Corte di cassazione civile sez. VI, 20 settembre 2013, n. 21650

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giur
2/2014 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
violazione delle norm e sulla liquidazi one delle spese
processuali, che - a prescindere dal rilevare la mancanza
di ogni quesito, necessario ratione temporis - è assolu-
tamente generico, non formulando precise critiche alla
liquidazione avvenuta nel pieno rispetto del principio
della soccombenza.
Passando all’esame del ricorso incidentale proposto
dalla Fabbri, che con due motivi censura la violazione e
falsa applicazione di norme processuali (artt. 112, 342,
348 e 184 c.p.c.), essendo condizionato è da ritenere as-
sorbito. Conclusivamente il ricorso principale va rigettato,
assorbito quello incidentale; le spese processuali seguono
la soccombenza. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, 20 SETTEMBRE 2013, N. 21650
PRES. GOLDONI – EST. GIUSTI – P.M. VELARDI (DIFF.) – RIC. GIANNONE (AVV.
SOCCIO) C. COND. ORCHIDEA (N.C.)
Contributi e spese condominiali y Riscossione
y Bilancio preventivo delle spese occorrenti nel-
l’anno y Adozione della delibera assembleare di
approvazione del preventivo y Desumibilità dalla
delibera assembleare del rinvio di approvazione
del consuntivo y Esclusione y Fondamento.
. In tema di condominio negli edif‌ici, la deliberazione
assembleare di approvazione del bilancio preventivo di
un esercizio annuale, avendo carattere generale e rive-
stendo una specif‌ica f‌inalità amministrativo-contabile,
non può essere desunta, per implicito, dalla successiva
deliberazione assembleare che differisca l’approva-
zione del bilancio consuntivo dello stesso esercizio,
sia pure testualmente motivata con la “speranza” che
i condomini morosi provvedessero, nel frattempo, al
versamento delle quote . (c.c., art. 1117; c.c., art. 1135;
c.c., art. 1136; c.c., art. 2697) (1)
(1) Sotto altro aspetto, nel senso che all’amministratore è consentito
riscuotere le quote degli oneri in forza del bilancio preventivo, sino
a quando questo non sia sostituito dal consuntivo regolarmente ap-
provato (e non sino a che sia scaduto l’esercizio di riferimento), v.
Cass. civ., sez. II, 29 settembre 2008, n. 24299, in questa Rivista 2009,
46. La presente decisione conserva la propria eff‌icacia anche dopo la
legge di riforma del condominio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ritenuto che il Giudice di pace di Larino, con sentenza
n. 42 dell’11 maggio 2011, ha rigettato l’opposizione propo-
sta da Antonio Giannone avverso il decreto con il quale, su
istanza del Condominio Orchidea, gli era stato ingiunto il
pagamento di spese condominiali relative ai bilanci degli
anni 2006/2009;
che il Tribunale di Larino, in parziale accoglimento del-
l’appello del Giannone, ha revocato il decreto ingiuntivo
ed ha condannato il Giannone al pagamento, in favore del
Condominio, della minor somma di euro 1.176,05, con gli
interessi legali, dichiarando integralmente compensate
tra le parti le spese di causa;
che il Tribunale:
- ha escluso la ragione di nullità del decreto ingiuntivo,
prospettata in quanto emesso in assenza di bilanci con-
suntivi, ma solamente sulla base di uno stato di riparto
delle spese tra i condomini in sede di bilanci preventivi;
- ha disatteso la doglianza relativa al mutamento del tito-
lo rispetto a quanto richiesto con il ricorso monitorio, osser-
vando che in questo erano stati chiaramente e distintamente
indicati gli importi richiesti (rispettivamente euro 342,50
per la gestione 2006, euro 415,20 per la gestione 2007, euro
418,35 per la gestione 2008 ed euro 474,73 per la gestione
2009) per i quali l’assemblea aveva deliberato di procedere
giudizialmente nei confronti dei condomini morosi;
- nel rigettare l’eccezione secondo cui per due annua-
lità risulterebbe carente la delibera di approvazione del
bilancio preventivo, ha osservato che “sostanzialmente
l’assemblea in data 11 settembre 2007 [ha] inteso ap-
provare il bilancio prevent ivo gestione 2007”, desumendo
questa conclusione “anche dal contenuto del successivo
verbale 9 settembre 2008, ove si decideva, “con la speran-
za che i morosi provvedano al versamento delle quote”, di
“prorogare” l’approvazione del bil ancio consunti vo 2007
(che quindi presupponeva una pregressa approvazione
del bilancio preventivo, o comunque una implicita ap-
provazione in sede di assembl ea in data 9 settembre 2008
del bilancio preventivo riferito alla gestione 2007)”;
- ha ritenuto non ancora esigibile la somma richiesta
in via monitoria in relazione all’anno 2009: ciò in quanto
la delibera assembleare del 9 giugno 2009 non comportava
una approvazione del bilancio preventivo 2009, né conferi-
va all’amministratore l’incarico di procedere alla integrale
riscossione delle quote dovute per l’anno 2009 sulla base
degli importi desumibili dal bilancio preventivo;
che per la cassazione della sentenza del Tribunale il
Giannone ha proposto ricorso, con atto notif‌icato il 19 giu-
gno 2012, sulla base di due motivi;
che l’intimato Condominio non ha svolto attività difen-
siva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che il collegio ha deliberato l’adozione di
una motivazione in forma semplif‌icata;
che con il primo motivo (violazione e falsa applicazione
degli artt. 1130 e 1135 c.c. e 63 disp. att. c.c.; nullità della
sentenza per violazione degli artt. 132, secondo comma, n.
4, c.p.c. e 118, primo comma, disp. att. c.p.c.) si sostiene
che il bilancio preventivo approvato dall’assemblea legit-
timerebbe la concessione del decreto ingiuntivo soltanto
f‌ino a che l’esercizio cui le spese si riferiscono non sia ter-
minato, in quanto, dopo tale momento, l’amministratore
potrebbe agire nei confronti del condomino moroso esclu-
sivamente in base al consuntivo della gestione annuale;
che il motivo è infondato;
che, secondo un principio basilare attinente alla ge-
stione del condominio, all’amministratore è consentito di
riscuotere le quote degli oneri in forza del bilancio pre-
ventivo, sino a quando questo non sia stato sostituito dal
consuntivo regolarmente approvato;

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