Corte di cassazione civile sez. vi, ord. 5 Luglio 2013, n. 16898

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Arch. loc. e cond. 6/2013
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 5 LUGLIO 2013, N. 16898
PRES. SETTIMJ – EST. GIUSTI – P.M. ZENO (CONF.) – RIC. VALENTINI (AVV.TI
RUBINO E TAMBORRA) C. COND. VIA SAMPIERDARENA, 3 IN GENOVA (N.C.)
Competenza civile y Competenza per valore y
Rapporti obbligatori y Impugnazione di rendiconto
condominiale y Valore della lite y Criterio determi-
nativo y Entità della spesa contestata y Rilevanza.
. Ai f‌ini della determinazione della competenza per
valore, riguardo all’impugnativa della deliberazione
dell’assemblea condominiale di approvazione del
rendiconto annuale e di ripartizione dei contributi,
seppure l’attore abbia chiesto la dichiarazione di nul-
lità o l’annullamento dell’intera delibera, deducendo
l’illegittimità di un obbligo di pagamento a lui imposto,
occorre far riferimento soltanto all’entità della spesa
specif‌icamente contestata. (c.c., art. 1117; c.c., art.
1123; c.c., art. 1137; c.p.c., art. 10; c.p.c., art. 12) (1)
(1) Nel senso che ai f‌ini della determinazione della competenza per
valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il riparto
di una spesa approvata dall’assemblea di condominio, anche se il
condomino agisce per sentir dichiarare l’inesistenza del suo obbligo
di pagamento sull’assunto dell’invalidità della deliberazione assem-
bleare, bisogna far riferimento all’importo contestato relativamente
alla sua singola obbligazione e non all’intero ammontare risultante
dal riparto approvato dall’assemblea, v. Cass. civ., sez. II, 16 marzo
2010, n. 6363, in questa Rivista 2010, 422.
La sentenza conserva la sua eff‌icacia anche dopo l’entrata in vigore
della riforma del condominio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in
data 11 marzo 2013, la seguente proposta di def‌inizione, ai
sensi dell’art. 380-.bis c.p.c.: “Il Tribunale di Genova, con
ordinanza depositata in data 12 ottobre 2012, ha dichiarato
la propria incompetenza per valore, in favore del Giudice
di pace della stessa città, in relazione alla causa, promossa
da Franco Valentini, di impugnazione della deliberazione
assunta dall’assemblea del Condominio di via Sampierda-
rena, n. 3 a Genova, avente ad oggetto l’approvazione del
rendiconto e del riparto delle spese per l’esercizio 2010.
A sostegno della decisione, il Tribunale ha rilevato
che, poichè il Valentini aveva dedotto a fondamento del-
l’impugnativa l’insussistenza della propria obbligazione
di pagare l’importo di Euro 2.000,00, il valore della causa
va determinato in base al solo importo contestato. Per la
cassazione dell’ordinanza declinatoria, il Valentini ha pro-
posto regolamento necessario di competenza, con ricorso
notif‌icato il 9 novembre 2012.
L’intimato Condominio non ha svolto attività difensiva
in questa sede.
Il ricorso appare infondato.
É vero che risulta dagli atti di causa - che questa Corte
può direttamente prendere in esame, vertendosi in tema
di regolamento di competenza - che in effetti l’attore aveva
contestato la legittimità della deliberazione assembleare
impugnata, chiedendo che fosse dichiarata nulla o annul-
lata, per ragioni derivanti dall’avere l’assemblea deliberato
in materia sottratta alle sua competenza.
Ma questa ragione di doglianza è stata fatta valere in
ragione della circostanza che, nel rendiconto approvato
dall’assemblea, inerente l’esercizio 2010, risulta quale
voce singola l’esborso sostenuto per opere di sostituzione
degli inf‌issi del negozio dell’esponente (punto n. 25 del
rendiconto), per un importo pari ad Euro 2.000,00. E
poichè la competenza doveva determinarsi con riguardo
al valore di questa spesa deliberata (Cass., sez. VI - 2, 20
giugno 2011, n. 13552), correttamente il Tribunale ha de-
clinato la competenza in favore del Giudice di pace”.
Considerato che il Collegio condivide la proposta di de-
f‌inizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale
non sono stati mossi specif‌ici rilievi critici;
che, pertanto, il ricorso va rigettato e dichiarata la
competenza del Giudice di pace di Genova;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo
l’intimato Condominio svolto attività difensiva in questa
sede. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 4 LUGLIO 2013, N. 16774
PRES. TRIOLA – EST. BURSESE – P.M. PRATIS (DIFF.) – RIC. ROSSI ED ALTRO
(AVV. TRALICCI) C. COND. VICOLO DELLA SERPE, 7 IN ROMA ED ALTRO (AVV.
TOMBOLINI)
Assemblea dei condomini y Convocazione y Unità
immobiliare oggetto di usufrutto y Lavori di ma-
nutenzione straordinaria y Convocazione del nudo
proprietario y Necessità.
. Qualora una unità immobiliare facente parte di un
condominio sia oggetto di diritto di usufrutto, all’as-
semblea che intenda deliberare l’approvazione del pre-
ventivo di spesa per il rifacimento della facciata con-
dominiale deve essere convocato il nudo proprietario,
trattandosi di opere di manutenzione straordinaria.
(c.c., art. 1004; c.c., art. 1005; c.c., art. 1135; c.c., art.
1136; att. c.c., art. 67) (1)
(1) Analogamente, cfr. Cass. civ., sez. II, 5 novembre 1990, n. 10611,
in Ius&Lex dvd n. 5/13, ed. La Tribuna, pronuncia che ha statuito che
nel caso in cui faccia parte del condominio un piano o appartamento
oggetto di usufrutto, il nudo proprietario deve essere chiamato a
partecipare alle assemblee condominiali indette per deliberare sulle
innovazioni o sulle opere di manutenzione straordinaria. Se invece si
tratta di affari di ordinaria amministrazione deve esserne dato avviso
all’usufruttuario il quale non può dare il suo voto nelle materie riser-
vate al nudo proprietario.
La sentenza conserva la sua eff‌icacia anche dopo l’entrata in vigore
della riforma del condominio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notif‌icato il 10 giugno 1999 Fabrizio e Ros-
sella Rossi convenivano in giudizio avanti al Tribunale di
Roma, il Condominio del Vicolo della Serpe n. 7 in Roma,
chiedendo dichiararsi: la nullità della delibera assem-
bleare del condominio del 29 dicembre 1998 per mancata

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