Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 4 ottobre 2013, n. 22687

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2014
LEGITTIMITÀ
questro di un veicolo utilizzato per il trasporto illecito
di rif‌iuti e, quindi, suscettibile di conf‌isca obbligatoria
ai sensi dell’art. 6 D.L. n. 172 del 2008, conv. in legge n,
2010 del 2008). (c.p.p., art. 321; d.l. 23 luglio 2008, n.
172, art. 6) (1)
(1) Negli stessi termini si esprime Cass. pen., sez. III, 9 maggio 2005,
n. 17439, in Arch. nuova proc. pen. 2006, 451. Sostanzialmente nel
medesimo senso e con riferimento ad analoga fattispecie, v. Cass.
pen., sez. III, 11 marzo 2009, n. 10710, ivi 2010, 232.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 22 luglio 2009 agenti del Corpo forestale sequestra-
rono un autocarro perchè utilizzato per un trasporto non
autorizzato di rif‌iuti. Il 15 ottobre 2012 il Gip del tribunale
di Napoli dispose il sequestro preventivo. In seguito Lic-
cardi Eugenio venne tratto a giudizio. Il 15 ottobre 2012 il
Liccardi chiese il dissequestro perchè l’autocarro era solo
concesso in locazione f‌inanziaria alla soc. EUSA Edilizia
la quale aveva a disposizione molte decine di automezzi
sicché quel sequestro non incideva sul pericolo di reitera-
zione del reato. Il giudice del tribunale di Napoli, sezione
distaccata di Pozzuoli, rigettò l’istanza per il motivo che
il sequestro aveva non solo funzione preventiva ma anche
dissuasiva. Il Liccardi propose appello. Il tribunale del
riesame di Napoli, con l’ordinanza in epigrafe, rigettò
l’appello perchè il mantenimento del sequestro era giu-
stif‌icato dalla previsione della conf‌isca obbligatoria previ-
sta dall’art. 6, comma 1 bis, del D.L. 172/2008 per i veicoli
utilizzati per il trasporto.
L’indagato, a mezzo dell’avv. Luigi Russo, propone
ricorso per cassazione deducendo che, secondo la giuri-
sprudenza di questa Corte, il sequestro preventivo, anche
se f‌inalizzato alla conf‌isca, non poteva essere disposto non
essendo possibile ritenere una apodittica presunzione
legale di pericolosità. Il sequestro preventivo deve invero
essere revocato quando il reato, oltre che ultimato, abbia
completamente esaurito i suoi effetti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato, avendo
il tribunale del riesame dato adeguata motivazione sulla
sussistenza nella specie del periculum in mora.
Ha invero osservato l’ordinanza impugnata che il se-
questro preventivo può essere disposto, oltre che “quando
vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa perti-
nente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze
di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati”
anche quando la res è suscettibile di conf‌isca. Nella specie
appunto si trattava di un veicolo utilizzato per il trasporto
illecito di rif‌iuti e quindi suscettibile di conf‌isca obbligato-
ria ai sensi dell’art. 6, comma 1 bis, D.L. 172/08.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, «La
revoca del sequestro preventivo in relazione a fattispecie
di reato per le quali è prevista la conf‌isca obbligatoria è
possibile soltanto nell’ipotesi nella quale vengano a man-
care gli elementi costituenti il fumus commissi delicti e
non per il venire meno delle esigenze cautelari, atteso che
in tali ipotesi la pericolosità della res non è suscettibile di
valutazioni discrezionali, ma è presunta dalla legge» (sez.
III, 6 aprile 2005, n. 17439, Amico, m. 231516). La massima
citata dal ricorrente è inconferente perchè si riferisce ad
una fattispecie affatto peculiare (sequestro di un autocar-
ro per la iniziale mancata iscrizione all’Albo nazionale dei
gestori ambientali, sopravvenuta successivamente) non
rapportabile al caso in esame.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conse-
guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Per questi motivi La Corte Suprema di Cas-
sazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga-
mento delle spese processuali (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 4 OTTOBRE 2013, N. 22687
PRES. FINOCCHIARO – EST. GIACALONE – P.M. CORASANITI (CONF.) – RIC.
MANCUSO PRIZZITANO (AVV. LO FURNO) C. TORO ASSICURAZIONI S.P.A. ED ALTRO
Risarcimento del danno y Valutazione e liqui-
dazione y Criteri equitativi y Danno derivante da
incidente stradale y Cosiddetto fermo tecnico y
Natura y Liquidazione equitativa y Ammissibilità y
Fondamento.
. Il c.d. danno da “fermo tecnico”, patito dal proprie-
tario di un autoveicolo a causa della impossibilità di
utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua ripara-
zione, può essere liquidato anche in assenza d’una pro-
va specif‌ica, rilevando a tal f‌ine la sola circostanza che
il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo
tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso
era destinato. L’autoveicolo, infatti, anche durante la
sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario
(tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione
e il premio di assicurazione), ed è altresì soggetto a un
naturale deprezzamento di valore. (c.c., art. 2043; c.c.,
art. 2056) (1)
(1) In termini, v. Cass. civ. 9 novembre 2006, n. 23916, in questa
Rivista 2007, 650 e Cass. civ. 13 luglio 2004, n. 12908, ivi 2005, 622.
Si veda, inoltre, Cass. civ. 19 aprile 2013, n. 9626, ivi 2013, 706, nel
senso che il risarcimento del danno da fermo tecnico del veicolo non
è dovuto quando la durata della riparazione sia stata particolarmen-
te breve, tale da rendere irrilevante l’entità della spesa per tassa di
circolazione, per premio di assicurazione e per deprezzamento di
valore del veicolo ai quali si fa abitualmente riferimento per giu-
stif‌icare la liquidazione equitativa di tale tipo di danno. In dottrina,
v. A. BONAZZI, Brevi considerazioni sul danno da fermo tecnico, ivi
2000, 242.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella causa indicata in premessa. è stata depositata la
seguente relazione: “1. -La sentenza impugnata (Trib. Ni-
cosia, 16 marzo 2011) ha, per quanto qui rileva, riformato
la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Nicosia, accer-
tando l’esclusiva responsabilità di Antonio Mallaci Bocchio
nella causazione del sinistro in causa e condannandolo,
insieme alla Toro Ass.ni spa, al pagamento di 7005,82 euro
oltre interessi e di 450,00 euro a favore di Giuseppe Man-

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