti diabetici nelle attivita' scolastiche, lavorative, ricreative e sportive ed il reinserimento sociale dei cittadini colpiti dalle complicanze croniche della malattia;

    11. l'addestramento e l'educazione sanitaria dei soggetti diabetici e dei loro familiari, per l'adeguata gestione della malattia;

    12. la formazione e l'aggiornamento professionale del personale sanitario impiegato nelle attivita' di prevenzione, diagnosi e cura della malattia diabetica;

    13. il riconoscimento del ruolo di collaborazione svolto dalle associazioni dei pazienti diabetici con il sistema regionale di prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito.

    Art. 3

    Gestione integrata del paziente diabetico e Protocolli diagnostici e terapeutici assistenziali (PDTA) 1. Il Servizio sanitario regionale realizza un complesso integrato di interventi di prevenzione, diagnosi e cura della malattia diabetica, tanto per i soggetti in eta' adulta, quanto per i soggetti in eta' evolutiva, intendendosi come tali ultimi i pazienti diabetici di eta' compresa dagli zero ai diciassette anni, interessati prevalentemente dal cosi' detto diabete di tipo 1 e da frequenti condizioni di pre-diabete e ad alto rischio di malattia, quali fra tutte l'obesita'.

  2. Il complesso integrato di interventi di prevenzione, diagnosi e cura della malattia diabetica di cui al comma 1 e' garantito...

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