Corte di cassazione civile sez. III, 6 marzo 2014, n. 5243

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giur
7-8/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
ricorrente paiano effettivamente militare nel senso di una
ricostruzione conforme a quella prospettata in ricorso, per
quanto parzialmente contraddette dalle deposizioni rese
dai genitori della Taffetani, che si trovavano a bordo della
vettura condotta dalla f‌iglia, nonché dalle dichiarazioni
che in ricorso si affermano rilasciate ai verbalizzanti dallo
stesso Pennesi circa la “segnalazione verso sinistra” che
egli aveva in atto quando, a suo dire, fu superato dall’altra
vettura che doveva girare a destra (così il ricorso, a pagina
9).
In def‌initiva, non poteva prescindersi dall’accertare se,
al momento dell’urto, il Pennesi si fosse già immesso sulla
rotatoria o no.
4. - La sentenza è cassata per non averlo fatto (o per
non aver ritenuto che non era possibile farlo) e, in tali
limiti, il ricorso è accolto.
Vi provvederà il giudice del rinvio, che si designa nello
stesso Tribunale in persona di diverso giudicante e che
regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. (Omis-
sis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 6 MARZO 2014, N. 5243
PRES. PETTI – EST. BARRECA – P.M. PATRONE (PARZ. DIFF.) – RIC. PITISSI ED
ALTRO (AVV. ATTANZIO) C. NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI RIASSICURAZIONI
CAPITALIZZAZIONI ED ALTRO (AVV. GRANDINETTI)
Risarcimento del danno y Danno biologico y Li-
quidazione y Tabelle del Tribunale di Milano y Om-
nicomprensività di tutte le componenti y Mancata
applicazione y Non conoscibilità della provenienza
della tabella applicata né del suo criterio costrutti-
vo y Incongruità della motivazione.
. In tema di risarcimento del danno, poiché le tabelle
del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno
non patrimoniale da lesione all’integrità psico-f‌isica,
elaborate successivamente all’esito delle pronunzie
delle Sezioni Unite del 2008, determinano il valore
f‌inale del punto utile al calcolo del danno biologico
da invalidità permanente tenendo conto di tutte la
componenti non patrimoniali, compresa quella già
qualif‌icata in termini di «danno morale», nei sistemi
tabellari precedenti liquidata invece separatamente,
è incongrua la motivazione della sentenza che liquidi
il danno alla salute con l’impiego di tabelle diverse da
quelle di Milano, senza renderne nota la provenienza e
la cui elaborazione non consideri tutte le componenti
non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le
quali il danno morale. (c.c., art. 1226; c.c., art. 2056;
c.c., art. 2059) (1)
(1) Nello stesso senso si vedano Cass. civ. 30 giugno 2011, n. 14402,
in questa Rivista 2011, 778 e Cass. civ. 7 giugno 2011, n. 12408, ivi
2011, 674.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 3
giugno 2009, la Corte d’Appello di Palermo ha accolto
parzialmente l’appello proposto dalla società Nuova Tirre-
na s.p.a. nei confronti di Biagio Pitissi, nonché di Valerio
Pitissi ed Elena Marino, questi ultimi in proprio e nella
qualità di genitori esercenti la potestà sui f‌igli Davide e Ga-
briele Pitissi, avverso la sentenza del Tribunale di Termini
Imerese - sezione distaccata di Cefalù del 13/14 novembre
2008. Con questa sentenza il Tribunale, ritenuta la respon-
sabilità esclusiva del convenuto Eugenio Culotta, assicura-
to per la r.c.a. con la Nuova Tirrena s.p.a., per l’incidente
stradale occorso al minore Biagio Pitissi mentre era alla
guida del proprio motociclo, aveva condannato i convenuti,
in solido, a corrispondere a Biagio Pitissi la residua somma
di € 95.305,23 (euro 145.305,23 - euro 50.000,00, già corri-
sposti a titolo di provvisionale), oltre interessi e rivalu-
tazione monetaria, nonché al pagamento della somma di
euro 26.000,00 in favore di Valerio Pitissi ed Elena Marino e
della somma di euro 10.000,00 ciascuno in favore di Davide
e Gabriele Pitissi, oltre interessi e rivalutazione monetaria,
con condanna dei convenuti anche alle spese di lite.
2. - Proposto appello da parte della società assicuratri-
ce e costituiti in appello gli originari attori, nella contuma-
cia del Culotta, la Corte d’Appello ha, in parziale riforma
della sentenza di primo grado, rideterminato la misura del
danno da invalidità permanente in capo a Biagio Pitissi,
riducendola dal 24% ritenuta dal Tribunale al 18% ed ha
rideterminato la liquidazione del danno corrispondente
nella somma di euro 42.786,47 in valori attuali, cui ha ag-
giunto la somma già liquidata per l’inabilità temporanea,
ottenendo l’importo di euro 45.520,37; in considerazione
delle componenti non patrimoniali del danno biologico,
è pervenuta alla liquidazione di euro 55.520,37, in valori
attuali, cui ha aggiunto l’importo di euro 1.412,55 per
spese mediche già sostenute, liquidando perciò in favore
di Biagio Pitissi la somma complessiva di euro 56.932,92,
al pagamento della quale ha condannato il Culotta e la
società Nuova Tirrena, detratti gli acconti già corrisposti
da quest’ultima. Ha escluso il riconoscimento dell’importo
di euro 7.000,00 effettuato dal Tribunale, a titolo di spese
mediche future, nei confronti di Biagio Pitissi, ed ha al-
tresì escluso la sussistenza di qualsivoglia danno c.d. ri-
f‌lesso risarcibile in favore dei congiunti di quest’ultimo,
riformando su entrambi i punti la sentenza di primo grado,
in particolare rigettando le domande di Valerio Pitissi ed
Elena Marino in proprio e quali genitori esercenti la pote-
stà sui f‌igli minori Davide e Gabriele Pitissi. Ha compensa-
to per metà le spese del primo grado ed ha condannato gli
appellati al pagamento delle spese del secondo grado.
3. - Avverso la sentenza Biagio Pitissi, nonché Valerio
Pitissi ed Elena Marino, questi ultimi in proprio e quali
genitori esercenti la potestà sui f‌igli minori Davide e Ga-
briele Pitissi, propongono ricorso aff‌idato a quattro motivi,
illustrati da memoria.
La Groupama Assicurazioni SpA, già Nuova Tirrena
SpA, si difende con controricorso.
L’altro intimato non si difende.

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