Corte di cassazione civile sez. II, 22 ottobre 2013, n. 23955

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giur
Arch. loc. e cond. 2/2014
LEGITTIMITÀ
Alla c.d. “descrizione” dell’immobile locato effettuata
in contratto (art. 1590 c.c., comma 2), alla quale pure
autorevole dottrina assegna la qualif‌icazione di reciproca
confessione tra le parti circa il suo contenuto ricognitivo,
non può che essere attribuito valore probatorio preminen-
te, dato che lo scopo di essa è quello di precostituzione
della prova in ordine alla qualità, alla quantità ed allo sta-
to dei beni concessi in godimento, proprio per consentire
al conduttore, nel corso del rapporto, di f‌issare la portata
esatta del dovere di diligenza, che deve osservare nell’uso
del bene locato, e per evitare, all’esito della cessazione
della locazione, contestazioni in ordine al contenuto della
prestazione di restituzione dovuta dal conduttore stesso.
Detta ratio decidendi è stata quella proprio adottata
dal giudice d’appello, il quale, peraltro, ha osservato come,
ove anche detta descrizione fosse mancata, neppure pote-
va dirsi superata la presunzione di legge della consegna
in buono stato, salvo che per il pregresso degrado della
copertura e del pavimento, corrispondentemente alle
testimonianze che la ricorrente ha qui richiamato, ed in
ragione delle quali la somma stimata per il ripristino dal
C.T.P. è stata notevolmente ridotta.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato e la soccom-
bente società ricorrente deve essere condannata a pagare
le spese del presente giudizio di legittimità, giusta la liqui-
dazione di cui in dispositivo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 22 OTTOBRE 2013, N. 23955
PRES. BUCCIANTE – EST. MANNA – P.M. VELARDI (DIFF.) – RIC. SIRACUSA (AVV.
ALIQUO’) C. CALDERONE (AVV. CORRENTI) ED ALTRO
Amministratore y Revoca y Giudizio di revoca y
Legittimazione passiva y Spettanza al solo ammini-
startore y Intervento adesivo del condomino y Am-
missibilità y Esclusione y Conseguenze.
. In tema di condominio negli edif‌ici, nel giudizio
promosso da un condomino per la revoca dell’ammini-
stratore, interessato e legittimato a contraddire è sol-
tanto l’amministratore, non anche il condominio, che,
pertanto, non può intervenire in adesione all’ammini-
stratore, né benef‌iciare della condanna alle spese del
condomino ricorrente . (c.c., art. 1129; c.p.c., art. 91;
c.p.c., art. 105) (1)
(1) Nello stesso senso vedasi Cass. civ., sez. II, 23 agosto 1999, n.
8837, in questa Rivista 2000, 60, secondo cui nel giudizio promosso
da alcuni condomini per la revoca dell’amministratore per violazio-
ne del mandato, l’interessato legittimato a contraddire è soltanto
l’amministratore e non il condominio il quale non è tenuto né ad
autorizzare né a ratif‌icare la resistenza in giudizio dell’ammini-
stratore medesimo, trattandosi di ipotesi estranea a quelle previste
dagli artt. 1130 e 1131 c.c. e ciò malgrado le ripercussioni nei con-
fronti del condominio degli effetti della pronuncia giudiziale. Prima
ancora anche Cass. civ, sez. 9 dicembre 1995, n. 12636, ivi 1996, 358
e Cass. Civ., sez. II, 13 marzo 1989, n. 1274, in Arch. civ. 1990, 80.
La presente decisione conserva la propria eff‌icacia anche dopo la
legge di riforma del condominio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Marianna Siracusa, partecipante al condominio La
Panoramica, Via Giacomo Leopardi, 22, Barcellona Pozzo
di Gotto, propone ricorso per cassazione avverso il decreto
emesso in data 8 marzo 2007, col quale la Corte d’appello
di Messina ha rigettato il reclamo contro il provvedimento
del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che aveva ri-
gettato l’istanza proposta ex art. 1129 c.c. dalla stessa Si-
racusa per la revoca dell’amministratore del condominio,
Benedetto Calderone.
In particolare e per quanto ancora rileva in questa sede
di legittimità, la Corte peloritana, rigettando anche il se-
condo motivo di reclamo, riteneva applicabile l’art. 91 c.p.c.
al procedimento camerale di cui all’art. 1129, comma 3 c.c.,
richiamandosi, in particolare, alla sentenza n. 20957/04
delle sez. un. di questa Corte. Con l’unico motivo d’impu-
gnazione la ricorrente censura la condanna alle spese.
Resistono con separati controricorsi il condominio La
Panoramica e Benedetto Calderone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con l’unico motivo d’impugnazione parte ricorrente
censura il provvedimento impugnato per violazione e falsa
applicazione degli artt. 91 e 737 e ss. c.p.c., 1129 c.c. e 64
disp. att. c.c., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.
Richiamandosi a Cass. n. 18370/05, la ricorrente sostiene
che il procedimento camerale applicabile diretto alla nomi-
na o alla revoca dell’amministratore di condominio, al sensi
dell’art. 1129 c.c., si risolve, anche quando s’inserisce in una
situazione di conf‌litto fra condomini, in un intervento del
giudice di carattere sostanzialmente amministrativo e ini-
doneo a produrre l’effetto di giudicato, essendo f‌inalizzato
unicamente alla tutela di un interesse generale e collettivo
ad una corretta amministrazione condominiale. Ed affer-
mato che detto procedimento ha natura di volontaria giuri-
sdizione, sostiene (pur conscia del diverso avviso di Cass.
sez. un. n. 20957/04) che l’art. 91 c.p.c., quale tecnica di ri-
parto delle spese giudiziali, postula l’esistenza di una parte
vittoriosa e di una soccombente, con la conseguenza che la
regola di gravare quest’ultima del carico f‌inale delle spese è
conseguenza ineluttabile solo nel caso in cui occorra evitare
che chi vince sopporti la diminuzione patrimoniale derivan-
te dall’aver dovuto sostenere i costi della tutela in giudizio.
Situazione, questa, che ad avviso della parte ricorrente non
si conf‌igura nel caso del procedimento in esame. Sostiene,
inoltre, che il decreto impugnato è illegittimo anche nella
parte in cui statuendo la condanna alle spese, l’avrebbe di
fatto estesa in favore del condominio, intervenuto ad adiu-
vandum benché privo di interesse ad agire o a contraddire,
potendo in ogni tempo l’assemblea condominiale nominare
e revocare l’amministratore indipendentemente dall’esito
del procedimento di cui all’art. 1129 c.c.
Formula al riguardo il seguente quesito di diritto, ai
sensi dell’art. 366-bis c.p.c. (applicabile ratione temporis
alla fattispecie): “voglia la Ecc.ma Corte di Cassazione
adita, esaminata la fondatezza ed attendibilità delle
argomentazioni spiegate nel motivo di ricorso, valutare
l’inapplicabilità dell’art. 91 c.p.c. (condanna alle spese) ai

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