Corte di cassazione civile sez. ii, 30 aprile 2013, n. 10195

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giur
Arch. loc. e cond. 6/2013
LEGITTIMITÀ
Quanto al prof‌ilo attinente alla dedotta violazione di
legge, l’inammissibilità deriva dal rilievo che, nel solleci-
tare l’esame delle risultanze processuali, la censura mira,
nella sostanza delle cose, ad un accertamento, di fatto, di
tali risultanze che è precluso in sede di legittimità, così
come è precluso il potere di riesaminare il merito della
causa in quanto la valutazione degli elementi di prova e
l’apprezzamento dei fatti attengono al libero convincimen-
to del giudice di merito.
Considerato che la sentenza impugnata appare esente
dalle censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassa-
zione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente
alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità,
liquidate come in dispositivo, alla stregua dei soli parame-
tri di cui al D.M. n. 140 del 2012, sopravvenuto a disci-
plinare i compensi professionali. (Omissis)
I
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 19 GIUGNO 2013, N. 15300
PRES. PETTI – EST. SCRIMA – P.M. BASILE (CONF.) – RIC. BISOFFI (AVV.TI
PAFUNDI E ANGELINI) C. CONDOMINIO VILLA PAOLA IN TRENTO (AVV.TI ARTURO
E BREGOLI)
Lastrico solare di uso esclusivo y Difetti origi-
nari del lastrico solare indebitamente tollerati dal
singolo proprietario y Conseguenze y Responsabilità
per danni arrecati a terzi y Art. 2051 c.c. y Applicabi-
lità y Conseguenze y Responsabilità del proprietario
y Sussistenza y Responsabilità concorrente del con-
dominio y Esclusione.
. In tema di condominio, la responsabilità per i difetti
originari di progettazione o di realizzazione del lastrico
solare ad uso esclusivo di uno dei condomini dal mede-
simo indebitamente tollerati, qualora siano suscettibili
di recare danno a terzi, ricade in via esclusiva sul pro-
prietario del lastrico solare, ex art. 2051 cod. civ., e non
- nemmeno in via concorrente - sul condominio. (c.c.,
art. 2051)
II
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 30 APRILE 2013, N. 10195
PRES. TRIOLA – EST. PROTO – P.M. GOLIA (DIFF.) – RIC. M.T. (AVV.TI
BARDANZELLU E MARTELLI) C. S.P.L. ED ALTRO (AVV.TI ROMAGNOLI E MORETTI)
Lastrico solare di uso esclusivo y Difetti origi-
nari di progettazione od impermeabilizzazione del
lastrico solare indebitamente tollerati dal singolo
proprietario y Responsabilità concorrente del con-
domino per i danni recati a terzi ex art. 20541 c.c.
y Esclusione.
. La disposizione dell’art. 1126 c.c. che regola la ripar-
tizione fra i condomini delle spese di ripartizione del
lastrico solare di uso esclusivo di uno di essi, si rife-
risce alle riparazioni dovute a vetustà e non a quelle
riconducibili a difetti originari di progettazione o di
esecuzione dell’opera - come nel caso di cattiva im-
permeabilizzazione del lastrico o di una inadeguatezza
delle canalizzazioni condominiali per lo smaltimento
delle acque piovane accertata dal c.t.u. - indebitamen-
te tollerati dal singolo proprietario. In tale ipotesi, ove
trattasi di difetti suscettibili di recare danno a terzi,
la responsabilitàb relativa, sia in ordine alla mancata
eliminazione delle cause del danno che al risarcimen-
to, fà carico in via esclusiva al proprietario del lastrico
solare, ex art. 2051 c.c., sia sotto il prof‌ilo dell’esistenza
dei suoi obblighi quanto alla impermeabilizzazione del
lastrico, sia con riferimento all’incidenza causale di
eventuali carenze di impermeabilizzazione ad esso im-
putabili nel verif‌icarsi dei danni accertati e non anche
- sia pure in via concorrenziale - al condominio. (Mass.
Redaz.) (c.c., art. 1126; c.c., art. 2051)
I
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell’anno 2002 Bisoff‌i Paola, premesso di essere pro-
prietaria di un appartamento sito in Trento, alla via Ghiaie
n. 23, ubicato al piano terra, dotato di terrazzo pertinen-
ziale e facente parte del Condominio Villa Paola, conveni-
va in giudizio, innanzi al Tribunale di Trento, il predetto
condominio per sentirlo condannare all’esecuzione dei
lavori necessari ad eliminare le inf‌iltrazioni che interessa-
vano il predetto appartamento in corrispondenza dei muri
perimetrali, ad eseguire le opere necessarie a garantire il
def‌lusso delle acque nonché al risarcimento dei danni.
A fondamento della domanda l’attrice deduceva che: le
lamentate inf‌iltrazioni provenivano dalla terrazza di sua
proprietà che fungeva da copertura allo spazio comune di
transito e manovra per accedere ai garages nonché ad al-
cuni garages di proprietà esclusiva, situati nel piano inter-
rato; tali inf‌iltrazioni determinavano nel suo appartamen-
to un elevato grado di umidità, con formazione di macchie
sulle murature e muffe e avevano causato il sollevamento
del parquet nella stanza posta verso la terrazza; anche la
pavimentazione della terrazza si presentava sollevata e
in condizioni di degrado. Sosteneva, inf‌ine, l’attrice che,
tenuto conto della riferita funzione della terrazza, sussi-
stevano la competenza dell’assemblea condominiale a
deliberare la riparazione o la sostituzione degli elementi
strutturali della terrazza, inscindibilmente connessi alla
predetta funzione, l’obbligo dei condomini, in concorso
con il proprietario esclusivo ex art. 1126 c.c., di sopportare
le spese per la riparazione o il rifacimento della terrazza a
titolo di obbligazione propter rem e la responsabilità per i
danni cagionati ad appartenenti del condominio mediante

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