Corte di cassazione civile sez. III, 13 marzo 2014, n. 5792

Pagine434-435
434
giur
4/2014 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
all’ingiunzione e di accoglimento dell’impugnativa della
delibera, poichè le conseguenze possono essere superate
in sede esecutiva, facendo valere la sopravvenuta ineff‌ica-
cia del provvedimento monitorio, ovvero in sede ordinaria
mediante azione di ripetizione dell’indebito” (sez. un., 27
febbraio 2007, n. 4421; sez. II, 20 luglio 2010, n. 17014);
che, pertanto, l’ordinanza di sospensione - che da tale
principio si è discostata - va annullata;
che le spese del regolamento di competenza vanno ri-
messe al giudice del merito, dinanzi al quale la causa deve
essere riassunta nel termine di legge. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 13 MARZO 2014, N. 5792
PRES. SEGRETO – EST. STALLA – P.M. GOLIA (CONF.) – RIC. ROMANELLI (AVV.
MAGRO) C. CURATELA FALL. ROMANELLI FIN. S.P.A. (AVV. PAPARO)
Fallimento ed altre procedure concorsuali y
Effetti del fallimento y Sui rapporti preesistenti y
Locazione y Contratto registrato di durata ultra-
novennale y Mancata trascrizione y Opponibilità
del vincolo al curatore fallimentare y Esclusione y
Fondamento.
. La locazione ultranovennale non trascritta non è op-
ponibile, ancorché il contratto sia regolarmente regi-
strato, al curatore fallimentare del locatore in ragione
dell’effetto di spossessamento e di pignoramento gene-
rale dei beni del debitore derivante dalla dichiarazione
di fallimento, che determina il subentro “ope legis” del
curatore nel contratto nei soli limiti in cui lo stesso sia
opponibile alla massa dei creditori. Ne consegue che
il curatore, ferma l’opponibilità della data certa del
contratto registrato anteriormente al fallimento, alla
scadenza del novennio dalla stipulazione può farne
valere l’ineff‌icacia per il periodo eccedente tale limite
temporale. (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 42; r.d. 16
art. 80; c.c., art. 1599; c.c., art. 2643; c.c., art. 2915) (1)
(1) Per utili riferimenti, cfr. Cass. civ. 8 febbraio 2008, n. 3016, in
Ius&Lex dvd n. 4/2014, ed. La Tribuna; Cass. civ. 19 giugno 2003, n.
9810, in D&G 2003, 29, 99 e Cass. civ. 9 gennaio 2003, n. 111, in Foro
it. 2003, I,1799.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Il curatore del Fallimento Romanelli Finanziaria spa
(dichiarato il 24 settembre 2003) intimava a Romanelli
Paolo licenza per f‌inita locazione al 31 luglio 2005 relati-
vamente al contratto registrato, ma non trascritto - con il
quale la società in bonis gli aveva concesso in locazione,
per la durata di 70 anni a decorrere dal l° agosto 96, una
villetta ad uso abitativo.
Con sentenza n. 516 dell’ 11 febbraio 2005, l’adito tri-
bunale di Firenze accoglieva la domanda e condannava il
conduttore al rilascio dell’immobile.
Interposto gravame dal Romanelli Paolo, interveniva la
sentenza n. 652 del 9 maggio 2007 con la quale la corte di
appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza di appello viene proposto ricorso
per cassazione da parte del Romanelli, sulla base di un
unico ed articolato motivo, incentrato sulla opponibilità al
curatore fallimentare del contratto in oggetto ai sensi del-
l’articolo 80 l. fall.. Resiste con controricorso il Fallimento
Romanelli Finanziaria spa, il quale ha anche depositato
memoria ex articolo 378 c.p.c. per l’udienza del 5 luglio
2013; udienza in esito alla quale veniva disposto il rinvio
della causa a nuovo ruolo per un difetto di notif‌icazione
alla parte ricorrente dell’avviso di f‌issazione di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa
applicazione di norme di diritto, ex articolo 360, 1° comma.
n. 3) c.p.c., con riferimento agli articoli 1599, terzo comma,
2923, secondo comma c.c. e 80 l. fall., avendo la corte di
appello ritenuto l’inopponibilità al curatore fallimentare
del vincolo ultranovennale di locazione nonostante che: -
questi non potesse considerarsi terzo rispetto al contratto
di locazione (nella specie avente comunque data certa me-
diante registrazione presso l’amministrazione f‌inanziaria),
stante la previsione generale di subentro nel contratto di
cui all’articolo 80 l. fall.; - lo stesso curatore avesse nella
specie palesato la propria natura di controparte negoziale
subentrata, e non di terzo, nel momento in cui aveva attiva-
to un rimedio giudiziale (l’intimazione di licenza per f‌inita
locazione) di natura tipicamente contrattuale; inconferenti
fossero i richiami agli articoli 1599 e 2923 c.c., i quali rende-
vano effettivamente inopponibile il vincolo ultranovennale
non trascritto, ma soltanto nei confronti dell’acquirente
dell’immobile locato, non anche dei creditori.
A corredo del motivo viene formulato il seguente
quesito di diritto ex articolo 366 bis c.p.c., qui applicabile
ratione temporis:
“se un contratto di locazione regolarmente registrato
ma non trascritto presso la conservatoria RRII (ora Agen-
zia del Territorio) sia opponibi1e alla curatela fallimenta-
re, che subentra al proprietario dichiarato fallito, solo nei
limiti del novennio dalla sua registrazione”.
Il ricorso è infondato.
Va in primo luogo considerato che l’articolo 2915, se-
condo comma, codice civile stabilisce nel disciplinare gli
effetti del pignoramento nell’esecuzione individuale - che
“non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante
e dei creditori che intervengono nell’esecuzione gli atti e
le domande per la cui eff‌icacia rispetto ai terzi acquirenti
la legge richiede la trascrizione, se sono trascritti succes-
sivamente al pignoramento”; per il contratto di locazione
ultranovennale, “l’eff‌icacia rispetto ai terzi acquirenti” è
espressamente subordinata alla trascrizione dagli articoli
1599, terzo comma, e 2923, secondo comma, c.c.
Non vi sono motivi (apparendo anzi irrazionale il con-
trario) per ritenere che il principio di inopponibilità del
vincolo ultranovennale non trascritto non debba, alla stes-
sa maniera, valere anche per l’esecuzione concorsuale,
attesi - da un lato l’effetto di spossessamento e pignora-
mento generale dei beni del debitore che scaturisce dalla
dichiarazione di fallimento ex art. 42 l. fall. e dall’altro il

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT