Corte di cassazione civile sez. II, 18 dicembre 2013, n. 28345

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2014
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 18 DICEMBRE 2013, N. 28345
PRES. ODDO – EST. SCALISI – P.M. PATRONE (CONF.) – RIC. PENNISI ED ALTRO
(AVV.TI MUSCUSO E PENNISI) C. BARBAGALLO ED ALTRI (AVV. PATTI)
Edilizia e urbanistica y Disciplina urbanistica y
Nuove costruzioni ed aree di pertinenza y Spazi de-
stinati a parcheggi y Vincolo di destinazione ex art.
18 L. n. 765/1967 y Inderogabilità y Nullità parziale
dell’atto di disposizione degli spazi contenente
clausole difformi y Sostituzione automatica della
clausola nulla con la norma imperativa.
. L’art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, il quale
prescrive che nelle nuove costruzioni e nelle aree di
pertinenza delle stesse devono essere riservati appositi
spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un me-
tro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione,
pone un vincolo pubblicistico di destinazione che non
può subire deroga negli atti privati di disposizione degli
spazi stessi, le cui clausole difformi sono perciò sosti-
tuite di diritto dalla norma imperativa. Né tale princi-
pio è stato modif‌icato dall’art. 26, quarto comma, della
legge 28 febbraio 1985 n. 47, che, nello stabilire che
gli spazi in questione costituiscono pertinenze delle
costruzioni ai sensi degli artt. 817, 818 e 819 cod. civ.,
non ha portata innovativa, ma ribadisce soltanto che,
anche se le aree di parcheggio possono essere oggetto
di separati atti e rapporti giuridici, il vincolo non viene
meno, in quanto la pertinenza, pur gravata da un diritto
reale a favore di terzi, continua ad assolvere la pro-
pria funzione accessoria, esclusivamente a vantaggio
della cosa principale. (In applicazione dell’enunciato
principio, la S.C. ha ritenuto la parziale nullità di un
atto di donazione per l’insuff‌icienza della superf‌icie de-
stinata a parcheggio rispetto alle proporzioni stabilite
dall’art. 2, comma 2, della legge 24 marzo 1989, n. 122,
con conseguente necessità della sostituzione di diritto
delle prescrizioni della norma imperativa alla relativa
clausola negoziale). (c.c., art. 817; c.c., art. 818; c.c.,
art. 819; l. 6 agosto 1967, n. 765, art. 18; l. 28 febbraio
1985, n. 47, art. 26) (1)
(1) In senso conforme si esprime Cass. civ. 5 maggio 2003, n. 6751, in
questa Rivista 2003, 942.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Barbagallo Giuseppe, Finocchiaro Anna Patrizia, Bat-
tiato Sant ina, Di Giova nni Giuseppe, Massimino Amelia,
Franceschino Salvatore, Finocchiaro Clara Sandra, So-
tera Giuseppe, Cantarella Caterina Sabina convenivano
in giudizio, davanti al Tribunale di Catania, Pennisi Sal-
vatore, Pennis i Alf‌io, Nicolos i Giovanna, e Consoli Agata
ed esponendo che Pennisi Salvatore aveva ricevuto in
donazione dai propri genitori, Pennisi Alf‌io e Nicolosi Gio-
vanna, con atto del 29 novembre 1990, un tratto di terreno
edif‌icabile, nonché la concessione ed ilizia rilasciata dal
Sindaco del Comune di Aci Sant’Antonio il 29 dicembre
1989 e s uccessiva variante del 26 maggio del 1990 per la
costruzione di un edif‌icio per civile abitazione, che nella
donazione le parti avevano previsto una servitù di pas-
saggio a carico del la particella 357/a rimasta ai donanti
e a favore della particella donata, da esercitarsi su una
striscia di terreno di larghezza costante di circa metri
cinque lungo il conf‌ine sud ovest del fondo servente, che
sulla particella 1077 Pennisi Salvatore aveva costruito
un edif‌icio per complessive sei unità abitative cedute ad
essi attori ed a Consoli Agata, che la concess ione edilizia
era stata rilasciata pe r l’intero fondo dei donanti, mentre
l’edif‌icio era stato costruito solo sulla particella 357/b
adesso 1077, che l’atto di assunzione di vincolo a parcheg-
gio del 19 novembre 1990 risultava illegittimo perchè non
rispondente ai requisiti di legge e, comunque, in frode alla
legge, perchè l’area destinata a parcheg gio non era stata
realizzata né poteva esserlo sulla particella 1077, che sul-
la part icella 357/a, rimasta in proprietà dei donanti era
presente un’area idonea a parcheggio s u cui essi a ttori
non potevano vantare alcun dirit to. Rilevavano, pertanto,
che la donazione era avvenuta in frode alla legge, p erchè
stipulata in violazione di norme imperative sugli spazi da
destinare a parcheggio, violazione questa estesa ai singoli
contratti di compravendita. Aggiungevan o, inf‌ine, che era
diminuito l’uso della servitù di passaggio con la costruzio-
ne di una ringhi era che determinava, tra l’altro , l’aspetto
estetico dell’edif‌icio.
Chiedevano, pertanto, che il Giudice dichiarasse la
nullità della donazione del terreno di cui alla particella
1077 nella parte in cui aveva previsto un’area da de-
stinare a parcheggio, nonché la nullità degli atti di com-
pravendita, essendo stati privati di quanto necessario per
la destinazione di un’area da destinare a parcheggio, che
integrasse detti atti con le norme imperative in materia e
con il riconoscimento del diritto reale d’uso inderogabile
a parcheggio sulla particella 357, condannasse i coniugi
Pennisi alla rimozione della ringhiera, condannasse tutti i
convenuti al risarcimento del danno.
Si costituivano Pennisi Salvatore, Alf‌io e Nicolosi
Giovanna, contestando le domande siccome infondate.
Deducevano che l’area vincolata a parcheggio riguardava
proprio uno spazio della particella 1077.
Consoli Agata ritualmente citata, non si costituiva in
giudizio.
Il Tribunale di Catania con sentenza del 22 aprile 2000
dichiarava la nullità parziale della donazione con integra-
zione ope legis del vincolo di destinazione a parcheggio a
favore delle unità immobiliari del fabbricato di cui si dice,
dichiarava la nullità parziale dei singoli atti di compraven-
dita con la consequenziale integrazione ope legis dei detti
contratti del diritto reale di uso dell’area destinata a par-
cheggio di proprietà di Pennisi Alf‌io e Nicolosi Giovanna.
Avverso questa sentenza proponevano appello Pennisi
Alf‌io, Pennisi Salvatore e Nicolosi Giovanna, chiedendo la
riforma integrale della sentenza del Tribunale di Catania.
Si costituivano gli appellati ad eccezione di Consoli
Agata, resistendo al gravame e proponendo appello inci-
dentale.

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