Corte di cassazione penale sez. IV, 13 giugno 2013, n. 25988 (ud. 5 marzo 2013)

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giur
3/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 18 LUGLIO 2013, N. 30842
(UD. 3 APRILE 2013)
PRES. DAVIGO – EST. DE CRESCIENZO – P.M. SCARDACCIONE (PARZ. DIFF.) – RIC.
GIORDANO
Riciclaggio y Condotta punibile y Manomissione di
elementi identif‌icativi di un veicolo y Conf‌igurabili-
tà del reato y Ragioni.
. La manomissione di elementi identif‌icativi di un vei-
colo (targa, numero di telaio, numeri di identif‌icazione
di parti meccaniche) integra il delitto di riciclaggio,
perché ostacola l’accertamento della provenienza del
bene. (Fattispecie relativa alla sostituzione della targa
di un motociclo). (c.p., art. 648 bis) (1)
(1) In senso conforme, v. Cass. pen., sez. II, 28 maggio 2013, Roma e
altri, in questa Rivista 2014, 40; Cass. pen., sez. II, 18 ottobre 2007,
Sergi e altro, ivi 2008, 528 e Cass. pen., sez. II, 5 dicembre 2005,
Alaimo, in Ius&Lex dvd n. 2/2014, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giordano Alfonso, tramite il difensore, ricorre per Cas-
sazione avverso la sentenza 2 maggio 2012 con la quale la
Corte d’Appello di L’Aquila lo ha condannato alla pena di
anni 1 e mesi dieci di reclusione e 800,00 € di multa.
La difesa richiede l’annullamento della decisione im-
pugnata deducendo:
§l.) ex art. 606 I comma lett. b) c.p.p. l’erronea appli-
cazione dell’art. 648 bis c.p., perchè la sostituzione della
targa di un motociclo non costituisce un’attività idonea ad
integrare il delitto di “riciclaggio”, quale modalità volta ad
ostacolare la identif‌icazione di un bene di illecita prove-
nienza, nè vi è la prova che l’imputato abbia commesso
il fatto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, perchè è fondato su motivi
che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in
appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte
di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non spe-
cif‌ici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la
funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza
oggetto di ricorso. [Cass., sez. V, 27 gennaio 2005. Ced
Cass., rv. 231708]. A ciò deve aggiungersi, nel merito della
doglianza, che la tesi sostenuta dalla difesa è manife-
stamente infondata. Infatti è costante il principio per il
quale la manomissione di elementi che valgano alla iden-
tif‌icazione di un veicolo (targa, numero di telaio, numeri
di identif‌icazione di parti meccaniche) integrano il delitto
previsto dall’art. 648 bis c.p., perchè si traducono in atti
volti ad ostacolare l’accertamento della provenienza del
bene.[Cass., Sez. II, 11 giugno 1997 n. 9026].
Con riferimento alla prova che l’imputato abbia com-
messo il reato di riciclaggio, va osservato che la Corte
territoriale sul punto ha reso motivazione adeguata in-
dicando in modo espresso le ragioni poste a fondamento
della decisione. Si tratta di valutazione di merito che non
è manifestamente illogica e come tale non è suscettibile di
censura in sede di legittimità.
Per le suddette ragioni il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla
Cassa delle ammende, ravvisandosi nella condotta proces-
suale di questi, estremi di responsabilità ex art. 616 c.p.p.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 13 GIUGNO 2013, N. 25988
(UD. 5 MARZO 2013)
PRES. BRUSCO – EST. ESPOSITO – P.M. GERACI (CONF.) – RIC. PAVANELLO
Guida in stato di ebbrezza y Revoca della patente
di guida y Recidiva nel biennio y Termini di riferi-
mento.
. In tema di revoca della patente per il reato di guida
in stato di ebbrezza, ai f‌ini della “recidiva nel biennio”,
rileva la data del passaggio in giudicato della sentenza
relativa al fatto-reato precedente rispetto a quello per
il quale si procede, e non la data di commissione dello
stesso. (nuovo c.s., art. 186; nuovo c.s., art. 187; c.p.,
art. 99) (1)
(1) In termini, v. Cass. pen., sez. IV, 19 aprile 2013, Borella, in questa
Rivista 2013, 1129; Cass. pen., sez. IV, 5 aprile 2013, Pizzamei, ivi 2013,
714; Cass. pen., sez. IV, 13 dicembre 2012, P.G. in proc. Gardelli, ivi 2013,
518 e Cass. pen., sez. IV, 23 aprile 2010, Castiglioni, ivi 2011, 423.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13 gennaio 2011 il Tribunale di Brescia
aveva dichiarato Pavanello Barbieri Antonio colpevole del
reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. c) del Codice della
Strada, commesso il 22 giugno 2008, per aver circolato alla
guida in stato di ebbrezza alcolica, e lo aveva condannato
alla pena di mesi quattro di arresto e € 2.000,00 di ammen-
da, disponendo la revoca della patente di guida.
Con sentenza del 25 ottobre 2011 la Corte d’Appello di
Brescia, in parziale riforma della sentenza impugnata dal
PG e dall’imputato, riduceva a € 1.000,00 di ammenda la
pena pecuniaria inf‌litta, ordinava la conf‌isca dell’autovet-
tura e sostituiva la pena con il lavoro di pubblica utilità,
confermando nel resto la sentenza.
Propone ricorso per cassazione avverso la suindicata
sentenza l’imputato, deducendo l’erronea applicazione
della legge penale con riferimento alla revoca della paten-
te di guida.
Osserva che la revoca suddetta era stata disposta nei
suoi confronti in relazione alla commissione di altro fatto
punito dall’art. 186 C.d.S., fatto accertato con sentenza
passata in giudicato il 14 gennaio 2008, ma commesso il 4
luglio 2005, ben oltre 2 anni prima rispetto al reato per il
quale si procedeva.
Contesta l’indirizzo giurisprudenziale in forza del quale
ai f‌ini della realizzazione della condizione di recidiva nel
biennio è ritenuta rilevante la data del passaggio in giu-

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