Corte di cassazione civile sez. iii, 25 giugno 2013, n. 15875

Pagine755-759
755
giur
Arch. loc. e cond. 6/2013
LEGITTIMITÀ
rendo anzi del tutto diverse le questioni che si sarebbero
dovuto discutere nelle rispettive assemblee. Non appare
dunque corretto sostenere che la seconda delibera del 15
settembre 1999 abbia avuto eff‌icacia sanante rispetto alla
prima del 29 dicembre 1998, con la quale ha ben pochi
punti in comune.
Con il 4° motivo i ricorrenti denunciano la violazione
dell’art. 1136 c.c., e art. 67 disp. att. c.c.; deducono che i
Rossi quali nudi proprietari avevano interesse a partecipa-
re all’assemblea del 29 dicembre 1998, per cui essi avevano
diritto ad essere convocati perchè alcuni punti del relativo
o.d.g. avevano ad oggetto lavori di straordinaria manuten-
zione, come il ripristino della facciata; si contesta inf‌ine
che la prova di tutto ciò fosse a carico degli attori e non
del Condominio.
Il motivo è fondato.
In effetti dal menzionato ordine del giorno si evince
che oggetto della delibera era il preventivo di spesa per
il rifacimento della facciata disastrata a seguito del-
l’esplosione e la rendicontazione dell ’ex amministratore
con mandato speciale ad hoc per la gestione dei fondi sul
sinistro. Si tratta dunque di atti di straordinaria manu-
tenzione, per cui i nudi proprietari quali i R ossi, avevano
indubbiamente dir itto a parteciparvi e dovevano dunque
essere convocati.
Con il 5° motivo: i ricorrenti deducono la violazione
dell’art. 2377 c.c., e art. 91 cpv. c.p.c.. La delibera del 19
maggio 1999 che si assume avesse eff‌icacia sanante, era
intervenuta dopo l’instaurazione del giudizio: la citazione
era stata notif. in data 10 giugno 1999: ciò avrebbe com-
portato semmai la declaratoria di cessazione della materia
del contendere, con ogni consequenziale effetto.
La doglianza non ha pregio: il ricorrente non ha interes-
se, atteso che in punto spese il giudice ha indubbiamente
tenuto conto della vicenda processuale in esame, dispo-
nendo la parziale compensazione delle spese processuali.
Con il 6° motivo si denuncia la violazione degli artt.
1130 e 1723 c.c.: si sostiene che i condomini potevano
proporre in sede assembleare una domanda di rendiconto
ex art. 263 c.c. su oggetto eccedente l’ordinaria ammini-
strazione, trattandosi della gestione delle somme pagate
dall’assicurazione, cioè di un rendiconto diverso da quello
che normalmente doveva rendere l’amministratore.
La domanda non ha pregio.
La sede appropriata per discutere di tale questione
è infatti quella dell’assemblea in cui l’amministratore
condominiale deve rendere conto; peraltro appare inam-
missibile in quanto generico ed inconferente, il quesito di
diritto riportato alla f‌ine del motivo.
Inf‌ine deve ritenersi assorbita la doglianza di cui al 7
motivo (violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.) con cui i ri-
correnti contestano la decisione in punto compensazione
delle spese processuali.
Conclusivamente vanno accolte il 3 ed il 4 motivo del
ricorso, assorbito il 7; rigettati i restanti motivi; cassa le
sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per spese di
questo giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di
Roma. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 25 GIUGNO 2013, N. 15875
PRES. TRIFONE – EST. CARNEO – P.M. CARESTIA (CONF.) – RIC. SPADAFORA P.
ED ALTRI (AVV. GRECO) C. COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE (AVV. IAQUINTA)
Obbligazioni del locatore y Mantenimento della
cosa in buono stato locativo y Contenuto degli ob-
blighi del conduttore y Diritto del locatore, dopo
la riconsegna, al risarcimento dei danni necessari
al ripristino delle migliori condizioni di godimento
dell’immobile y Esclusione y Fattispecie in tema di
locazione di un terreno destinato a discarica di ri-
f‌iuti solidi urbani.
. In materia di locazione immobiliare, l’obbligo del con-
duttore - previsto dall’art. 1590 cod. civ. - di restituire la
cosa locata nel medesimo stato in cui l’aveva ricevuta,
salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso
della stessa in conformità del contratto, non può le-
gittimare un’azione dopo la riconsegna dell’immobile,
volta ad ottenere la condanna del conduttore al risarci-
mento del danno corrispondente alla spesa necessaria
per ripristinare le migliori condizioni di manutenzione
dell’immobile. (Principio enunciato dalla S.C. con rife-
rimento alla locazione di un terreno, del quale era stata
convenuta contrattualmente la destinazione quale di-
scarica di rif‌iuti solidi urbani, di talché la restituzione
del bene non poteva prescindere dall’inevitabile de-
terioramento conseguente all’uso pattuito). (c.c., art.
1590) (1)
(1) L’obbligo di prendere in consegna la cosa e di osservare la diligen-
za del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato dal
contratto o desumibile da altre circostanze e l’obbligo di rispondere
della perdita e del deterioramento della cosa avvenuti nel corso della
locazione consentono al locatore di agire nel corso del rapporto per
ottenere il rispetto di una conduzione diligente del bene locato, ma
non possono legittimare un’azione dopo la riconsegna dell’immobile
per ottenere la condanna del conduttore al risarcimento del danno
corrispondente alla spesa necessaria per ripristinare le migliori
condizioni di manutenzione dell’immobile realizzate dal conduttore
nel corso della locazione. Così ha statuito Cass. civ., sez. III, 9 maggio
2007, n. 10562, in questa Rivista 2007, 640.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notif‌icata in data 9 giugno 1997 Spada-
fora Pasquale e Spadafora Vincenzo, quali comproprietari
(in uno al fratello Giuseppe) e locatori di alcuni terreni in
San Giovanni in Fiore, convenivano in giudizio il Comune
di San Giovanni in Fiore esponendo che l’ente territoriale
continuava a detenere, dopo la scadenza del contratto di
locazione, un terreno di mq 25.000 effettuando lo smalti-
mento di rif‌iuti solidi urbani ed occupando altresì un’area
limitrofa. Chiedevano dichiararsi l’avvenuta scadenza del
contratto, accertarsi in subordine l’illecito comportamen-
to del Comune e pronunciarsi la risoluzione del contratto,
ordinarsi il rilascio del terreno già locato oltre di quello
limitrofo abusivamente occupato, accertarsi l’uso illecito
della discarica, condannarsi l’ente comunale al pagamen-
to di somme varie per canoni non pagati, indennità di

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT