Comodato di scopo e abuso del diritto

AutoreMirca Sacchi
Pagine207-249
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rivista di diritto privato Saggi e pareri
2/2012
Comodato di scopo e abuso del diritto
di Mirca Sacchi
SOMMARIO: 1. Gratuità strumentale e considerazione causale dei motivi dell’attribu-
zione. – 2. Promesse interessate senza l’elemento dello scambio, comodato consensuale
e tutela dell’adamento. – 3. La tendenza del sistema verso il denitivo superamen-
to della realità dei contratti ed il contratto atipico consensuale di comodato. – 4.
L’esperienza di taluni ordinamenti d’oltralpe ed i Principi di diritto europeo dei
contratti. – 5. L’abuso del diritto nel comodato di scopo. – 6. La cause rasonnable e
juste di Grozio. – 7. Il comodato interessato ed il comodato di scopo. – 8. Comodato
della casa familiare ed abuso del diritto di recesso. – 9. Conclusioni.
1. Gratuità strumentale e considerazione causale dei motivi dell’attribuzione
L’analisi dei fenomeni negoziali gratuiti nel loro concreto atteggiarsi, scegliendo
come terreno privilegiato di osservazione le multiformi espressioni che ci suggerisce
l’autonomia dei privati, icasticamente dimostra come nella pratica quotidiana sia sem-
pre più frequente il ricorso a taluni schemi gratuiti tipici che vengono utilizzati per la
soddisfazione di interessi di natura egoistica dello stesso disponente e che, per ciò
stesso, appaiono ben lontani dallo stereotipo di tradizionale aerenza, ispirato ad un
modello di atto gratuito c.d. puro, ovvero compiuto per mero spirito di benevolenza.
Il fenomeno della c.d. gratuità strumentale ad un concorrente interesse del dispo-
nente è stato ampiamente studiato dalla migliore civilistica italiana avuto riguardo agli
atti donativi, per i quali l’ordinamento addirittura seleziona taluni tipi di interessi
perseguibili e li tipizza in altrettante tipologie donative (remunatorie, obnuziali, mo-
dali), al ne di dimostrare come l’innestarsi di un interesse personale del donante,
anche al di fuori della donazione modale, non intacchi la natura liberale dell’atto1.
1 Costituisce opinione assolutamente sedimentata in dottrina, già sotto l’impero del codice abrogato, che
«spirito di liberalità» e «spirito altruistico e caritatevole» non coincidano in ultima analisi. Sull’argomento,
tra i commentatori precedenti all’emanazione dell’attuale codice civile, si segnala l’utile e pregevole manua-
le di C. Scuto, Le donazioni, Catania, 1928, p. 157, il quale abbraccia un concetto ampio di donazione tale
da ricomprendere in sé anche le ipotesi di gratuità interessata in cui «si può donare per vanità, per farsi ve-
dere ricco, per comprare l’amicizia di una persona».
Nello stesso senso si pone anche buona parte della dottrina successiva, tra cui si ricorda per l’accuratezza e
profondità delle argomentazioni lo scritto di A. Palazzo, Le donazioni, in Comm. al cod. civ. diretto da P.
Schlesinger, Milano, 2000, p. 8 ss., il quale distingue lo spirito di liberalità, come mera spontaneità dell’at-
to, dal motivo dell’attribuzione che ne rappresenta una sua qualica in quanto si estrinseca in un impulso
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Partendo dagli illuminati studi compiuti da tali emeriti autori, in questo scritto
intendiamo occuparci dell’interrelazione del fenomeno della gratuità strumentale
con l’atto gratuito non donativo ed, in particolare, con il contratto di comodato, in
ragione della sorprendente vitalità attuativa e dell’eccezionale ricchezza e varietà di
soluzioni operative che tale tipologia contrattuale ha dimostrato di possedere negli
ultimi anni, specie laddove si presti ad essere facilmente utilizzata per la soddisfazio-
ne di scopi antitetici rispetto alla sua natura essenzialmente gratuita2.
A nostro modo di vedere l’innestarsi di un interesse proprio del disponente nella
dinamica attributiva dell’atto a titolo gratuito porta con sé sul piano sistematico
l’opportunità per l’interprete di andare a rimeditare la categoria concettuale della
gratuità nel suo insieme, ogni qual volta la stessa si ponga in funzione strumentale
al raggiungimento di uno scopo diorme rispetto alla naturale gratuità del contratto
mentre, sul piano applicativo, sollecita l’esigenza di indagare quali ricadute pratiche
possa apportare l’attuazione di uno scopo egoistico sullo schema causale tipico del
contratto che all’uopo si è inteso utilizzare3.
personale che anima il donante al compimento dell’atto di liberalità. L’Autore condivide i risultati delle
indagini compiute precedentemente dal G. Gorla, Il contratto, Milano, 1954, p. 99, nel cui Trattato già si
ritrova l’aermazione per cui «il puro spirito di liberalità è qualcosa di astratto e forse di altrettanto raro
quanto l’imperativo categorico di Kant» per cui, anche quando l’onere esaurisca del tutto il procurato arric-
chimento, il requisito della liberalità non viene mai meno nella donazione.
Tra l’altro il problema della donazione motivata si innesta e si confonde con l’ulteriore prolo, che ha aa-
ticato per lunghi anni la migliore dottrina, giungendo a risultati spesso non univoci tra loro, circa l’indivi-
duazione del tratto dierenziale tra liberalità, anche non donativa, gratuità, adempimento di obbligazione
naturale e atti di cortesia. Le dicoltà ricostruttive della materia, che non può dirsi aver trovato ad oggi una
soluzione condivisa, sono testimoniate dalle incertezze che si registrano anche a livello di formante giuri-
sprudenziale, ove vengono qualicate dierentemente, e non senza frequenti ripensamenti, fattispecie con-
trattuali del tutto analoghe.
Ci preme comunque sottolineare come nel suo pregevole scritto N. Lipari, Spirito di liberalità e spirito di
solidarietà, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1997, p. 1 ss, abbia ecacemente chiarito come «spirito di liberalità»
e «spirito di solidarietà» siano due concetti tra loro fortemente distanti, richiamando la solidarietà il concet-
to di «dovere generale e primario» (art. 2 Cost.), il cui adempimento è necessitato da un imperativo catego-
rico che nasce in virtù dall’appartenenza dell’individuo ad un gruppo organizzato (e sul punto si coglierebbe
la dierenza con le obbligazioni naturali per le quali all’art. 2034 c.c. si parla pur sempre di doveri morali o
sociali, ma il cui adempimento è rimesso alla libera determinazione dell’individuo), mentre la liberalità ri-
chiamerebbe il concetto di «obbligo» che A.C. Jemolo, nel pregevole scritto Lo spirito di liberalità, in Studi
in memoria di Vassalli, II, Torino, 1960, p. 973 ss., denisce come la consapevolezza nell’autore di un’attri-
buzione di non esservi obbligato giuridicamente.
2 Per un maggiore approfondimento sulla tematica del prestito gratuito interessato, si rimanda allo scritto M.
Sacchi, Comodato di scopo e gratuità strumentale, in Monograe di Diritto e Processo, a cura di A. Palazzo,
Perugia, 2007, ove particolare attenzione è dedicata all’analisi del prolo strutturale e funzionale del con-
tratto ed alle interferenze del nesso teleologico con i possibili oggetti del contratto.
3 È questo il caso del giovane artista che presti le sue opere per una mostra al solo ne di implementare la sua
notorietà o al comodante che dia in comodato un immobile di consistente valore per garantirsi la custodia
del bene durante la sua assenza (purchè non si tratti di un contratto tipico di portierato), il caso di un’impre-
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In presenza di ipotesi di gratuità soltanto apparente e che intendiamo accomuna-
re sotto la locuzione “comodato di scopo”, proprio per sottolineare la presenza di
interessi diormi rispetto alla gratuità pura del contratto tipo, riteniamo che l’inne-
starsi di un interesse egoistico nell’atto di attribuzione gratuita possa apportare delle
consistenti modiche a quelli che vengono considerati principi sedimentati dello
schema causale tipico del contratto di comodato, specie per ciò che concerne, nel suo
momento genetico, la necessaria natura reale del comodato e, nel suo aspetto funzio-
nale, la virtuale precarietà che tradizionalmente lo connota, in ragione del riconosci-
mento in capo al comodante di un potere ad libitum di porre termine al rapporto, in
presenza di un comodato senza predeterminazione di durata (art. 1810 c.c.).
Riteniamo quindi che il perseguire un interesse egoistico nell’atto gratuito, con-
duca verso una rimeditazione del prolo dinamico e funzionale del rapporto di co-
modato, proprio in ragione delle apprezzabili conseguenze pratiche che potrebbero
aversi nello schema contrattuale tipico del comodato.
Le pagine che seguono saranno dedicate ad un maggiore approfondimento della
tematica degli interessi sottesi al contratto di attribuzione gratuita, materia che si
intreccia inevitabilmente con l’indagine sui proli causali dell’atto gratuito, nel ten-
tativo di promuovere nuovi panorami di ricerca, partendo dall’analisi di alcune pro-
blematiche ed inecienze che la disciplina tipica del contratto di comodato sembra
ancora lasciare irrisolte.
A partire dagli illuminati studi condotti dal Gorla, poi proseguiti dal Sacco4, ri-
teniamo di porci in linea con quegli indirizzi dottrinari che hanno voluto rimedita-
re taluni dogmi tradizionali al nostro impianto normativo come, in particolare, il
principio di irrilevanza dei motivi e la conseguente negazione di una loro interferen-
za nella causa negoziale, portato della nozione classica della causa che, prendendo le
mosse dal pensiero di Domat e Pothier, ha dominato per lungo tempo la scena del
panorama giuridico non solo italiano5.
sa che dia in comodato ad un’altra impresa appartenente al medesimo gruppo un intero impianto produttivo
allo scopo di beneciare indirettamente dei maggiori introiti nella produzione della controllata o, per ripren-
dere un classico esempio tratto da M. Fragali, Comodato, in Comm. al cod. civ., a cura di Scialoja-Branca,
1966, p. 161, quello della concessione in godimento di un cavallo indomito, anché il comodatario se ne
serva per un proprio vantaggio e, al tempo stesso, procuri la soddisfazione dell’interesse del comodante a ri-
prendere il cavallo domato. Come ulteriore ipotesi di soddisfazione di un interesse non patrimoniale del co-
modante potrebbe pensarsi alla concessione in uso di un immobile con l’obbligo di superare puntualmente
gli esami o per sopperire ad un’esigenza abitativa di un glio e della sua costituenda famiglia.
4 R. Sacco, Il contratto, II, in Tratt. di dir. civ. diretto da R. Sacco e G. De Nova, Torino, 1993, riprende in-
fatti la linea di pensiero già indicata da G. Gorla, Il contratto, Milano, 1954, secondo il quale anche i moti-
vi possono assumere rilevanza causale ogni qual volta ineriscano alla struttura del negozio, in quanto in esso
espressamente indicati ed elevati a condizione della sua ecacia.
5 Sebbene nelle opere di Domat e Pothier [Cfr. J. Domat, Le leggi civili nel loro ordine naturale, traduzione ita-
liana a cura di Avaloj, Napoli, 1839, parte I, sez. I.; R.C. Pothier, Le pandette di Giustiniano, traduzione italia-

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