Corte di cassazione penale sez. IV, 18 settembre 2013, n. 38409 (ud. 7 marzo 2013)

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2014
LEGITTIMITÀ
differiscono perchè l’accusa è costituita sempre da una
sola persona mentre la difesa, si è visto, può essere costi-
tuita da un solo difensore ovvero da due difensori oltreché
dall’imputato (titolare del diritto) se compare”. Su tali
premesse si è quindi addivenuti ad interpretare l’insieme
delle disposizioni di cui agli artt. 181 ss. c.p.p. nel senso che
“chi rappresenta la parte, comunque composta -e la difesa
può esserlo da un solo difensore - è gravato dell’onere d’ec-
cezione di nullità di un atto al più tardi subito dopo il suo
compimento, perchè l’interesse va identif‌icato in rapporto
all’effetto dell’atto, e come tale assorbe l’aspettativa d’esi-
to del procedimento dell’organo d’accusa o dell’imputato
titolare del diritto di difesa” (sez. un. n. 39060 del 2009
rv. 244187). E ciò, invero, sembrerebbe convergere verso
l’affermazione di cui sopra, per la quale l’eccezione della
nullità dell’atto può essere avanzata dall’interessato me-
desimo. Tale conclusione tuttavia, per un verso, conduce
ad estendere alquanto la portata del dictum delle Sezioni
Unite sul rilievo della ritenuta necessità della presenza
dell’imputato, oltre che di uno dei due difensori nominati,
onde consentire l’eccepibilità dell’omesso avviso al secon-
do difensore. Ciò induce ad una certa cautela. Dall’altro,
l’evocazione del tema del diritto di difesa sposta il bari-
centro della questione verso lo slittamento del termine di
decadenza piuttosto che sul concetto di parte.
In conclusione, per tutte le ragioni f‌in qui esposte, sem-
bra a questa Corte che in relazione all’omesso preventivo
avviso al soggetto che deve essere sottoposto all’alcooltest
ex art. 186, comma 3 e 4 c.d.s., del diritto di farsi assistere
da un difensore di f‌iducia, possa condividersi il principio
di diritto ribadito da ultimo da dalla sentenza della sez. IV
n. 44840 del 2012 rv. 254959, come sopra richiamata.
Passando ora all’esame del caso di specie, osserva
il Collegio che in ogni caso deve concludersi per la sus-
sistenza del denunziato vizio di violazione di legge. Da-
gli atti emerge che l’accertamento del tasso etilico fu
eseguito “tramite esami di laboratorio” assai verosimil-
mente previo prelievo ematico in struttura nosocomiale
ove l’imputato venne ricoverato dopo avere provocato un
incidente stradale. Alla stregua di quanto premesso, non
può ritenersi applicabile l’art. 114 disp. att. c.p.p. nel caso
in cui l’accertamento dell’etilemia abbia trovato titolo nel
protocollo medico autonomamente seguito dai sanitari a
f‌ini esclusivamente terapeutici, in difetto della ricorrenza
di indizi di reità a carico del soggetto soccorso sul luogo
dell’incidente e poi ricoverato. In tal caso, come rilevato
dalla citata giurisprudenza di legittimità, non può dirsi
ricorra un atto di P.G. riconducibile al disposto dell’art.
354 commi 2 e 3 codice di rito.
Una siffatta ipotesi deve invece giudicarsi sussistente
qualora, in concomitanza con la spedalizzazione del sog-
getto, la P.G. abbia espressamente rivolto ai sanitari la
richiesta di accertamento dell’etilemia a norma dell’art.
186 comma 5° cod. strada, nell’ovvio quanto evidente
presupposto dell’individuazione di indizi di reità a carico
del conducente coinvolto nel sinistro stradale in relazione
vuoi al reato di cui all’art. 186 cod. strada vuoi a delitti
contro l’incolumità personale previsti dagli artt. 590 o 589
c.p. aggravati dalla violazione delle norme in materia di
circolazione stradale. In tal caso sussistono le condizioni
per l’operatività del precetto dettato dall’art. 114 disp. att.
c.p.p. Tuttavia la sentenza impugnata non può giudicarsi
esente dalle dedotte censure benchè di tale disposizione
non si sia fatta applicazione. Non risulta invero che l’impu-
tato abbia tempestivamente formulato l’eccezione in que-
stione nei termini sopra specif‌icati,pur avendone avuta la
materiale possibilità una volta “personalmente” sottoposto
a prelievo ematico in ospedale ove fu condotto dopo aver
provocato un incidente stradale. Ne consegue che, come
sostenuto dal ricorrente, l’eccepita nullità, ove anche esi-
stente, deve ritenersi sanata, alla luce dei principi sopra
esposti, con l’ulteriore effetto dell’impossibilità per il Giu-
dice per le indagini preliminari di rilevarla d’uff‌icio.
Il provvedimento impugnato va quindi annullato senza
rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Reggio
Emilia per l’ulteriore corso (sez. VI n. 31815/2008 rv.
240926). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 18 SETTEMBRE 2013, N. 38409
(UD. 7 MARZO 2013)
PRES. SIRENA – EST. CIAMPI – P.M. STABILE (DIFF.) – RIC. ROSCIOLI
Guida in stato di ebbrezza y Tasso alcoolemico y
Superamento delle soglie di punibilità y Valori cen-
tesimali y Rilevanza.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, ai f‌ini del supe-
ramento delle soglie di punibilità stabilite dall’art. 186,
comma secondo, cod. strada, assumono rilievo anche i
valori centesimali. (Nella specie, in presenza del rilievo
di un tasso alcoolemico pari a 0,87, superiore al valore
soglia di 0,8 g./l., la Corte ha ritenuto conf‌igurabile la
fattispecie di cui alla lettera b) del citato art. 186).
(nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) Conformemente si esprime Cass. pen., sez. IV, 18 agosto 2010, n.
32055, in questa Rivista 2010, 766.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 28 marzo 2012 la Corte d’Ap-
pello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova, in
data 21 aprile 2010, appellata da Roscioli Ezio, ritenuto
responsabile del reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. b)
c.d.s., rideterminava la pena pecuniaria complessiva allo
stesso inf‌litta in complessivi € 1.360,00 di ammenda.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso a mezzo del
proprio difensore il Roscioli deducendo la contraddittorietà
e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla
ritenuta colpevolezza; la violazione dell’art. 606 comma
1 lett. b) c.p.p. in relazione alla inosservanza ed erronea
applicazione dell’art. 186 comma 2 lett. b); la mancata so-
stituzione della pena con il lavoro di pubblica utili

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