Corte di cassazione civile sez. ii, 14 giugno 2013, n. 15024

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giur
Arch. loc. e cond. 6/2013
LEGITTIMITÀ
condominio in giudizio. Di conseguenza, le spese di giudizio dovranno
essere ripartite tra tutti i condomini, senza però tener conto del con-
domino che costituisce la controparte in senso tecnico del condominio.
In riferimento alla rilevanza di un eventuale concorso a titolo di colpa
del danneggiato, che deve essere accertato e valutato anche ai f‌ini della
diminuzione della responsabilità del condominio ai sensi dell’art. 1227,
comma 1, c.c., cfr. E. COSCETTI, La responsabilità per i danni da cose in
custodia e l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. al condominio:prof‌ili generali
e casistica giurisprudenziale, con particolare riferimento all’eventuale
concorso di colpa del danneggiato, in Riv. giur. edilizia, 2010, 2, 346 e
ss. Sulla funzione di copertura del lastrico solare svolta dalla terrazza
a livello cfr. G. BRANCA, Terrazza a livello e sopraelevazione, in Foro
it., 1967, I, 1187. In ordine agli approfondimenti giurisprudenziali e dot-
trinali sull’art. 1126 c.c. cfr. A. JANNUZZI, Il condominio negli edif‌ici,
Milano, 1984, 310 e ss. Riguardo alla differenza fra terrazza a livello e
lastrico solare, cfr. L. SALIS, Lastrico solare e terrazza a livello in Riv.
giur. edilizia, 1981, 989; M. de TILLA, Disciplina giuridica ed uso co-
mune ed esclusivo di terrazze, lastrici solari, tetti, coperture, ecc., in
Giust. civ. 1991, I, 978. In ordine alla diversa questione interessante la
manutenzione della terrazza a livello a cui sono tenuti – in concorso fra
di loro – sia l’eventuale proprietario superf‌iciario o titolare del diritto di
uso esclusivo, sia tutti i condomini nei confronti dei quali la terrazza a
livello funge da copertura, cfr. E. DITTA, Brevi note in tema di terrazza
a livello, in Riv. giur. edilizia, 1999, 1, 37.
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 14 GIUGNO 2013, N. 15024
PRES. PICCIALLI – EST. FALASCHI – P.M. PATRONE (CONF.) – RIC. DELL’ORTO ED
ALTRI (AVV.TI COSTANZA E BAMBINO) C. CERULLO ED ALTRI (AVV. FORTUNA)
Parti comuni dell’edif‌icio y Muri perimetrali y
Asservimento alla proprietà esclusiva di un condo-
mino y Illiceità y Fondamento y Limiti y Fattispecie.
. I muri perimetrali di un edif‌icio in condominio sono
destinati al servizio esclusivo dell’edif‌icio stesso, sic-
ché non possono essere usati, senza il consenso di
tutti i comproprietari, per l’utilità di altro immobile di
proprietà esclusiva di uno dei condomini e costituente
un’unità distinta rispetto all’edif‌icio comune, in quanto
ciò costituirebbe una servitù a carico di detto edif‌icio.
Pertanto, costituisce uso indebito di cosa comune l’ap-
poggio praticato da un condomino sul muro perimetrale
dell’edif‌icio condominiale per realizzare locali di pro-
prietà esclusiva, mettendoli in collegamento con altro
suo immobile, in quanto siffatta opera viene ad alterare
la destinazione del muro perimetrale e ad imporvi il
peso di una vera e propria servitù. (c.c., art. 1027; c.c.,
art. 1102; c.c., art. 1120) (1)
(1) Nello stesso senso, v. Cass. civ., sez. II, 24 novembre 2003, n.
17868, in questa Rivista 2005, 177. e Cass. civ., sez. II, 26 marzo 1994,
n. 2953, ivi 1994, 530.
La sentenza conserva la sua eff‌icacia anche dopo l’entrata in vigore
della riforma del condominio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notif‌icato il 27 gennaio 1988 Fran-
cesco Cerullo, Annunziata Capo Morrone, Vito Morcaldi,
Olga Di Maio, Cosimo Altieri, Lorenzo Coiro, Rita Faenza,
Antonio Cassese, Antonio D’Elia e Lucia Grippo evocavano,
dinanzi al Tribunale di Salerno, Giovanni Nastri esponen-
do di essere proprietari di appartamenti siti nel fabbricato
del Condominio Calcaterra, in Eboli, Via Amendola n. 31,
edif‌icio nel quale il convenuto da alcuni anni si era reso
responsabile di una serie di abusi che non potevano essere
contrastati in ragione del fatto che lo stesso era titolare di
367/920 millesimi; in particolare il Nastri aveva sfondato
un solaio di copertura dei suoi locali terranei adibiti a
negozi di abbigliamento creando un largo vano di accesso
ad altri suoi locali interrati, previo abbattimento delle
travettature, che avevano determinato l’indebolimento
del fabbricato e specialmente degli appartamenti al primo
piano di proprietà di Morcaldi e Di Maio; aveva costruito
due piccoli locali in aderenza all’altro di sua proprietà
avente ingresso da via Amendola, creando comunione con
due muri condominiali ed allacciandosi abusivamente alla
rete idrica e a quella fognaria, oltre ad occupare suolo
comunale; murato la porta che dall’androne dava ai negozi
di sua proprietà; devastato la rete fognaria del fabbricato
deviandone il corso e provocandone intasamenti negli
allacciamenti ai vari alloggi; costruito una canna fuma-
ria lungo la parete ovest del fabbricato; tanto premesso,
chiedevano che venisse ordinato al convenuto la riduzione
in pristino stato delle opere modif‌icate. Instaurato il con-
traddittorio, nella resistenza del convenuto, il giudice
adito, espletata istruttoria, anche con c.t.u., accoglieva
parzialmente la domanda attorea, dichiarando l’illegitti-
mità delle opere realizzate limitatamente alla costruzione
del vano adiacente il locale caldaia ed alla muratura della
porta di accesso dall’androne dell’edif‌icio condominiale ai
locali di proprietà del Nastri, con ordine di immediato ri-
pristino dello status quo ante.
In virtù di rituale appello interposto dal Nastri, assu-
mendo che il giudice di merito aveva travisato i fatti, la
Corte di appello di Salerno, nella resistenza degli originari
attori Cerullo, Capo Morrone, Di Maio, Altieri, Coiro, non-
ché Raffaele Cassese e Angela Vecchio, quali eredi di Anto-
nio Cassese (non costituiti Faenza, D’Elia, Grippo Melillo,
Antonella e Teresa Morcaldi, quali eredi di Vito Morcaldi,
nonché Antonietta ed Emilia Cassese, altre eredi di Anto-
nio Cassese) i quali proponevano anche appello inciden-
tale, accoglieva parzialmente l’appello principale e quello
incidentale, per l’effetto in parziale riforma della sentenza
impugnata escludeva la declaratoria di illegittimità della
chiusura da parte del Nastri della porta di comunicazione
tra i locali di sua proprietà e l’androne condominiale, men-
tre dichiarava la illegittimità delle opere realizzate dallo
stesso appellante limitatamente alla costruzione del vano
caldaia, oltre che del vano ulteriormente edif‌icato in con-
nessione con il primo, confermata nel resto la decisione di
primo grado.
A sostegno della decisione adottata la corte distrettua-
le evidenziava che le deliberazioni assunte dai condomini
nell’adunanza del 5 febbraio 1983, di autorizzazione del
secondo locale, seppure adottate a seguito di regolare con-
vocazione, non potevano però inf‌luire sulle posizioni sog-
gettive dei singoli condomini; considerazione che andava
effettuata anche con riferimento alla precedente delibera

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