La carta di identità elettronica: nuove esigenze di tutela penale?

AutoreDe Rosa Luca
Pagine143-151
143
dott
Rivista penale 2/2012
DOTTRINA
LA CARTA DI IDENTITÀ
ELETTRONICA: NUOVE
ESIGENZE DI TUTELA PENALE?
di Luca de Rosa
SOMMARIO
1. Premessa. 2. Considerazioni sull’assunto carattere polifun-
zionale della carta. 3. Sulla concezione del bene giuridico. 4.
Sulla possibilitá di riconoscere alla CIE capacità genitrice di
una nuova oggettività giuridica. 5. Europeizzazione del diritto
penale e progetto di carta d’identitá elettronica europea. 6.
Conclusioni.
1. Premessa
Scriveva Sant’Agostino: «Def‌initio nihil minus, nihil
amplius continet, quam id quod susceptum est explican-
dum: aliter omino vitiosa est» (1); ed ancora, Brunetto
Latini: «Diff‌inizione d’una cosa è dicere ciò che quella
cosa è, per tali parole che non si convengono ad un’altra
cosa» (2). È da tali insegnamenti che sembra opportuno
prendere le mosse per le rif‌lessioni che di qui a breve si
svolgeranno. Per il giurista-penalista infatti, quella della
cosiddetta “frode delle etichette” è una realtà già, pur-
troppo, sovente riscontrata e certo, lo studioso attento,
non deve e non può farsi trarre in inganno dal fenomeno
- che storicamente ha avuto implicazioni anche f‌ilosof‌iche
- del nominalismo. In tal senso occorre andare oltre ciò
che, prima facie, potrebbe sviare dal discorso principale
in una sorta di “distrazione” dal vero tema centrale che
la Carta di Identità Elettronica (da cui l’acronimo: CIE),
reca con sé: l’innovazione de qua comporta nuove esigenze
di tutela penale?
L’interrogativo, nella sua semplice formulazione, po-
trebbe apparire riduttivo di un fenomeno davvero com-
plesso mentre si è ben consapevoli delle tante diff‌icoltà
tecniche, amministrative, burocratiche e, non ultimo,
politiche, che l’introduzione della Carta di Identità Elet-
tronica - preceduta da attenta locale sperimentazione
- ha già segnalato all’attenzione di molti. Nondimeno, in
questa sede, per ciò che interessa e per il tema che si è
deciso di trattare, non riveste signif‌icativa importanza
evidenziare che la CIE, materialmente, si struttura in una
carta magnetica del tipo di quelle già in uso per le carte
di credito; che in essa sarà allocato un chip che conterrà
“n” informazioni personali; che probabilmente faciliterà
il rapporto cittadino-amministrazioni pubbliche quanto
ad adempimenti f‌iscali, certif‌icazioni, richieste ed altro;
che le sue pratiche applicazioni potrebbero essere molte-
plici essendone possibile, per esempio - almeno in teoria
- l’utilizzazione come carta di credito o come strumento
on line in prospettiva di e-commerce, home banking o
trading f‌inanziario; che, ancora, vi potrebbe essere conte-
nuto il curriculum vitae, come la posizione previdenziale,
il gruppo sanguigno, la confessione religiosa ed anche,
perché no, il diritto a benef‌iciare di uno sconto ferroviario
o di una riduzione sul prezzo del biglietto per un traghetto
qualora si risiedesse, in ipotesi, in Sardegna.
Piuttosto che soffermarsi sulla prospettazione casisti-
ca appena riportata e meramente indicativa, nasce invece
l’urgenza di indagare la sostanza del fenomeno che non
deve essere involuto in una mera def‌inizione (CIE). Come
sosteneva a ragione Leonardo: «I’ho tanti vocabuli nella
mia lingua materna, ch’io m’ho più tosto da doler del bene
intendere le cose, che del mancamento delle parole colle
quali io possa bene esprimere il concetto della mente mia»
(3). Spostate le coordinate del discorso verso il tema che
interessa, ecco, dunque, poste le premesse a fondamento
della trattazione che si sta per svolgere aff‌inché i limiti
def‌initori sopra prospettati non possano “ingabbiare” il
pensiero inerente lo specif‌ico del diritto penale.
2. Considerazioni sull’assunto carattere polifunzionale
della carta
L’intervento del diritto penale, extrema ratio per l’ordi-
namento (4), si innesta ed opera nel momento patologico
di quella che, di contro, rappresenta per contratto sociale
(5), o comune accordo se si preferisce, la f‌isiologia dell’es-
sere che si fa divenire nel concreto svolgimento della vita
associata. In altri termini, la negazione del diritto (6)
che chiama in causa l’ordinamento nella sua dimensione
penale, in tanto può essere, in quanto sia stata posta la
norma regolatrice del fenomeno che concretamente risul-
ta violata. Rebus sic stanctibus, se si vuole procedere con
ordine e rigor mentis, il primo nodo da sciogliere in argo-
mento verte non sulla funzione che alla CIE si deciderà di
assegnare (mero strumento identif‌icativo della persona od
anche altro) e che pure si dovrà legalmente disciplinare,
ma sulla sua natura aff‌inché possa tradursi in forma quella
sostanza che rappresenta la risposta all’interrogativo base
di partenza: che cosa è la Carta di Identità Elettronica?
In questo senso occorre delimitarne i conf‌ini aff‌inché
la paventata polifunzionalità non induca in errore circa
il suo proprium. Sembra pertanto necessaria la seguente
osservazione solo apparentemente ovvia: la Carta di Iden-
tità Elettronica, se si decide di attribuirle-conservarle
questo nomen juris, per quanto, appunto, “Elettronica”, è
comunque, sempre, un documento che serve a certif‌icare
l’identità personale di colui che ne è intestatario al pari
dell’attuale carta di identità esistente che, come noto,
materialmente, è formata di un supporto cartaceo recante
i timbri ed i segni che conosciamo. Il problema sembrereb-
be, dunque, quello della connotazione derivante della qua-
lif‌icazione “Elettronica”; come se la esteriorità del mezzo
potesse in qualche modo snaturare ciò che è. E se a questa
rif‌lessione si fa seguire quella già segnalata nell’intitola-
zione del presente lavoro circa il bene giuridico tutelato
la cui messa in pericolo o lesione chiama in causa l’inter-
vento del diritto penale, ecco che allora si (ri)presenta

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