Corte di cassazione civile sez. un., 13 novembre 2013, n. 25454

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Arch. loc. e cond. 1/2014
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. UN., 13 NOVEMBRE 2013, N. 25454
PRES. ROVELLI – EST. D’ASCOLA – P.M. X – RIC. STEFANELLI C. DE GIORGI
Proprietà y Azioni a difesa della proprietà y Riven-
dicazione y Azione proposta dal singolo condomino
a tutela del bene comune y Litisconsorzio necessa-
rio di tutti i condomini y Insussistenza y Limiti.
. Le azioni a tutela della proprietà e del godimento
della cosa comune possono essere promosse anche
soltanto da uno dei comproprietari, senza che si ren-
da necessaria l’integrazione del contraddittorio nei
confronti degli altri condomini, quando l’attore non
chieda che sia accertata con eff‌icacia di giudicato la
posizione degli altri comproprietari e il convenuto in
revindica opponga un diniego volto soltanto a resistere
alla domanda, senza svolgere domanda riconvenzionale
e, quindi, senza mettere in discussione, con f‌inalità di
ampliare il tema del decidere e di ottenere una pronun-
cia avente eff‌icacia di giudicato, la comproprietà degli
altri soggetti. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 948; c.c., art.
1117; c.c., art. 1131; c.p.c., art. 102) (1)
(1) La presente pronuncia risolve il contrasto giurisprudenziale
aderendo alla tesi da ultimo espressa da Cass. civ., sez. II, 22 feb-
braio 2013, n. 4624, in Ius&Lex dvd n. 6/2013, ed. La Tribuna, secondo
cui ove un condomino, convenuto da un altro condomino che vanti il
diritto di usare una cosa comune, proponga un’eccezione riconven-
zionale di proprietà esclusiva al f‌ine limitato di paralizzare la pretesa
avversaria, non si conf‌igura un’ipotesi di litisconsorzio necessario dei
restanti condomini, che si verif‌icherebbe, invece, ove egli propones-
se, ai sensi degli artt. 34 e 36 c.p.c., una domanda riconvenzionale
diretta a conseguire la dichiarazione di proprietà esclusiva del bene,
con effetti di giudicato estesi a tutti i condomini. Già in precedenza
avevano evidenziato la necessità di integrare il contraddittorio solo
in presenza di domanda riconvenzionale per l’accertamento della
proprietà esclusiva del bene opposta dal convenuto: Cass. civ., sez.
II, 21 dicembre 2006, n. 27447; Cass. civ., sez. II, 6 ottobre 2005, n.
19460 e Cass. civ., sez. II, 11 aprile 2002, n. 5190, tutte in Ius&Lex
dvd n. 6/2013, ed. La Tribuna; e Cass. civ., sez. II, 20 settembre 2000,
n. 12439, in questa Rivista 2001, 237. Favorevoli, invece, all’afferma-
zione del litisconsorzio necessario si sono mostrate Cass. civ., sez.
II, 30 aprile 2012, n. 6607 e Cass. civ., sez. II, 17 marzo 2006, n. 6056,
entrambe in Ius&Lex dvd n. 6/2013, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Giacomo Stefanelli, premesso che la Cooperativa
edilizia Azzurra s.r.l, che aveva realizzato il fabbricato
sito in Otranto alla via Porto Craulo, gli aveva assegnato
un box (mappale 85) cui si accedeva tramite uno spazio
condominiale (mappale 97 o 94), ha agito nell’aprile 1993
contro Giovanni Paolo De Giorgi, chiedendo che fosse di-
chiarato che tutta la consistenza della particella 94, di
cui alla concessione edilizia 42/88 del Sindaco di Otranto,
costituiva area condominiale; che il convenuto ne aveva il-
legittimamente occupata una porzione; che doveva essere
ordinato all’occupante di abbattere il muretto di recinzio-
ne edif‌icato.
De Giorgi ha resistito, eccependo che egli era com-
proprietario dell’area, come delimitata, in forza di asse-
gnazione del 28 marzo 1991, precedente alla assegnazione
in favore dello Stefanelli e basata sul secondo accatasta-
mento dell’immobile, il quale, a differenza del primo, era
conforme alle autorizzazioni edilizie comunali.
1.1) Il tribunale di Lecce ha accolto le deduzioni di
parte convenuta e rigettato la domanda.
La locale Corte di appello il 13 aprile 2005 ha conferma-
to la sentenza di primo grado. Il 29 maggio 2006 Stefanelli
ha notif‌icato tempestivo ricorso per cassazione, aff‌idato a
due complessi motivi.
De Giorgi ha resistito con controricorso.
Acquisita memoria del ricorrente, la causa è stata di-
scussa il 14 novembre 2012 e, su rilievo del P.g., che ha
ipotizzato la conf‌igurabilità di un’ipotesi di litisconsorzio
necessario, è stata rimessa al primo Presidente, il quale
l’ha destinata alle Sezioni Unite, poiché quest’ultima que-
stione è contrassegnata da contrasti giurisprudenziali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2) La questione su cui le Sezioni Unite sono state in-
terpellate dalla Seconda Sezione (ordinanza n. 22825/12)
concerne la conf‌igurabilità del litisconsorzio necessario,
nei confronti di tutti i comprorietari, relativamente a
una controversia introdotta da un condòmino contro al-
tro condòmino, per far accertare che un tratto di area di
parcheggio condominiale, da destinare a spazio di mano-
vra, era stato inglobato abusivamente dal convenuto nella
propria autorimessa, con la condanna dell’occupante alla
rimozione dei manufatti a tal f‌ine realizzati.
Il problema va riguardato sia con riferimento al prof‌ilo
dell’esercizio dell’azione, che con riferimento alla legitti-
mazione passiva, chiedendosi se debbano essere evocati
in giudizio tutti i condòmini e, in caso di risposta positiva,
se l’azione sia esercitabile nei confronti del solo ammini-
stratore.
3) Può giovare prendere le mosse da quanto eff‌icace-
mente sintetizzava, nel 1996, Cass. n. 7705.
Ivi si legge :«In tema di controversie relative a que-
stioni condominiali bisogna distinguere tra ipotesi in cui
non è necessario il litisconsorzio, e quindi la chiamata in

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